LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1981, n. 23

Rifinanziamento dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avente ad oggetto interventi nel settore dell' edilizia agevolata.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/05/1981
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche e integrazioni, così come aggiunti con l' articolo 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.050.000.000.
La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata in via prioritaria a favore delle cooperative e dei singoli già ammessi a contributo al fine di adeguare i limiti di somma e le unità di contributo ai nuovi massimali autorizzati con l' articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, sempreché non sia già intervenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo principale.
Art. 2
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 1 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.050 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
L' onere di lire 3.150 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.050 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 6027 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.150 milioni per il piano, di cui lire 1.050 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 3.150 milioni si provvede come segue:
- per lire 2.350 milioni per il piano, di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione;
- per lire 500 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dal suddetto capitolo 6991 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 e successive modificazioni;
- per le restanti lire 300 milioni per il piano, relative all' esercizio 1982, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 6991 del citato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 e successive modificazioni, che viene a tal fine ulteriormente trasferita all' esercizio 1982.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per i medesimi esercizi.
Art. 3
 
Il capitolo 6027 dello stato di previsione della spesa per il piano finanziario pluriennale di spesa per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1981 è trasferito dalla rubrica n. 2 alla rubrica n. 9.
Il capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa per il piano finanziario pluriennale di spesa per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1981 è trasferito dalla rubrica n. 9 alla rubrica n. 2.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.