Art. 1
1.
In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla
legge 15 gennaio 1991, n. 30
(Disciplina della riproduzione animale), e alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499
(Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonché alla
legge regionale 8 luglio 1977, n. 34
(Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.
1 bis.
La disciplina di cui al comma 1 si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011) e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Comma 1 sostituito da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 11/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 11/2011
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.