Art. 1
È costituito il << Fondo regionale di solidarietà per le zone dell' Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980 >>, con la dotazione iniziale, da parte dell' Amministrazione regionale, di lire 3 miliardi.
A detto Fondo affluiranno assegnazioni di Enti locali, di altri Enti pubblici, di Associazioni e di privati.
Art. 2
La dotazione iniziale del Fondo di cui al primo comma dell' articolo 1 e le somme che via via affluiranno al Fondo stesso saranno utilizzate per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal sisma. I predetti interventi saranno determinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la prima Commissione consiliare - Affari della Presidenza, Enti locali, Finanze, Bilancio e Programmazione.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, in aggiunta alla dotazione di cui all' articolo 1, altre assegnazioni al Fondo.
Alle variazioni di bilancio, occorrenti per il reperimento dei fondi all' uopo necessari, si provvederà con decreti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 2, da registrare alla Corte dei conti.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 6 e 30 L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in via di sanatoria, a cedere in proprietà a titolo gratuito alle Amministrazioni regionali interessate, agli Enti locali delle zone colpite dal sisma, al Commissario straordinario del Governo i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant' altro acquistato con le somme affluite al Fondo o comunque già di sua proprietà che sarà ritenuto necessario all' opera di soccorso alle zone predette.
Art. 6
Tutti i contratti da stipularsi ai fini dell' attuazione degli interventi determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2 sono considerati urgenti agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827.
La Giunta è autorizzata ad approvare in via di sanatoria i contratti che - per ragioni di urgenza - siano stati stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge e che rientrino nel quadro degli interventi previsti dall' articolo 2.
Per l' attuazione degli interventi della presente legge potranno essere disposte aperture di credito senza limiti d' importo e di oggetto.
Art. 7
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, anche in via di sanatoria, ad inviare nelle zone colpite dal sisma personale regionale e personale in posizione di comando, con diritto al trattamento di missione continuativa.
Art. 8
Per le finalità di cui al precedente articolo 2 viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio 1980 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1752 con la denominazione: << Fondo regionale di solidarietà per le zone dell' Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980 >> e con lo stanziamento di lire 3 Miliardi, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 7000 - Rubrica n. 3 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi e corrispondente alla quota non utilizzata e trasferita ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Le spese e le sovvenzioni di cui all' articolo 2 faranno carico al precitato capitolo 1752.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano e del bilancio indicati al precedente primo comma viene istituito per memoria al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 721 con la denominazione: << Assegnazioni di Enti, Associazioni e privati a favore delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 >>.
In corrispondenza con gli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo d' entrata l' Assessore alle finanze dispone con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione di pari importo nel capitolo di spesa di cui al precedente primo comma.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.