<< Art. 34
(Istituzione dei Comitati consultivi provinciali)
In attesa della costituzione degli organismi comprensoriali sono istituiti in ciascuna Provincia i Comitati consultivi provinciali per l' esercizio delle funzioni richiamate al terzultimo comma del precedente articolo 32, nonché di quelle indicate agli articoli 19 e 26 della presente legge.
I Comitati consultivi provinciali sono composti da:
a) sette rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti;
b) due rappresentanti delle Organizzazioni dei mezzadri e coloni, ove queste funzionino a livello provinciale;
c) due rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori agricoli dipendenti;
d) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;
e) due rappresentanti delle Organizzazioni cooperative agricole;
f) da un tecnico designato dalle Associazioni dei dottori in agraria e dei periti agrari;
g) il dirigente preposto all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura od un suo delegato.
Per i pareri concernenti la concessione di aiuti per le zone delimitate, anche in via di assimilazione, ai sensi del precedente articolo 2, i Comitati sono integrati, volta per volta, con il Presidente della Comunità montana e del Consorzio intercomunale " Comunità collinare del Friuli" secondo la rispettiva competenza o dell' Amministrazione provinciale per il restante territorio comunale rientrante nell' ambito provinciale.
I Presidenti degli Enti chiamati ad integrare i Comitati consultivi provinciali possono essere sostituiti da loro rappresentanti designati dai Presidenti stessi volta per volta.
Ciascun Comitato consultivo ha sede presso gli Uffici del relativo Ispettorato provinciale dell' agricoltura e nomina a proprio segretario il funzionario all' uopo designato dal dirigente preposto all' Ispettorato.
I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un quinquennio.
Il Presidente di ciascun Comitato viene eletto, tra i rappresentanti di cui alla precedente lettera a), dall' intero Comitato come integrato ai termini del presente articolo.
I componenti del Comitato di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente secondo comma sono nominati, con criteri proporzionali, su designazione delle rispettive Organizzazioni più rappresentative per ciascuna provincia. In carenza di accordo fra le Organizzazioni, per il riparto delle rappresentanze relative alle lettere a) e b) si farà riferimento al più recente dato delle elezioni relative alle Commissioni provinciali per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli.
Le riunioni del Comitato, salvo che per l' elezione del Presidente, sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti effettivi. Il Comitato esprime validamente il suo parere a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
I Comitati di cui al presente articolo costituiscono, ad ogni effetto, organi collegiali consultivi regionali. >>