LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 19

Norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 62: 'Attuazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate'.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 1
 
Il titolo della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Attuazione, nella Regione Friuli - Venezia Giulia, delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative all' ammodernamento dell' agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane e svantaggiate. >>

Art. 2
 
Nel secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, dopo le parole << successive modificazioni >>, si aggiungono le parole: << una volta che questi strumenti saranno adottati. >>
Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< I Comuni e le parti di Comuni, il cui elenco è allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità Europee 76/557/ CEE del 21 giugno 1976 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilati alle zone di montagna e svantaggiate predette per un periodo di quattro anni dall' entrata in vigore della presente legge ai fini di cui ai successivi articoli 23 e 25. >>.

Art. 3
 
Il quarto e quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:
<< La durata massima dei mutui non potrà superare gli anni venti, per i mutui destinati agli investimenti fondiari, e gli anni dieci, per i mutui destinati all' acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno determinate le modalità per stabilire l' entità del contributo di cui ai successivi settimo ed ottavo comma del presente articolo. >>

Art. 4
 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:
<< Art. 4 bis
 (Garanzie fidejussorie dei mutui)
Con i fondi di cui all' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) potrà concedere garanzie fidejussorie con carattere primario, a fronte delle operazioni di mutuo per la ristrutturazione prevista nel piano di sviluppo aziendale.
Dette garanzie saranno concesse per un importo, pari al valore attualizzato dal concorso negli interessi, calcolato sull' importo ammesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, calcolati nella misura di due annualità di interessi, al tasso di riferimento globale della data del rilascio del nulla - osta o del provvedimento di approvazione del piano di sviluppo. >>

Art. 5
 
L' articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Premi di orientamento produttivo)
A favore delle aziende, il cui piano di sviluppo prevede un orientamento produttivo nel settore della produzione bovina, ovina e caprina, possono essere concessi, per il periodo di tre anni, in aggiunta ai benefici previsti dai precedenti articoli 4 e 4 bis, a domanda - da presentarsi a termini del primo comma del successivo articolo 31 - premi di orientamento nella forma di contributi in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria all' allevamento bovino, ovino e caprino, a condizione che il piano di sviluppo preveda che, al proprio compimento, la quota della vendita degli animali superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall' azienda.
Il premio potrà essere erogato anche in rate annuali e non potrà superare, per ciascuna azienda, l' importo complessivo di cui all' articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, eccezion fatta per le stalle sociali cooperative, gli allevamenti interaziendali fra coltivatori diretti e le cooperative di conduzione associata dei terreni per le quali l' importo complessivo del premio potrà essere maggiorato fino al massimo del 50 per cento.
Nella determinazione della superficie di cui al precedente primo comma del presente articolo, per le stalle sociali cooperative e gli allevamenti interaziendali si tiene conto anche delle superfici delle aziende dei soci destinate a colture foraggere.
Per le aziende situate nei territori di cui al precedente articolo 2 il premio è elevato di un terzo purché le aziende dispongano di almeno 0,50 UBA ( Unità Bestiame Adulto) per ettaro di superficie foraggera; se si tratta di allevamenti bovini cooperativi o comunque interaziendali, siffatto ultimo limite può essere ulteriormente superato fino a tener conto della superficie di 100 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU). >>

Art. 6
 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 12 giugno, 1978, n. 62, è inserito il seguente:
<< Art. 5 bis
 (Benefici per favorire il riordino fondiario e la
realizzazione di opere irrigue)
Per l' esecuzione dei programmi irrigui e del connesso riordino fondiario, in aggiunta ai benefici previsti dai precedenti articoli 4 e 4 bis, sono concesse, a domanda - da presentare a termini del primo comma del successivo articolo 31 - le provvidenze previste dalla specifica legislazione in materia con gli ulteriori incentivi di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni.
I maggiori incentivi di cui al precedente comma potranno altresì essere concessi, a domanda - da presentare a termini del secondo comma del suddetto articolo 31 - per la realizzazione di opere irrigue a carattere collettivo e di riordinamento fondiario, nei comprensori caratterizzati da prevalenti aspetti di polverizzazione delle unità aziendali, di frammentazione e dispersione dei relativi corpi, ancorché tali da non consentire, fino alla totale realizzazione delle opere stesse, il conseguimento, da parte delle aziende interessate, degli obiettivi di sviluppo, ovvero l' approvazione del piano di sviluppo a termini della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni. >>

Art. 7
 
Dopo l' articolo 5 bis, introdotto con il precedente articolo 6 nella legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:
<< Art. 5 ter
 (Contributi per la contabilità aziendale)
In aggiunta alle provvidenze previste dai precedenti articoli 4 e 4 bis, agli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato è concesso, a domanda - da presentare a termini del primo comma del successivo articolo 31, - il contributo in conto capitale, previsto dall' articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, per la tenuta della contabilità secondo la metodologia e gli schemi indicati dalla Regione ed in conformità all' articolo 11 della direttiva 72/1590 CEE del 17 aprile 1972.
La provvidenza di cui sopra potrà essere concessa anche ai soggetti iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni che, a prescindere dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, ne facciano richiesta, a termini del secondo comma del successivo articolo 31, impegnandosi a tenere la contabilità aziendale secondo la metodologia, gli schemi e le disposizioni richiamati al comma precedente.
L' erogazione delle provvidenze è effettuata in quattro rate annuali decrescenti, previa verifica di assolvimento da parte del beneficiario dell' obbligo assunto circa la tenuta della contabilità.
Qualora gli imprenditori agricoli si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalla Regione, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni costituite a norma dell' articolo 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, questi potranno autorizzare i suddetti Centri - liberando la Regione da ogni responsabilità al riguardo - a quietanzare, in loro nome e per loro conto, gli incassi dei contributi di loro spettanza concessi per la tenuta della contabilità. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo di cui all' articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, in nome degli imprenditori agricoli obbligati od interessati alla tenuta della contabilità aziendale. >>

Art. 8
 
Dopo l' articolo 5 ter, introdotto con il precedente articolo 7 nella legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è inserito il seguente:
<< Art. 5 quater
 (Contributi per l' avviamento delle gestioni associative
di assistenza interaziendale)
Alle Associazioni di produttori agricoli di cui all' articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, possono essere concessi - a domanda - da presentarsi a termini del secondo comma del successivo articolo 31 - i contributi previsti dalla sopraccitata norma statale, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all' ampiezza del programma di attività. >>

Art. 9
 
L' articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Presupposti per la concessione dei benefici per
l' ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole)
Sono ammesse ai benefici di cui all' articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, le aziende agricole suscettibili di sviluppo.
Si considerano suscettibili di sviluppo le aziende agricole:
1. il cui imprenditore:
a) è in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, attestati dall' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli della provincia di appartenenza;
b) si impegna a tenere una contabilità aziendale ai sensi dell' articolo 11 della direttiva 72/159/ CEE del 17 aprile 1972;
2. con una produzione tale, al momento della presentazione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale, da determinare un reddito di lavoro inferiore all' obiettivo di ammodernamento indicato nel piano di sviluppo, ovvero dotate di una struttura tale da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile ai sensi del successivo articolo 9. >>


Art. 10
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono così sostituiti dai seguenti:
<< Per fruire del regime di aiuti di cui al presente titolo l' imprenditore agricolo persona fisica deve risultare iscritto all' Albo professionale degli imprenditori agricoli della provincia di appartenenza ai sensi della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il territorio della provincia di Trieste, in via transitoria fino a 30 giorni dalla prima costituzione della relativa Commissione per la tenuta dell' Albo possono accedere ai benefici di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli che abbiano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. >>

Art. 11
 
Il primo ed il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il piano di sviluppo aziendale ed interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali dell' azienda, alle linee della programmazione regionale in agricoltura.
Il piano deve dimostrare che l' azienda, al compimento dello stesso, potrà raggiungere un reddito di lavoro comparabile per almeno una unità lavorativa. >>

Dopo l' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è aggiunto il comma seguente:
<< Le indicazioni di cui ai punti dal n. 1) al n. 4) del precedente comma dovranno essere fornite su modulario conforme a quello predisposto dalla Regione a tale riguardo. >>

Art. 12
 
Alla lettera d), primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, dopo le parole:
<< si impegnino a realizzare >> è introdotta la parola: << anche >>.

Art. 13
 
Il terzo comma dell' articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Il premio di apporto strutturale, con l' eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal comma precedente, può essere ulteriormente aumentata del 30 per cento quando i beneficiari godano di un reddito, ai fini dell' IRPEF, inferiore al 90 per cento del reddito comparabile in vigore al momento della domanda di premio. >>

Art. 14
 
L' articolo 17 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 (Prova dell' attività agricola)
L' effettivo svolgimento dell' attività agricola da parte dei soggetti che richiedono l' indennità di cessazione anticipata di cui al Capo I, Titolo III della presente legge:
- o è presunto, allorché, per il periodo dei 5 anni precedenti la data dalla domanda, il soggetto risulti iscritto nell' elenco degli aventi diritto dell' assicurazione per l' invalidità e vecchiaia, oppure all' Albo professionale degli imprenditori agricoli;
- o è certificato dal Comune di residenza, sentita la Commissione, di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, competente per territorio.

A tal fine l' interessato dovrà avanzare la relativa richiesta al Comune tramite la Commissione di cui sopra.
Si considera riassunzione di attività agricola anche quella svolta in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.
Periodicamente la Regione provvede, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e all' Albo pretorio dei Comuni, a rendere noti i nominativi degli operatori agricoli cessati.
I Comuni che accertano violazioni al divieto di riassunzione dell' attività professionale di cui alla lettera a) dell' articolo 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ne danno immediata comunicazione alla Regione.
Questa, dopo aver contestato l' addebito all' interessato e ricevuto, entro 20 giorni dalla contestazione, eventuali deduzioni di parte, può procedere alla revoca del beneficio con provvedimento emesso in forza del successivo articolo 36.
La Regione comunica il provvedimento di revoca, entro 8 giorni dalla assunzione del medesimo, all' Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e al Ministero dell' Agricoltura per gli adempimenti di competenza di detti Enti. >>

Art. 15
 
Il primo e secondo comma dell' articolo 19 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:
<< Entro il 30 novembre di ogni anno gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura predisporranno un piano di destinazione delle terre delle quali sia stata proposta la cessione nel proprio ambito territoriale, ai sensi del precedente articolo 10 e secondo quanto previsto dal quarto e quinto comma del successivo articolo 20.
Il piano di cui al precedente comma è predisposto avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale connesse con la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale ed interaziendale approvati nonché alle altre possibili utilizzazioni delle terre preposte in concessione per fine di pubblica utilità da parte di enti pubblici, sentita la relativa Comunità montana quando il piano riguarda, anche solo in parte, il rispettivo territorio di competenza. >>

Art. 16
 
L' articolo 22 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 (Regime di aiuti)
Nei territori di cui al precedente articolo 2 della presente legge possono essere altresì concessi i seguenti aiuti speciali:
a) una indennità compensativa annua;
b) una indennità integrativa alle forze giovanili;
c) aiuti per investimenti collettivi inerenti:
- alla produzione foraggera;
- alla sistemazione, compreso il settore delle attrezzature, dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune;
- alla produzione zootecnica;
d) aiuti per investimenti inerenti alle attività extragricole di carattere turistico ed artigianale;
e) aiuti per la realizzazione di infrastrutture. >>


Art. 17
 
L' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 (Indennità compensativa ed esercizio delle relative
funzioni regionali)
In materia di indennità compensativa le funzioni regionali sono esercitate dagli Enti sottoindicati fra i quali saranno annualmente ripartiti i corrispondenti fondi con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato in base a criteri stabiliti con deliberazione giuntale su proposta dell' Assessore all' agricoltura.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo è concessa, a richiesta, annualmente e per un periodo massimo di cinque anni, a cura delle Comunità montane, del Consorzio intercomunale Comunità collinare del Friuli secondo la rispettiva competenza territoriale e delle Amministrazioni provinciali, per i Comuni e parti di Comuni residui, una indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano purché:
- conducano una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a 3 ettari;
- si impegnino a proseguire in detta attività per un quinquennio dalla data della domanda.

Sono esonerati dall' impegno di cui sopra gli imprenditori che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia nonché coloro che, per il sopravvenire di causa di forza maggiore, non possono assolvere l' impegno assunto o che cessino anticipatamente l' attività agricola in forza del disposto del Titolo III, Capo I della presente legge. In questo caso cessa la erogazione dell' indennità senza ripetizione di quanto già corrisposto.
Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata dalla singola azienda, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto altresì di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, di proprietà od affittanze collettive e/o consortili, per pascoli e alpeggi condotti in comune e per superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico; il tutto dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
L' indennità di cui al precedente primo comma può essere concessa altresì alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore agricolo tenuto conto della superficie agricola utilizzata (SAU) condotta in proprio. >>

Art. 18
 
L' articolo 24 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 (Misura dell' indennità compensativa)
L' indennità compensativa è erogata tenuto conto dell' indirizzo produttivo dell' azienda agricola.
In caso di allevamenti bovini, ovini e caprini l' indennità è definita fra gli 80 ed i 97 ECU per ogni << unità di bestiame adulto >> ( UBA ) presente in azienda e che il dichiarante si impegna ad allevare applicando la seguente tabella di conversione:
a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni = 1 UBA;
b) bovini di età compresa fra 6 mesi e 24 mesi = 0,60 UBA;
c) pecore e capre = 0,15 UBA e non può superare i 97 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dall' azienda, né essere inferiore agli 80 ECU.

L' indennità è concessa nell' importo massimo ( 97 ECU ) alle aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 m. slm mentre per le altre aziende è concessa nell' importo minimo (80 ECU).
Circa il tipo e numero di UBA allevate saranno acquisite dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei richiedenti.
L' importo dell' indennità compensativa è fissato in:
I) 97 ECU per ciascuna UBA nel limite delle prime 10;
II) 80 ECU per ciascuna UBA successiva alle prime 10.

L' importo totale dell' indennità per azienda non può superare quella corrispondente a 35 UBA, eccezion fatta per le cooperative, le società semplici e di persone.
Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
Nel caso di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU al netto di quella destinata all' alimentazione del bestiame ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedente le 50 are per azienda.
In questo caso l' indennità è determinata secondo i seguenti scaglioni:
I) 97 ECU per ciascun ettaro di SAU nel limite dei primi 10;
II) 60 ECU per ciascun ettaro successivo ai primi 10.

Nei casi di indirizzo produttivi misti, lo scaglione massimo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna azienda.
L' indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:
- a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni o zootecniche;
- ad imprenditori agricoli iscritti all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a forme associative o societarie non di capitoli costituite in prevalenza da coltivatori diretti;
- agli altri operatori agricoli purché residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.

L' elenco dei beneficiari con l' indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dall' Ente concedente ai Comuni di residenza per la pubblicazione all' Albo pretorio. >>

Art. 19
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:
<< Possono beneficiare di tale indennità i giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni:
- che esercitano e si impegnano a continuare l' attività agricola;
- qualora l' azienda nella quale operano abbia il piano di sviluppo approvato;
- se ne presentano domanda a termini del primo comma del successivo articolo 31.

L' indennità annua è concessa fino a due giovani per azienda e non può superare la durata di realizzazione del piano di sviluppo aziendale, né l' importo di lire 600.000 annue a persona. >>

Art. 20
 
L' articolo 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28
 (Presupposti per la concessione degli aiuti speciali
alle zone di montagna)
Ai fini della concessione degli aiuti previsti per gli investimenti collettivi di cui all' articolo 26 della presente legge, ciascuna Comunità montana è tenuta a redigere, entro il 31 dicembre 1981, la mappa dei pascoli ed alpeggi.
Per quel che riguarda le provvidenze di cui alla lettera e) del precedente articolo 22, nell' attesa dell' adozione da parte delle Comunità montane, del piano pluriennale di sviluppo economico - sociale della zona, le iniziative per infrastrutture, e specificamente: vie di accesso alle aziende agricole, elettrodotti, acquedotti e depuratori di acqua, dovranno essere inserite, dalle Comunità montane, nel programma straordinario di opere ed interventi di cui all' articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 21
 
L' articolo 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 29
 (Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito
comparabile)
Alle aziende site nei territori regionali colpiti dagli eventi tellurici del 1976 e delimitati come disastrati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che non sono in grado di raggiungere, attraverso la realizzazione di un piano di sviluppo redatto ai sensi della presente legge, un reddito di lavoro comparabile, possono, in via eccezionale e fino al 31 dicembre 1983, essere concesse le provvidenze di cui ai precedenti articoli 4 e 4 bis, ferme restando le altre condizioni e modalità di cui al precedente articolo 6. >>

Art. 22
 
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è aggiunto il seguente:
<< Art. 29 bis
 
Oltre alle funzioni regionali attribuite in forza del precedente articolo 23, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa conforme deliberazione giuntale - assunta su proposta dell' Assessore all' agricoltura e sentita la Commissione consiliare competente - potrà delegare agli Enti previsti nell' articolo 23 sopracitato, ulteriori competenze per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 22. >>

Art. 23
 
L' articolo 30 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 (Organi preposti al ricevimento delle domande)
La presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto al successivo comma, ha luogo presso gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura secondo le rispettive competenze territoriali.
La presentazione delle domande relative alla concessione dell' indennità compensativa di cui al precedente articolo 23, ha luogo rispettivamente presso le Comunità montane ed il Consorzio intercomunale " Comunità collinare del Friuli" secondo le rispettive competenze territoriali e per i Comuni o parti di Comuni restanti alla rispettiva Amministrazione provinciale. >>

Art. 24
 
L' articolo 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 31
 (Domanda per la concessione degli aiuti)
Gli imprenditori agricoli, per conseguire i benefici connessi con la realizzazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale, devono far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli Uffici regionali di cui al precedente articolo 30, la domanda corredata dal relativo piano di sviluppo predisposto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8. Le domande devono, altresì, essere corredate di ogni elemento utile per l' individuazione degli immobili facenti parte dell' azienda, nonché degli atti progettuali di massima delle opere eventualmente previste dal piano di sviluppo.
Le domande di cui al primo comma del precedente articolo 30, relative al conseguimento dei benefici che non sono connessi con la realizzazione del piano di sviluppo dovranno pervenire, salvo quanto disposto nel comma successivo, agli Uffici regionali di cui sopra, entro il 30 giugno di ciascun anno, complete della documentazione prescritta per la concessione del beneficio richiesto.
Le domande dirette all' ottenimento dell' indennità per la cessazione anticipata dell' attività agricola e del premio di apporto strutturale di cui al Titolo III della presente legge devono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le domande di cui al secondo comma del precedente articolo 30, devono essere inoltrate entro il 28 febbraio di ciascun anno gli Enti ivi previsti per il tramite della Commissione di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro il successivo 31 marzo le Commissioni di cui al precedente comma trasmetteranno le domande ricevute con il proprio avviso, in merito ai requisiti del richiedente, nonché alle UBA od alle SAU nelle stesse indicate, agli Enti di cui al precedente articolo 30, secondo comma. Gli Enti concedenti procederanno direttamente al controllo delle domande allorché le stesse non contengano il parere della Commissione competente espresso nei termini soprafissati.
In caso di iniziative connesse con l' approvazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale nonché di investimenti collettivi, da attuare nei territori di competenza delle Comunità montane, le relative domande dovranno essere depositate, entro il 20 giorno precedente al termine di presentazione di cui al presente articolo, presso la Comunità montana la quale ne cura il tempestivo inoltro agli Uffici regionali accompagnandole, se ritenuto opportuno, con proprie osservazioni o parere. >>

Art. 25
 
Dopo l' articolo 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dal precedente articolo 24, è inserito il seguente:
<< Art. 31 bis
 (Termini per la prima presentazione delle domande)
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a fissare con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della scadenza, anche in deroga a quanto indicato nell' articolo 31, i termini per la prima presentazione delle domande di provvidenze connesse con la presente legge. >>

Art. 26
 
L' articolo 32 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 (Istruttoria)
L' istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 30, è effettuata dagli Uffici regionali preposti al ricevimento delle medesime, i quali:
a) verificano l' esistenza dei requisiti soggettivi prescritti nonché di quelli costituenti, se previsti, titolo preferenziale per l' ottenimento dei benefici;
b) esprimono una valutazione motivata circa la validità tecnico - economica degli interventi richiesti, allorché si tratta dell' attuazione del piano di sviluppo;
c) redigono, in relazione ai piani di sviluppo o interventi collegati, una scheda riepilogativa dell' istruttoria svolta.

La scheda riepilogativa dell' istruttoria è sottoposta per il parere di cui alla lettera c) dell' articolo 26 della legge 9 maggio 1975, n. 153 al Comitato consultivo provinciale competente di cui al successivo articolo 34, entro il 10 giugno di ciascun anno.
Il Comitato dovrà restituire la scheda con il parere di competenza entro il 30 giugno; trascorso detto termine il parere si intende favorevolmente espresso.
Gli Enti di cui al precedente articolo 23, provvederanno alla concessione delle provvidenze di competenza con decreto del proprio presidente previa delibera dell' Organo esecutivo. >>

Art. 27
 
L' articolo 33 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
 (Concessione delle provvidenze)
Fatto salvo il disposto di cui all' ultimo comma dell' articolo precedente, tutte le provvidenze previste dalla presente legge vengono concesse previa approvazione delle relative domande con delibera della Giunta regionale. >>

Art. 28
 
L' articolo 34 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 34
 (Istituzione dei Comitati consultivi provinciali)
In attesa della costituzione degli organismi comprensoriali sono istituiti in ciascuna Provincia i Comitati consultivi provinciali per l' esercizio delle funzioni richiamate al terzultimo comma del precedente articolo 32, nonché di quelle indicate agli articoli 19 e 26 della presente legge.
I Comitati consultivi provinciali sono composti da:
a) sette rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti;
b) due rappresentanti delle Organizzazioni dei mezzadri e coloni, ove queste funzionino a livello provinciale;
c) due rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori agricoli dipendenti;
d) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;
e) due rappresentanti delle Organizzazioni cooperative agricole;
f) da un tecnico designato dalle Associazioni dei dottori in agraria e dei periti agrari;
g) il dirigente preposto all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura od un suo delegato.

Per i pareri concernenti la concessione di aiuti per le zone delimitate, anche in via di assimilazione, ai sensi del precedente articolo 2, i Comitati sono integrati, volta per volta, con il Presidente della Comunità montana e del Consorzio intercomunale " Comunità collinare del Friuli" secondo la rispettiva competenza o dell' Amministrazione provinciale per il restante territorio comunale rientrante nell' ambito provinciale.
I Presidenti degli Enti chiamati ad integrare i Comitati consultivi provinciali possono essere sostituiti da loro rappresentanti designati dai Presidenti stessi volta per volta.
Ciascun Comitato consultivo ha sede presso gli Uffici del relativo Ispettorato provinciale dell' agricoltura e nomina a proprio segretario il funzionario all' uopo designato dal dirigente preposto all' Ispettorato.
I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un quinquennio.
Il Presidente di ciascun Comitato viene eletto, tra i rappresentanti di cui alla precedente lettera a), dall' intero Comitato come integrato ai termini del presente articolo.
I componenti del Comitato di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma sono nominati, con criteri proporzionali, su designazione delle rispettive Organizzazioni più rappresentative per ciascuna provincia. In carenza di accordo fra le Organizzazioni, per il riparto delle rappresentanze relative alle lettere a) e b) si farà riferimento al più recente dato delle elezioni relative alle Commissioni provinciali per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli.
Le riunioni del Comitato, salvo che per l' elezione del Presidente, sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti effettivi. Il Comitato esprime validamente il suo parere a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
I Comitati di cui al presente articolo costituiscono, ad ogni effetto, organi collegiali consultivi regionali. >>

Art. 29
 
L' articolo 35 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 (Adempimenti relativi all' indennità per anticipata
cessazione dell' attività agricola)
Allorché è intervenuta la cessione della superficie agraria disponibile dal richiedente dell' indennità di cui al precedente articolo 10, ovvero è intervenuta l' acquisizione della superficie da parte dell' Organismo fondiario previsto dal precedente articolo 20, si provvede agli adempimenti prescritti dal quarto, quinto e sesto comma dell' articolo 44 della legge 9 maggio 1975 n. 153, a termini del successivo articolo 36. >>

Art. 30
 
Il secondo comma dell' articolo 37 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Nel corso dell' attuazione del piano di sviluppo potranno essere consentite, con le modalità di cui al precedente articolo 33, eventuali modificazioni del piano stesso, fermo restando l' obiettivo di sviluppo e il termine fissato per il compimento del piano che non dovrà protrarsi per oltre due anni e comunque entro il limite di cui al punto 5), terzo comma del precedente articolo 8. >>

Art. 31
 
Il primo e secondo comma dell' articolo 39 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sono sostituiti dal seguente:
<< Qualora non possa riconoscersi causa di forza maggiore oppure venga accertato l' impiego degli aiuti in violazione del precedente articolo 3 o per scopi diversi da quelli per i quali gli aiuti erano stati concessi, oltre alla revoca si procede altresì al recupero dei contributi corrisposti. >>

Art. 32
 
L' articolo 46 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:
<< Art. 46
 (Assunzione transitoria di esperti)
Le Associazioni riconosciute, o che abbiano avuto il riconoscimento ai sensi del precedente articolo 44, in attesa del compimento dei corsi di formazione per consulenti socio - economici, e comunque per un periodo massimo di due anni dall' inizio di attuazione dei corsi medesimi, possono avvalersi, su autorizzazione dell' Assessore all' agricoltura, delle prestazioni di esperti in possesso di uno dei requisiti sottoelencati:
a) possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
- scienze agrarie o forestali;
- medicina veterinaria;
- scienze delle produzioni animali;
- scienze naturali o biologiche;
b) possesso del diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario;
c) che abbiano svolto per almeno 3 anni attività in organizzazioni aventi carattere professionale, sindacale o cooperativistico nel settore agricolo.

Le Associazioni di cui sopra possono usufruire dei contributi previsti al riguardo dal secondo comma del precedente articolo 44. >>

Art. 33
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall' articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo 7305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
In relazione al disposto del precedente articolo 5, le denominazioni dei capitoli 7305 della spesa e 559 dell' entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:
Capitolo 7305: - << Contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina. >> Capitolo 559 - << Acquisizione di fondi per l' erogazione di contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (articolo 23, legge 9 maggio 1975, n. 153). >>

Art. 34
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall' articolo 5 della presente legge, fanno carico al capitolo 7306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
In relazione al disposto del precedente articolo 5, le denominazioni dei capitoli 7306 della spesa e 560 dell' entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:
Capitolo 7306: - << Contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a questa assimilate, il cui piano di sviluppo approvato precede un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina. >> Capitolo 560 - << Acquisizione di fondi per l' erogazione di contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato preveda un orientamento produttivo verso la produzione bovina, ovina e caprina (articolo 10, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni). >>

Art. 35
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 bis della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 7307 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 36
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 7 della presente legge, fanno carico al capitolo 7308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
In relazione al disposto del precedente articolo 7, le denominazioni dei capitoli 7308 della spesa e 561 dell' entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:
Capitolo 7308: - << Contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale >>; Capitolo 561 - << Acquisizione di fondi per la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli per la tenuta della contabilità aziendale (articolo 29, legge 9 maggio 1975, n. 153). >>

Art. 37
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 quater della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 8 della presente legge, fanno carico al capitolo 7309 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione al disposto del precedente articolo 8, la denominazione del capitolo 7309 della spesa viene così modificata: << Contributi alle Associazioni di produttori agricoli, per l' avviamento delle relative gestioni. >>
Art. 38
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, fanno carico al capitolo 7311 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
In relazione al disposto del precedente articolo 17, le denominazioni dei capitoli 7311 della spesa e 564 dell' entrata del piano e del bilancio citati vengono così modificate:
Capitolo 7311: - << Assegnazione agli enti di cui al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, di fondi per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone operanti nel settore agricolo di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano. >> Capitolo 564 - << Acquisizione di fondi per l' assegnazione dei medesimi agli enti di cui al secondo comma dell' articolo 23 della legge regionale 12 giugno 1978 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici e alle società di persone, operanti nel settore agricolo di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano (articoli 5 e 6 legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni). >>

Art. 39
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificato con l' articolo 19 della presente legge, fanno carico al capitolo 7317 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione al disposto del precedente articolo 19, la denominazione del capitolo 7317 viene così modificata:
<< Indennità annua integrativa regionale a favore di giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, che esercitano e si impegnano a continuare l' attività agricola in azienda che abbia il piano di sviluppo approvato. >>

Art. 40
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del secondo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall' articolo 20 della presente legge, fanno carico al capitolo 8915 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
Art. 41
 
Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7166 con la denominazione: << Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio - economici ai sensi dell' articolo 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l' esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7312 del citato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 42
 
In via di interpretazione autentica del primo comma dell' articolo 59 e del primo comma dell' articolo 60 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, i riferimenti al primo comma e, rispettivamente, al settimo comma dell' articolo 4 della legge medesima si intendono integrati con il riferimento all' articolo 29 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62.
Art. 43
 
Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato nell' esercizio 1978 con l' articolo 70 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è revocato.
Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative faranno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2002.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7313 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.