LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2

Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSSLL.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1981
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
Ai fini dell' emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1 luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1 luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1 gennaio 1982.
Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi a amministrativi dei Consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Qualora non sia avvenuta l' elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' Unità Sanitaria Locale entro il 90 giorno della proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, nonostante la gestione commissariale, non si addivenga alla elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' unità Sanitaria Locale, si provvede ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1980, n. 60,
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
2Sostituito il terzo comma con 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
Art. 2
 
Qualora all' atto della soppressione dell' ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l' attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 3
 
Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.