LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 35

Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1981
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

TITOLO I
 Disposizioni preliminari e di principio
Art. 1
 (Oggetto della legge e destinatari degli interventi)
In attesa del completamento della normativa di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e della riforma nazionale dell' assistenza, nell' ambito di una politica tendente a realizzare un sistema integrato dei servizi sociali, la Regione, nelle forme e con le modalità indicate ai successivi articoli, disciplina il riordino, la riqualificazione e il coordinamento degli interventi a favore degli anziani ed inabili, dei minori e delle altre persone che versino in obiettive condizioni di disagio individuale, sociale ed economico.
I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti ai cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia e possono estendersi in via d' urgenza ai non residenti, per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento del bisogno assistenziale.
La fruizione dei servizi è indipendente dalle condizioni economiche e sociali dei destinatari, salvo rimborso o concorso al costo da parte degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, secondo criteri generali determinati dalla Giunta regionale che dovranno comunque garantire agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi atta a far fronte alle esigenze personali.
Art. 2
 (Finalità della legge)
I servizi e le prestazioni assistenziali si ispirano al principio di garantire il libero sviluppo della personalità umana e di conseguenza mirano a prevenire o a rimuovere i fattori che ostacolano lo sviluppo medesimo e ad attuare interventi uguali a parità di bisogno e interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze.
Con le forme e modalità indicate agli articoli seguenti la Regione promuove interventi e servizi alternativi rispetto all' accoglimento in istituti e strutture, garantendo la libertà di scelta del servizio.
Ai fini predetti si dovrà in particolare tendere:
a) a prevenire e/o risolvere le situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare, ove possibile, il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza;
c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni.

Art. 3
 
(Modalità di intervento)
Le finalità di cui all' articolo precedente si realizzano con:
a) attività e servizi di prevenzione, di integrazione sociale e anche di informazione, nonché accoglimento di soggetti presso idonee strutture a seguito della constatata impossibilità di garantire in modo diverso il soddisfacimento delle loro esigenze;
b) prestazioni, ordinarie e straordinarie, di assistenza economica per contribuire a soddisfare con immediatezza i bisogni fondamentali di persone che non dispongano di adeguate risorse.

La gestione delle strutture di ospitalità deve assicurare l' apporto partecipativo degli utenti, delle loro famiglie e degli operatori. I relativi regolamenti interni devono inoltre consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria.
I servizi debbono essere coordinati e integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.
I soggetti indicati al successivo articolo attuano la verifica della funzionalità operativa dei servizi e delle prestazioni effettuate anche con l' apporto degli organismi partecipativi di cui all' articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e delle formazioni sociali organizzate nel territorio, ed hanno facoltà di avvalersi pure degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
Per il conseguimento delle pubbliche finalità perseguite dalla presente legge e nel contesto istituzionale dei servizi relativi, allo svolgimento degli interventi possono concorrere le associazioni ed istituzioni private, giuridicamente riconosciute, con scopi di assistenza sociale e le associazioni di volontariato liberamente costituite, comprese le istituzioni a carattere associativo che si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci.
Art. 4
 (Soggetti degli interventi)
La predisposizione e l' erogazione dei servizi e delle prestazioni contemplate dalla presente legge, incluse dal 1 luglio 1981 le funzioni già proprie degli EECCAA e le forme di collaborazione riguardanti l' attività delle IIPPAABB già dipendenti dagli enti predetti, sono attribuite ai Comuni e possono trovare svolgimento anche tramite convenzioni con idonei soggetti pubblici e privati, secondo le direttive all' uopo emanate dalla Giunta regionale. Le relative funzioni dovranno aver luogo, una volta divenute operanti sul territorio le unità locali dei servizi socio - sanitari, in forma coordinata ed integrata con i servizi sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine dovranno comunque essere esercitate, anche mediante convenzioni, dalle Unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, le seguente funzioni:
1) l' assistenza sociale ai soggetti in età evolutiva;
2) l' assistenza sociale agli handicappati;
3) l' assistenza domiciliare ai singoli ed ai nuclei familiari;
4) la gestione di strutture residenziali e tutelari con bacino di utenza sovraccomunale o comunque interdistrettuale;
5) ogni altro tipo di intervento inteso alla prevenzione ed al recupero di qualsiasi stato di emarginazione o di disadattamento.

All' individuazione dei presidi o servizi multizonali - che per le finalità perseguite e le caratteristiche di specializzazione svolgono attività rivolte a territori la cui estensione include più di una Unità socio - sanitaria locale - si provvederà con il piano socio - assistenziale regionale.
I presidi e i servizi multizonali rispondono funzionalmente al settore o ai settori di competenza dell' Unità locale di appartenenza e per il loro funzionamento nei confronti delle Unità locali interessate sarà stipulato apposito disciplinare, assunto dagli organi di amministrazione delle Unità medesime.
Per consentire l' esercizio delle funzioni qui demandate alle Unità sanitarie locali, i Comuni interessati provvederanno a trasferire alle medesime le risorse finanziarie necessarie, di cui al successivo articolo 19.
La determinazione dell' ammontare di tali risorse è effettuata dall' Assemblea generale dell' Unità sanitaria locale d' intesa con i Comuni interessati e l' utilizzo delle stesse avrà luogo nel rispetto dell' articolo 147 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
Allo stesso fine, i Comuni provvederanno, altresì, a porre a disposizione delle Unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili esistenti nella rispettiva circoscrizione territoriale e destinati alla data del 1 luglio 1981 ai servizi sociali, ivi compresi quelli trasferiti ai Comuni in forza delle leggi regionali 26 novembre 1980, n. 66 e 22 dicembre 1980, n. 70.
I Comuni possono, infine, delegare alle Unità sanitarie locali di appartenenza funzioni residue relative ai servizi sociali, con le modalità poste dal Titolo III della citata legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Con apposita legge regionale, sarà prevista e disciplinata - previa ricognizione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - l' attribuzione alle Unità sanitarie locali del personale addetto ai servizi socio - assistenziali, in servizio presso i Comuni, gli EECCAA di cui alla legge regionale 26 novembre 1980, n. 66, i Consorzi di Enti locali territoriali e le Comunità montane e collinare alla data di entrata in vigore della presente legge e necessario per lo svolgimento delle funzioni in materia di assistenza qui considerate.
In tale sede si terrà conto anche delle posizioni del personale non di ruolo o comunque con rapporto di lavoro precario.
Per assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni - fino all' entrata in funzione dei servizi socio - assistenziali delle Unità sanitarie locali di cui al secondo comma e con riguardo altresì alle esigenze maturate dal 1 gennaio 1981 - i Comuni provvederanno all' esecuzione degli interventi relativi secondo le modalità contemplate dalla presente legge ed anche nelle forme consorziali già utilizzate ovvero tramite le Comunità montane e collinare di appartenenza, avvalendosi pure del personale già addetto ai servizi socio - assistenziali dei Consorzi sanitari di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2.
Alla copertura della spesa relativa si provvederà ai sensi dell' articolo 19 della presente legge.
La messa a disposizione a favore dei Comuni del personale dei suindicati Consorzi sanitari avrà luogo entro il 30 giugno 1981 d' intesa fra i Consorzi e i Comuni interessati, avuto riguardo all' ambito territoriale di competenza dell' Unità sanitaria locale ove hanno sede i Consorzi medesimi.
Art. 5
 (Organizzazione per la gestione dei servizi socio -
assistenziali)
Sino all' approvazione del piano socio - assistenziale di cui al successivo articolo 7 e sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, l' Assemblea generale di ciascuna Unità socio - sanitaria adeguerà l' articolazione delle strutture funzionali ed operative di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 all' esercizio delle funzioni previste dal secondo comma del precedente articolo 4, secondo il principio dell' integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, salva restando la rispettiva autonomia tecnica e funzionale.
Art. 6
 (Formazione degli operatori)
La Regione - fermo restando l' obbligo di adeguamento alle disposizioni generali di competenza statale in materia - cura, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione delle figure professionali degli operatori dei servizi socio - assistenziali e lo svolgimento, in rapporto alle effettive esigenze, di adeguati corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori medesimi.
Art. 7
 (Programmazione regionale)
La Regione, in armonia con le linee ed i contenuti del piano regionale di sviluppo, determina gli obiettivi della programmazione di settore mediante la predisposizione del piano socio - assistenziale triennale, coordinato con quello sanitario e articolato per programmi e progetti - obiettivo.
Nell' ambito di detto piano sono individuati:
- gli obiettivi da perseguire;
- gli standards di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi;
- l' ammontare delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonché la loro destinazione.

Le Unità locali socio - sanitarie, in attuazione del piano socio - assistenziale della Regione, predispongono programmi zonali.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sugli interventi e servizi che hanno trovato in regione svolgimento nel corso dell' anno precedente.
TITOLO II
 Interventi specifici
CAPO I
 Assistenza agli anziani ed inabili
Art. 8
 (Finalità e tipologia degli interventi)
La Regione promuove interventi intesi a garantire all' anziano o inabile condizioni di vita libera e dignitosa e che assicurino allo stesso, ove possibile, una scelta tra servizi alternativi rispetto al ricovero presso istituti assistenziali.
Le attività di cui al precedente comma si ispirano ai principi del coordinamento e dell' integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari - ferma restando la separazione delle rispettive fonti di finanziamento - nonché della partecipazione delle persone anziane, per quanto possibile, alle attività sociali e a lavoro volontario, nonché ad attività lavorative di carattere non continuativo presso istituzioni decentrate.
Sono compresi nei servizi: l' assistenza domiciliare, l' assistenza abitativa, i centri diurni, gli alloggi autonomi e protetti, gli appartamenti polifunzionali, i soggiorni climatici e di vacanza, le case per anziani, nonché ogni altra attività attuata anche sperimentalmente e volta a conseguire le finalità generali della presente legge.
Art. 9
 (Assistenza domiciliare)
Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di natura socio - assistenziale e sanitaria a favore dell' anziano o inabile, solo oppure in famiglia, quando la stessa non sia in grado di garantire l' aiuto necessario.
Le prestazioni socio - assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, di sostegno psicologico e, in via eccezionale, di sostegno economico, nonché eventualmente in adempimenti minimi di segreteria.
Le prestazioni sanitarie comprendono l' assistenza medica, infermieristica, le cure semplici di riabilitazione e il controllo delle condizioni igieniche.
Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo da poter erogare le proprie prestazioni in collegamento con i diversi servizi sociali e sanitari esistenti o in programma.
Il servizio di cui al presente articolo viene esteso ai minori, alle persone affette da minorazioni e in genere ai nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari.
Art. 10
 (Assistenza abitativa)
Al fine di sovvenire alle esigenze abitative degli anziani o inabili, oltre all' integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti ai sensi del Titolo III della legge n. 392 del 27 luglio 1978 ed ai programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dalle norme vigenti, potranno essere erogati contributi straordinari ai sensi del primo comma del successivo articolo 17 per opere di risanamento ed adattamento di abitazioni nonché per la sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.
La Regione promuoverà interventi di edilizia per anziani, garantendo che nei programmi di edilizia pubblica una data quota sia riservata alla realizzazione di idonei alloggi da destinare agli anziani o inabili, soli o componenti di nuclei familiari, anche in funzione di gruppi comunitari.
Art. 11
 (Centri diurni)
I centri diurni, intesi come centri sociali di tipo aperto, forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando fra l' altro attività di riabilitazione e terapia occupazionale, di ristoro e ricreative.
I centri diurni costituiscono punti di appoggio dell' assistenza domiciliare e di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.
Art. 12
 (Alloggi autonomi, alloggi protetti
e appartamenti polifunzionali)
L' alloggio autonomo è un' unità abitativa di dimensioni minime per singoli o più anziani ed inabili, rispondente alle esigenze di non emarginazione e di autosufficienza.
Per alloggio protetto si intende l' alloggio autonomo strutturalmente collegato con un servizio di assistenza continua e garantita di carattere sanitario, domestico e sociale. A tal fine le singole unità abitative devono essere riunite in un unico blocco o risultare comunque vicine tra loro.
L' appartamento polifunzionale è una struttura rivolta, oltre che agli anziani, ad altri cittadini soggetti a rischi di istituzionalizzazione.
Art. 13
 (Soggiorni climatici o di vacanza)
I soggiorni climatici o di vacanza in idonee località, da scegliersi preferibilmente nel territorio regionale, offrono all' anziano o inabile un' occasione di svago e di riabilitazione fisica e psichica, stimolando la continuazione dei rapporti sociali.
A tal fine gli Enti di cui all' articolo 4:
a) gestiscono direttamente il servizio, qualora abbiano disponibili i locali e le attrezzature necessarie;
b) stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Il servizio deve essere dotato di personale qualificato per l' assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.
Art. 14
 (Case per anziani e inabili)
Qualora sia accertata l' impossibilità per l' anziano o inabile di usufruire di servizi alternativi al ricovero, e finché permanga tale impossibilità, il Comune di effettiva residenza cura il suo accoglimento, emettendo il relativo provvedimento, presso idonee strutture, ubicate di preferenza in centri urbani residenziali e aperte all' esterno per favorire una normale vita di relazione.
A tal fine è richiesto il consenso dell' interessato, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.
Previo accertamento della necessità ed urgenza del ricovero, il medesimo potrà trovare attuazione anche a favore del cittadino non residente. Dell' intervento realizzato è data comunicazione al Comune di residenza dell' assistito.
Rientrano negli interventi di cui al presente articolo i provvedimenti di ricovero ai sensi dell' articolo 154 del TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
Nelle case per anziani debbono essere assicurati, oltre ai servizi assistenziali, servizi di attività culturali e ricreative, di igiene generale, di consulenza medica e di riabilitazione.
Per i soggetti non autosufficienti per cause permanenti, congenite o sopravvenute, l' assistenza e la cura hanno luogo in case o in reparti protetti di ridotte dimensioni, ai quali i servizi sanitari territoriali competenti devono garantire, ove non esistano, le necessarie prestazioni sanitarie, medico - generiche e specialistiche.
L' accoglimento è disposto, su apposita certificazione del medico di fiducia dell' assistito, in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio - ambientali.
La Giunta regionale formula ed aggiorna annualmente l' elenco delle case per anziani ed inabili, dotate dei necessari requisiti. Chiunque intenda aprire o trasformare strutture residenziali per soggetti in stato di non autosufficienza parziale o totale, è tenuto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, a richiedere alla Giunta regionale l' autorizzazione al funzionamento.
La misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle strutture previste dal presente articolo è fissata annualmente dalla Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per il servizio. Gli importi giornalieri dovuti per il trattamento assistenziale - alberghiero sono al netto dei costi per l' assistenza sanitaria di cui al successivo articolo 15.
Art. 15
 (Servizi di carattere sanitario)
I servizi di carattere sanitario svolti nell' ambito delle strutture a favore degli anziani o inabili sono coordinati dall' Unità sanitaria locale competente per territorio e sono organizzati e gestiti in collegamento con lo svolgimento dell' attività socio - assistenziale, anche in regime di convenzione.
L' onere economico dei servizi sanitari è a carico del Fondo sanitario nazionale.
CAPO II
 Assistenza a favore di minori
Art. 16
 (Funzioni)
Nei confronti di minori, nel quadro degli interventi di tutela e promozione sociale e in collegamento con l' attività dei consultori familiari, possono trovare attuazione servizi di accoglimento diurno e di comunità, quali comunità - alloggio o gruppi - famiglia per soggetti in stato di bisogno, privi di genitori e parenti in grado di provvedere alla loro educazione. Dette comunità ospitano, se del caso e fatte salve le esigenze di specializzazione, anche minori con handicaps fisici o psico - fisici ed i relativi servizi devono essere collegati alle altre strutture sociali del territorio.
Vengono inoltre disposti l' assistenza domiciliare per minori, compresi quelli affetti da minorazioni, servizi di affidamento familiare e interventi di sostegno economico mediante l' erogazione, anche a favore di famiglie affidatarie, di assegni continuativi che consentano il mantenimento, l' educazione e l' assistenza dei minori, nonché altri interventi socio - assistenziali di appoggio all' azione della famiglia.
Sono compresi nelle funzioni di cui al presente articolo gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell' ambito della competenza amministrativa e civile, che saranno svolti secondo le direttive che verranno all' uopo impartite dalla Giunta regionale ed in collaborazione con le autorità giudiziarie operanti nella Regione.
Per minori esposti all' abbandono o in effettivo stato di bisogno, ove sia accertata l' impossibilità di garantire le esigenze vitali ed educative degli interessati con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità, si provvede al ricovero ed al mantenimento presso idonei istituti.
Alla scelta del centro di accoglienza partecipa direttamente, ove possibile, la persona interessata o la famiglia.
La gestione dei servizi e l' erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo avranno luogo attraverso contatti di collaborazione ed intese (regolate, se del caso, da apposite convenzioni) con le Province e con gli altri organismi operanti nel settore.
In ordine alla vigilanza e al controllo sugli istituti che ricoverano minori si applica l' articolo 6 della legge regionale n. 70 del 22 dicembre 1980.
CAPO III
 Interventi di assistenza economica
Art. 17
 (Natura degli interventi)
Per contribuire a promuovere l' autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongano di adeguate risorse i Comuni erogano sovvenzioni straordinarie in relazione ad occasionali situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.
In attesa della riforma nazionale dell' assistenza le prestazioni di cui al precedente comma, nonché quelle previste al successivo articolo, si conformeranno alle direttive che saranno all' uopo emanate dalla Giunta regionale.
A favore delle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti conviventi può essere disposto un contributo di importo non superiore al 50% del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale - alberghiero di un ricoverato in casa di riposo protetta.
Art. 18
 (Assistenza ad emigrati e loro familiari)
Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo, è autorizzata la corresponsione di sovvenzioni a lavoratori emigrati di ridotte capacità economiche rientrati definitivamente nel territorio regionale i quali, entro i primi sei mesi dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.
La concessione delle provvidenze ha luogo previa dichiarazione dell' interessato attestante, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle prescritte condizioni.
Possono inoltre essere concesse sovvenzioni a familiari di lavoratori emigrati in caso di particolare gravità, nonché contributi di concorso sulle spese sostenute per la traslazione ai paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all' estero. In quest' ultima ipotesi il contributo è concesso dal Comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal Comune della regione in cui viene traslata la salma e il concorso può aver luogo anche quando chi ha sostenuto la spesa si trovi all' estero: il relativo pagamento avverrà nei confronti di persona residente in Italia e munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente.
Ai fini del presente articolo, che si applica ai soggetti indicati dall' articolo 30 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, sono considerati familiari i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico per le quali, a norma degli articoli 3 e 8 del DPR n. 797/1955 e successive modifiche, spettano al lavoratore gli assegni familiari.
Si fa rinvio alla legge regionale di cui al secondo comma dell' articolo 12 della predetta legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, per il riconoscimento del titolo di precedenza agli emigrati rientrati definitivamente nel territorio regionale, ai fini della concessione delle provvidenze disposte dalla presente legge.
TITOLO III
 Finanziamento e rendicontazione degli interventi
Art. 19
 (Finanziamento)
L' Amministrazione regionale, per la copertura del costo degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata ad assegnare ai Comuni i necessari finanziamenti, in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto e nei limiti dei fondi all' uopo disponibili.
Il riparto di cui al precedente comma sarà effettuato per il 60% in base alla popolazione residente in ciascun Comune e per il 15% in proporzione al numero dei residenti ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili; per la restante percentuale del 25% si terrà conto di appositi programmi predisposti dai soggetti degli interventi e presentati dai medesimi improrogabilmente entro il 30 novembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono. Detti programmi indicheranno, oltre ai servizi e alle prestazioni che si intendono assicurare, il personale addetto (compreso l' eventuale apporto di volontari), le eventuali convenzioni con enti ed associazioni e l' onere di spesa previsto.
All' atto del riparto, la Giunta regionale detta indirizzi e criteri atti a coordinare e a rendere omogenea nel territorio l' erogazione di date prestazioni e servizi.
Nella prima applicazione della presente legge si prescinderà dai programmi indicati al secondo comma ed il riparto verrà effettuato per il 55% in base alla popolazione residente in ciascun Comune e per il 15% in proporzione al numero dei residenti ultrasessantenni e minori, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili; per la restante percentuale del 30% si terrà invece conto dell' esigenza di garantire la prosecuzione di attività già realizzate nell' anno anteriore, con riguardo altresì al mantenimento del personale addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi socio - assistenziali, compresi quelli di carattere sovraccomunale cui i Comuni partecipino attraverso Consorzi ovvero Comunità montane o collinare.
I Comuni destinatari delle quote di finanziamenti di cui al precedente comma sono tenuti a sostenere l' onere delle attività ivi menzionate mediante conferimento proporzionale ai soggetti indicati dall' articolo 4, undicesimo comma, nei limiti dell' assegnazione regionale per l' anno 1981.
Art. 20
 (Rendicontazione)
Entro il mese di marzo dell' anno successivo gli Enti responsabili dei servizi e delle prestazioni assistenziali trasmetteranno alla Regione una relazione sui risultati raggiunti, nonché l' indicazione analitica delle spese sostenute, corredata dagli estremi degli atti deliberativi adottati ed esecutivi al riguardo.
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale assicura, nell' esercizio 1981, il soddisfacimento delle esigenze socio - assistenziali dell' anno 1980 elencate alle lettere a), b), c), d) e f) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 75/1979, secondo le normative ivi richiamate e nei limiti di spesa indicati al successivo Titolo V.
Art. 22
 
In via transitoria e fino all' attuazione di un organico sistema di sicurezza sociale, l' Amministrazione regionale assicura la continuità degli interventi di cui al Capo I del Titolo II della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche, con riserva comunque di una prossima revisione ed adeguamento sotto il profilo normativo e finanziario. Gli interventi relativi alle esigenze maturate nell' esercizio 1980 potranno essere effettuati nell' esercizio 1981.
In sede di interpretazione autentica della lettera c) del primo comma dell' articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, il richiamo alla legge 18 marzo 1968, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni si considera esteso alla legge 26 maggio 1970, n. 381, restando inteso che hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali i sordomuti che fruiscono dell' assegno mensile di assistenza o della pensione sociale ai sensi della normativa statale predetta.
Rimane inoltre accertato che la contemporanea sussistenza dei requisiti indicati in tutte o in due delle lettere a), b) e c) del primo comma dell' articolo 21 della predetta legge regionale n. 43/1975, relativamente a persona appartenente a più categorie fra quelle previste, legittima la concessione di un unico assegno integrativo regionale, concernente la categoria indicata dal richiedente.
Art. 23
 
Fermi restando gli effetti dei ricoveri di anziani o inabili in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a tale data saranno considerate valide le domande, nonché gli atti posti in essere in materia che non abbiano ancora avuto esecuzione.
Ai fini degli adempimenti ed oneri successivi, la Regione trasmetterà ai Comuni interessati la relativa documentazione.
Art. 24
 
In attesa di una puntuale definizione degli standards strutturali e organizzativi dei servizi e dei presidi in sede di piano socio - assistenziale triennale, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà criteri generali per l' erogazione del servizio di assistenza domiciliare, nonché per l' organizzazione ed il funzionamento di altri servizi e presidi.
Per l' istituzione di case protette o di reparti protetti per anziani ed inabili devono essere utilizzate prioritariamente, anche mediante riconversione, strutture già esistenti sul territorio.
La Regione curerà altresì la revisione della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 e successive modifiche, per agevolare con propri contributi realizzazioni, ristrutturazioni e adattamenti edilizi concernenti i centri e le residenze sociali, con particolare riguardo alle case protette.
Art. 25
 
La decisione delle controversie tra i Comuni o tra i Comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie (comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all' articolo 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773), è attribuita alla Provincia nel cui territorio ha sede l' ente o l' istituzione che ha erogato la prestazione; nell' ipotesi che dette controversie insorgano fra enti appartenenti a regioni diverse, la competenza è della Provincia nel cui territorio si trovi il Comune di residenza del ricoverato.
La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le modalità procedurali per la decisione delle controversie di cui al presente articolo.
Art. 26
 
Salvo quanto disposto al precedente articolo 21, sono abrogate:
- la legge regionale 12 agosto 1969, n. 27 e la legge regionale 5 marzo 1973, n. 17;
- la legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche, eccezion fatta per il Capo I del Titolo II (assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili) e per gli articoli 32, 34, 35, 36 e 38;
- le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

È infine soppresso, all' articolo 1, punto 1, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, l' alinea: << a favore di altre persone particolarmente abbisognevoli di aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o di altri gravi eventi >>.
TITOLO V
 Norme finanziarie
Art. 27
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 19 è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 16.550 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3326 con la denominazione: << Contributi ai Comuni per il finanziamento degli interventi in materia socio - assistenziale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16.550 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3326 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 28
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 21 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3327 con la denominazione: << Interventi in materia socio - assistenziale ai sensi delle lettere a), b), c), d) e f) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1979, n. 75 >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita.
Art. 29
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 22, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3328 con la denominazione: << Assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
TITOLO VI
 Entrata in vigore della legge
Art. 30
 
Le norme della presente legge avranno effetto dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, eccezion fatta per quanto diversamente previsto in singoli articoli dei precedenti Titoli.