Art. 3
Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.
Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.
Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.
Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 13/2003
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 29, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Primo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
4Secondo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5Parole aggiunte al quarto comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 4
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato.
2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.
3.
L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13
(Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori.
6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 2, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 6/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
5Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/1995
6Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 24/2009
7Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 24/2009
8Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
9Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
10Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
11Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
12Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
13Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2003 nel testo modificato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
15Parole soppresse al comma 5 da art. 12, comma 17, lettera a), L. R. 15/2014
16Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 17, lettera b), L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015
18Parole soppresse al comma 5 bis da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015