LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 5 bis aggiunto da art. 7, comma 45, L. R. 30/2007
CAPO I
 
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< La misura dell' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze. >>.

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, introdotto con la legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 è così modificato:
<< L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata. >>.

CAPO II
 
Art. 3
 
Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.
Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.
Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.
Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 13/2003
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 29, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Primo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
4Secondo comma sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
5Parole aggiunte al quarto comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 4
1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato.
2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori.
6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
7. 
( ABROGATO )
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 2, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 6/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 6/1995
5Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/1995
6Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 3, lettera a), L. R. 24/2009
7Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 3, lettera b), L. R. 24/2009
8Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
9Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
10Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
11Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
12Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
13Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2003 nel testo modificato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
15Parole soppresse al comma 5 da art. 12, comma 17, lettera a), L. R. 15/2014
16Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 17, lettera b), L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015
18Parole soppresse al comma 5 bis da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015
Art. 5
 
Ai Consiglieri regionali che per l' espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il rimborso delle spese previsto dall' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 19, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 45, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 17/2010
3Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 7
 
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 46, c. 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 9
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.