Art. 1
Ai fini dell' emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al
terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1 luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1 luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1 gennaio 1982.
Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi a amministrativi dei Consorzi socio - sanitari di cui alla
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Qualora non sia avvenuta l' elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' Unità Sanitaria Locale entro il 90 giorno della proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
2Sostituito il terzo comma con 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
Art. 2
Qualora all' atto della soppressione dell' ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l' attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.