LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

CAPO I
 
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< La misura dell' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze. >>.

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, introdotto con la legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 è così modificato:
<< L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata. >>.

CAPO II
 
Art. 3
 
Ai Consiglieri eletti a far parte dell' Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 60% dell' indennità di carica degli Assessori regionali, se eletti Vice Presidenti del Consiglio; nella misura del 40% dell' indennità di carica degli Assessori regionali se eletti Segretari dell' Ufficio di Presidenza.
Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Consiglieri Segretari dell' Ufficio di Presidenza.
Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.
Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili.
Art. 4
 
Ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto in ragione del 25% del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, sulla base media di 15 viaggi di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali.
Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio (solo andata) vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della circoscrizione di Trieste - km. 25; per i consiglieri della circoscrizione di Gorizia - km. 70; per i consiglieri della circoscrizione di Udine - km. 100; per i consiglieri della circoscrizione di Pordenone - km. 150; per i consiglieri della circoscrizione di Tolmezzo - km. 150.
Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti, indipendentemente dalla causa, viene trattenuta una somma pari ad un quindicesimo dell' importo forfettario mensile corrisposto.
I Consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di rappresentanza o di servizio non hanno diritto al rimborso delle spese di cui sopra.
Art. 5
 
Ai Consiglieri regionali che per l' espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il trattamento economico previsto dall' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni.
Art. 6
 
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare convenzioni con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulla autostrada della Regione.
Art. 7
 
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.
Art. 8
 
Le somme determinate dalla presente legge e corrisposte forfettariamente si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Art. 9
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.