LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 novembre 1981, n. 77

Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1981
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 1
 
Nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano invece all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali; quelle demandate al dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali spettano al direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Inoltre ogni qualvolta si faccia menzione del Servizio dei beni ambientali e culturali, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:
<< La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell' ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione, dell' attività, della funzione e del patrimonio dei singoli bibliotecari, nonché dell' entità dello stanziamento disposto a favore della biblioteca dall' ente locale di appartenenza. >>.

Al medesimo articolo 11 è aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Potranno essere altresì concessi finanziamenti, nei limiti del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale. >>.

Art. 3
 
In deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le domande relative alla concessione dei finanziamenti previsti dall' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con il precedente articolo 2, potranno essere presentate, per l' esercizio finanziario 1981, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:
<< La spesa ammissibile comprende anche quella per l' eventuale acquisto dell' area necessaria, una quota, non superiore all' 8% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l' onere derivante dall' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto per l' acquisto di attrezzature e di arredamento. >>.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.
Art. 5
 
Il termine di cui all' articolo 35 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è prorogato, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1983.
Art. 6
 
Il secondo periodo del secondo comma dell' articolo 41 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente: << Correlativamente il limite massimo dell' importo del contributo è fissato in lire 75 milioni nel primo caso e in lire 35 milioni nel secondo caso >>.
Art. 7
 
Il secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:
<< Ai fini dell' emissione del decreto di concessione del contributo per opere che non riguardino le strutture murarie dell' immobile e comportino una spesa non superiore ai 35 milioni, è necessaria e sufficiente la presentazione:
1. di una circostanziata relazione sui lavori da eseguire, integrata da una documentazione fotografica;
2. di un dettagliato preventivo di spesa;
3. del visto della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
4. di una dichiarazione attestante le modalità di copertura della spesa non coperta dal contributo regionale. >>.


La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.
CAPO II
 Ulteriori modifiche e integrazioni
della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Art. 8
 
Nella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata e integrata con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30, 25 novembre 1975, n. 72, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali.
Art. 9
 
I primi tre commi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
<< Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell' articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d' interesse storico - artistico e delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario;
b) a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio;
c) a condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Al restauro del predetto patrimonio, a chiunque esso appartenga, nonché alla manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all' articolo 5 si fa fronte con la disponibilità del capitolo di spesa relativo al funzionamento del Centro di catalogazione.
I proprietari dei beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati ed inventariati, hanno titolo a fruire del beneficio del restauro dei medesimi a cura e spese della Regione; nelle spese di restauro sono comprese eventuali spese di trasporto del bene culturale oggetto dell' intervento. >>.

Art. 10
 
Il testo dell' articolo 4 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4 bis
 
Le attività riguardanti il restauro e la ricerca archeologica sono condotte d' intesa con i competenti organi dello Stato. >>

Art. 11
 
I primi due commi dell' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
<< È istituito il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli - Venezia Giulia.
Al predetto Centro sono attribuiti i seguenti compiti:
a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia;
b) curare l' impianto, la redazione, la conservazione e l' aggiornamento del relativo inventario;
c) promuovere ed effettuare il restauro del predetto patrimonio;
d) condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Il predetto Centro è un organo straordinario dell' Amministrazione regionale alle dipendenze della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano. >>.

Art. 12
 
Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con le leggi regionali 17 luglio 1974, n. 30 e 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario, all' attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti. >>.

CAPO III
Art. 13
 
Nell' ambito delle iniziative atte a favorire il restauro e il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale, di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi per l' effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali.
CAPO IV
 Interventi per la conservazione di immobili di notevole
valore artistico, storico o culturale
Art. 14
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l' acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità.
Art. 15
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da:
1) la deliberazione dell' organo competente dell' ente o dell' istituzione, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell' opera ed al conseguimento del contributo;
2) una dichiarazione della competente Soprintendenza, attestante il notevole valore artistico, storico o culturale dell' immobile;
3) una dichiarazione dell' ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concesso dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;
4) una relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello previsto dell' immobile;
5) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell' immobile da acquistare;
6) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:
a - la misura della degradazione dell' immobile; b - la natura e l' entità dei lavori da eseguire; c - la spesa preventivata per l' esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 16
 
La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al 10% del costo totale dell' opera per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali.
Nel caso di cumulo con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, l' importo delle predette provvidenze verrà detratto dall' ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 17
 
Qualora i beneficiari dei contributi previsti dal precedente articolo abbiano fatto ricorso ad operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all' istituto mutuante.
CAPO V
 Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 11
e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
Art. 18
 
Per le finalità previste dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981, e precisamente:
a) lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981, per le finalità di cui all' articolo 11;
b) lire 300 milioni per le finalità di cui all' articolo 22.

CAPO VI
 Norme finanziarie
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 13 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - il capitolo 2807 con la denominazione << Spese per l' effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 5 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817, del 4 maggio 1981.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 14 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8086 con la denominazione << Contributi annui costanti a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, per l' acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della continuità >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 21
 
L' onere di lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio u981, previsto dalla lettera a) del precedente articolo 18, fa carico al capitolo 2852 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di lire 300 milioni, previsto dalla lettera b) del precedente articolo 18, fa carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni.
All' onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (rubrica n. 8 - Partita n. 2 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.