Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da:
1) la deliberazione dell' organo competente dell' ente o dell' istituzione, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell' opera ed al conseguimento del contributo;
2) una dichiarazione della competente Soprintendenza, attestante il notevole valore artistico, storico o culturale dell' immobile;
3) una dichiarazione dell' ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concesso dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;
4) una relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello previsto dell' immobile;
5) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell' immobile da acquistare;
6) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:
a - la misura della degradazione dell' immobile; b - la natura e l' entità dei lavori da eseguire; c - la spesa preventivata per l' esecuzione dei lavori medesimi.