Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 16/1981
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
24 marzo 1981
, n.
16
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali" e 23 giugno 1980, n. 14 "Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali".
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/03/1981, N. 035
Data di entrata in vigore:
24/03/1981
Materia:
320.05
-
Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' ultimo comma dell'
articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50
: << Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali >> è sostituito dal seguente:
<< Ha parimenti titolo all' iscrizione nei predetti ruoli il personale di ruolo di cui al
terzo comma dell' articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
che ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1981. >>.
Dopo tale comma è aggiunto il seguente:
<< Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli Enti di cui alla predetta lettera C) - con esclusione di quello addetto ai servizi socio - assistenziali - da data non successiva a quella di entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
, purché di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato, e ancorché ivi non addetto ai servizi sanitari. >>.
Art. 2
Al
primo capoverso del quinto comma dell' articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50
le parole << di cui all' allegato 2 del >> sono sostituite con le parole << allegate al >>.
Sono soppressi il secondo capoverso del quinto comma nonché il sesto e il settimo comma del predetto articolo 6.
Art. 3
Al
primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50
sono aggiunte le seguenti lettere:
<< F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione >>.
Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 7 sono soppressi.
Al quarto comma del predetto articolo 7, dopo le parole << per detto personale >> sono aggiunte le seguenti: << e per quello di cui al secondo comma dell' articolo 5 >>.
Art. 4
Al
primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50
la parola << suppletivi >> è sostituita con la parola << ricognitivi >>.
Art. 5
Nell' allegato alla
legge regionale 8 settembre 1980, n. 50
, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole << 6 anni >> sono sostituite da << 8 anni >>; alla colonna del personale di vigilanza e ispezione, dopo le parole << qualifica di >> sono introdotte le parole << Capo Guardia o >>.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative