CAPO I
Assistenza agli anziani ed inabili
Art. 8
(Finalità e tipologia degli interventi)
La Regione promuove interventi intesi a garantire all' anziano o inabile condizioni di vita libera e dignitosa e che assicurino allo stesso, ove possibile, una scelta tra servizi alternativi rispetto al ricovero presso istituti assistenziali.
Le attività di cui al precedente comma si ispirano ai principi del coordinamento e dell' integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari - ferma restando la separazione delle rispettive fonti di finanziamento - nonché della partecipazione delle persone anziane, per quanto possibile, alle attività sociali e a lavoro volontario, nonché ad attività lavorative di carattere non continuativo presso istituzioni decentrate.
Sono compresi nei servizi: l' assistenza domiciliare, l' assistenza abitativa, i centri diurni, gli alloggi autonomi e protetti, gli appartamenti polifunzionali, i soggiorni climatici e di vacanza, le case per anziani, nonché ogni altra attività attuata anche sperimentalmente e volta a conseguire le finalità generali della presente legge.
Art. 9
(Assistenza domiciliare)
Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di natura socio - assistenziale e sanitaria a favore dell' anziano o inabile, solo oppure in famiglia, quando la stessa non sia in grado di garantire l' aiuto necessario.
Le prestazioni socio - assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, di sostegno psicologico e, in via eccezionale, di sostegno economico, nonché eventualmente in adempimenti minimi di segreteria.
Le prestazioni sanitarie comprendono l' assistenza medica, infermieristica, le cure semplici di riabilitazione e il controllo delle condizioni igieniche.
Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo da poter erogare le proprie prestazioni in collegamento con i diversi servizi sociali e sanitari esistenti o in programma.
Il servizio di cui al presente articolo viene esteso ai minori, alle persone affette da minorazioni e in genere ai nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari.
Art. 10
(Assistenza abitativa)
Al fine di sovvenire alle esigenze abitative degli anziani o inabili, oltre all' integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti ai sensi del
Titolo III della legge n. 392 del 27 luglio 1978 ed ai programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalle norme vigenti, potranno essere erogati contributi straordinari ai sensi del primo comma del successivo articolo 17 per opere di risanamento ed adattamento di abitazioni nonché per la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.
La Regione promuoverà interventi di edilizia per anziani, garantendo che nei programmi di edilizia pubblica una data quota sia riservata alla realizzazione di idonei alloggi da destinare agli anziani o inabili, soli o componenti di nuclei familiari, anche in funzione di gruppi comunitari.
Art. 11
(Centri diurni)
I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando fra l' altro attività di riabilitazione e terapia occupazionale, di ristoro e ricreative.
I centri diurni costituiscono punti di appoggio dell' assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.
Art. 12
(Alloggi autonomi, alloggi protetti
e appartamenti polifunzionali)
L' alloggio autonomo è un' unità abitativa di dimensioni minime per singoli o più anziani ed inabili, rispondente alle esigenze di non emarginazione e di autosufficienza.
Per alloggio protetto si intende l' alloggio autonomo strutturalmente collegato con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale. A tal fine le singole unità abitative devono essere riunite in un unico blocco o risultare comunque vicine tra loro.
L' appartamento polifunzionale è una struttura rivolta, oltre che agli anziani, ad altri cittadini soggetti a rischi di istituzionalizzazione.
Art. 13
(Soggiorni climatici o di vacanza)
I soggiorni climatici o di vacanza in idonee località, da scegliersi preferibilmente nel territorio regionale, offrono all' anziano o inabile un' occasione di svago e di riabilitazione fisica e psichica, stimolando la continuazione dei rapporti sociali.
A tal fine gli Enti di cui all' articolo 4:
a) gestiscono direttamente il servizio, qualora abbiano disponibili i locali e le attrezzature necessarie;
b) stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Il servizio deve essere dotato di personale qualificato per l' assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.
Art. 14
(Case per anziani e inabili)
Qualora sia accertata l' impossibilità per l' anziano o inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il Comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali e aperte all' esterno per favorire una normale vita di relazione.
A tal fine è richiesto il consenso dell' interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.
Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell' intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell' assistito.
Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell' articolo 154 del TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.
Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l' assistenza e la cura hanno luogo in case o in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico - generiche e specialistiche.
L' accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell' assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio - ambientali.
La Giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l' elenco delle case per anziani ed inabili, dotate dei necessari requisiti. Chiunque intenda aprire o trasformare strutture residenziali per soggetti in stato di non autosufficienza parziale o totale, è tenuto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a richiedere alla Giunta regionale l' autorizzazione al funzionamento.
La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale - alberghiero sono al netto dei costi per l' assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15.
Art. 15
(Servizi di carattere sanitario)
I servizi di carattere sanitario svolti nell' ambito delle strutture a favore degli anziani o inabili sono coordinati dall' Unità sanitaria locale competente per territorio e sono organizzati e gestiti in collegamento con lo svolgimento dell' attività socio - assistenziale, anche in regime di convenzione.
L' onere economico dei servizi sanitari è a carico del Fondo sanitario nazionale.
CAPO II
Assistenza a favore di minori
Art. 16
(Funzioni)
Nei confronti di minori, nel quadro degli interventi di tutela e promozione sociale e in collegamento con l' attività dei consultori familiari, possono trovare attuazione servizi di accoglimento diurno e di comunità, quali comunità - alloggio o gruppi - famiglia per soggetti in stato di bisogno, privi di genitori e parenti in grado di provvedere alla loro educazione. Dette comunità ospitano, se del caso e fatte salve le esigenze di specializzazione, anche minori con handicaps fisici o psico - fisici ed i relativi servizi devono essere collegati alle altre strutture sociali del territorio.
Vengono inoltre disposti l' assistenza domiciliare per minori, compresi quelli affetti da minorazioni, servizi di affidamento familiare e interventi di sostegno economico mediante l' erogazione, anche a favore di famiglie affidatarie, di assegni continuativi che consentano il mantenimento, l' educazione e l' assistenza dei minori, nonché altri interventi socio - assistenziali di appoggio all' azione della famiglia.
Sono compresi nelle funzioni di cui al presente articolo gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell' ambito della competenza amministrativa e civile, che saranno svolti secondo le direttive che verranno all' uopo impartite dalla Giunta regionale ed in collaborazione con le autorità giudiziarie operanti nella Regione.
Per minori esposti all' abbandono o in effettivo stato di bisogno, ove sia accertata l' impossibilità di garantire le esigenze vitali ed educative degli interessati con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità, si provvede al ricovero ed al mantenimento presso idonei istituti.
Alla scelta del centro di accoglienza partecipa direttamente, ove possibile, la persona interessata o la famiglia.
La gestione dei servizi e l' erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo avranno luogo attraverso contatti di collaborazione ed intese (regolate, se del caso, da apposite convenzioni) con le Province e con gli altri organismi operanti nel settore.
CAPO III
Interventi di assistenza economica
Art. 17
(Natura degli interventi)
Per contribuire a promuovere l' autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongano di adeguate risorse i Comuni erogano sovvenzioni straordinarie in relazione ad occasionali situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.
In attesa della riforma nazionale dell' assistenza le prestazioni di cui al precedente comma, nonché quelle previste al successivo articolo, si conformeranno alle direttive che saranno all' uopo emanate dalla Giunta regionale.
A favore delle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti conviventi può essere disposto un contributo di importo non superiore al 50% del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale - alberghiero di un ricoverato in casa di riposo protetta.
Art. 18
(Assistenza ad emigrati e loro familiari)
Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo, è autorizzata la corresponsione di sovvenzioni a lavoratori emigrati di ridotte capacità economiche rientrati definitivamente nel territorio regionale i quali, entro i primi sei mesi dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.
Possono inoltre essere concesse sovvenzioni a familiari di lavoratori emigrati in caso di particolare gravità, nonché contributi di concorso sulle spese sostenute per la traslazione ai paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all' estero. In quest' ultima ipotesi il contributo è concesso dal Comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal Comune della regione in cui viene traslata la salma e il concorso può aver luogo anche quando chi ha sostenuto la spesa si trovi all' estero: il relativo pagamento avverrà nei confronti di persona residente in Italia e munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente.