Alla
legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il secondo comma dell' articolo 2 è sostituito dal seguente:
<< A decorrere dal 1 gennaio 1981, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dall' Amministrazione regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3. >>;
b) l' articolo 3 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3Con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio è nominato per ciascun ente, a decorrere dal 1 gennaio 1981, un commissario che provvede:a - alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell' ente;b - all' adozione, fino al 31 marzo 1981, di tutti gli atti necessari alla gestione dei residui degli esercizi finanziari 1980 e precedenti;c - alla formazione, al 31 marzo 1981, del bilancio di liquidazione dell' ente.All' approvazione degli atti di cui alle precedenti lettere a e c provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi su proposta dell' Assessore regionale al turismo e al commercio, di concerto con l' Assessore regionale alle finanze. >>;
c) nel primo comma dell' articolo 25, la frase << entro sette giorni feriali dalla loro adozione >> è sostituita dalla frase << entro tre giorni dalla fine della pubblicazione >>;
d) tra il primo e il secondo comma dell' articolo 25, è inserito il seguente comma:
<< La Direzione regionale del turismo e del commercio può richiedere ulteriori elementi istruttori entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. La richiesta interrompe il termine di cui al comma seguente per quindici giorni, entro i quali l' azienda deve fornire gli elementi istruttori richiesti. >>;
<<e) l' articolo 28 è sostituito dal seguente:
<< Art. 28Gli organi amministrativi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge cessano dai loro incarichi e funzioni con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 8. I presidenti in carica delle Aziende stesse provvedono tuttavia anche dopo tale data, sino alla nomina degli organi di cui all' articolo 10, allo svolgimento delle funzioni ordinarie del rispettivo ente. Nell' ipotesi di accorpamento, ai sensi del primo comma dell' articolo 7, di due o più stazioni di cura, soggiorno e turismo esistenti, l' amministrazione transitoria dell' ente è affidata ad apposito commissario.Al personale di ruolo in servizio presso le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo al momento dell' entrata in vigore della presente legge, è assicurato il pieno mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico acquisiti. >>.