LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1980
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
All' art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, il quinto comma, già inserito dall' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, è così sostituito:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari. >>.

Art. 2
 
Al primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1977 n. 3, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, la parola << presente >> viene sostituita con << precedente >>, le parole << importo ammesso >> vengono sostituite con << contributo concesso >> e la parola << oggetto >> viene sostituita con << progetto >>.
Art. 3
 
La spesa di lire 10.400.000.000 autorizzata con il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo, fa carico al capitolo 8213 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10.400.000.000 per detto esercizio, mediante storno di pari importo dal capitolo 8367 del citato stato di previsione.