LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77

Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/ 1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente << Interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/1981
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui alla presente legge continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.