Art.   1
        
       
        
        
        La   Regione   Friuli   -   Venezia    Giulia    promuove l' organizzazione e lo  sviluppo  degli  interventi  per  la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare al fine di accertare l' idoneità psico - fisico - attitudinale di coloro che praticano attività  sportive,  ricreative  ed agonistiche, nonché al fine  di  diffondere   l' educazione sanitaria relativa alla pratica sportiva, anche  come  mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        Gli  interventi  relativi  alla  tutela  sanitaria  delle attività  sportive  sono  svolti  dalle  unità   sanitarie locali, secondo i criteri  che  saranno  fissati  dal  piano sanitario regionale.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        Le unità sanitarie locali, per  gli  interventi  di  cui all' articolo 2, si avvalgono:
dell' attività  dei  medici  di   base,   che   svolgono stabilmente i loro compiti nel  singolo  distretto,  nonché dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati;    dell' attività di personale particolarmente  qualificato ad operare nell' ambito della medicina sportiva, che  svolge i suoi compiti in più distretti;    dell' attività degli operatori  dei  servizi  e  presidi multizonali;    dell' attività  dei  medici  aderenti  alla  Federazione regionale medico - sportiva italiana.
 
        
        
        In particolare  nelle  unità  sanitarie  locali  vengono garantiti:
l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono  praticare  attività fisico - ricreative, e  dell' assenza  di  controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;    l' accertamento e la certificazione di idoneità generica alle  attività  fisico  -   sportive   svolte   in   ambito scolastico;    l' accertamento  e  la  certificazione    dell' idoneità generica e dell' idoneità specifica e psicoattitudinale dei soggetti  che  praticano  o  intendono  praticare  attività sportivo - agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di  controllo  periodico  in  conformità  alla  normativa vigente;    l' effettuazione di accertamenti psico  -  diagnostici  e psico - terapeutici in relazione a problemi derivanti  dalla pratica delle attività sportivo - agonistiche;    l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze;    l' effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia;    lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli  aspetti medici, fisiologici,  psichici  e  sociali  delle  attività sportive.
 
        
        
        La  Regione,  nel   piano   sanitario   regionale,   può individuare  le  unità  sanitarie  locali  tenute  in  modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la  struttura o  le  strutture  abilitate  per  gli  accertamenti   e   le certificazioni  per  le  attività  sportive  di   carattere professionale.
        
        
        
        
        
        Nelle unità sanitarie locali  per   l' attuazione  della tutela  sanitaria  delle  attività  sportive,  deve  essere utilizzato, prioritariamente, il  personale  proveniente  da centri di medicina  dello  sport  della  Federazione  medico -  sportiva  italiana,  nonché   da   enti,   gestioni   ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di  cui alla presente  legge  sono  gratuiti  per  quanti  intendono svolgere  o  svolgono  attività  fisico  -  ricreative   ed agonistiche non retribuite.
        
        
        La  Giunta  regionale,  con   successivo   provvedimento, sentito il parere della Commissione  di  cui  al  successivo articolo  5,   fissa   annualmente   il   tariffario   delle prestazioni sanitarie, compresi i controlli antidoping,  non rientranti tra quelle erogate gratuitamente.
        
        
        Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, nei casi  in  cui  tali  prestazioni  non  siano gratuite, sono  a  carico   dell' ente  organizzatore  della competizione sportiva.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Presso l' Assessorato  regionale   dell' igiene  e  della sanità, al fine di coordinare l' attività del settore,  è istituita  una  Commissione  tecnico  -  consultiva  per   i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.
        
        
        La  Commissione,  nominata  dalla  Giunta  regionale,  è composta:
- dall' Assessore regionale all' igiene e sanità, o  da  un   suo delegato, in qualità di presidente;
- dall' Assessore  regionale  allo  sport,  o  da   un   suo   delegato;
- dall' Assessore regionale alla pubblica istruzione,  o  da   un suo delegato;
- da  un  funzionario  medico   dell' Assessorato  regionale   dell' igiene e della sanità;
- da un docente  universitario  esperto  in  medicina  dello   sport;
- dal delegato regionale del CONI;
- da  quattro   rappresentanti   designati   dal   Consiglio   regionale del CONI;
- dal  rappresentante  della  Federazione  regionale  medico   - sportiva italiana;
- dal rappresentante della Sovrintendenza  scolastica  della   Regione;
- da  un  rappresentante  degli  ordini  dei  medici   della   regione.
 
        
        
        Le funzioni di segretario della Commissione  sono  svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità.
        
        
        I componenti la Commissione restano in carica  fino  alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale  sono stati nominati.
        
        
        Ai membri estranei all' Amministrazione regionale  spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle  leggi regionali in vigore.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        La Regione  promuove,   nell' ambito  dei  piani  per  la formazione    professionale,     la     qualificazione     e l' aggiornamento periodico del personale da  utilizzare  per la tutela sanitaria delle attività sportive.
        
        
        Del pari la Regione  promuove  corsi  di  formazione  per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.
        
        
        Per l' attuazione degli interventi  di  cui  al  presente articolo, la Regione può avvalersi della collaborazione  di Università, della Federazione medico - sportiva italiana  e dell' Istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        In via transitoria, fino  all' istituzione  delle  unità sanitarie locali, per l' esercizio delle funzioni  spettanti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive,  la Regione e gli  Enti  locali  singoli  od  associati  possono stipulare apposite convenzioni  con  la  Federazione  medico - sportiva italiana e con  altri  idonei  istituti  ed  enti pubblici al fine dell' esecuzione delle visite di  selezione e degli accertamenti diagnostici, nonché per  attività  di consulenza.
        
        
        Tali convenzioni avranno la durata fissata  dalla  Giunta regionale, e comunque non potranno essere applicate dopo  la constatata idoneità acquisita dalle strutture delle  unità sanitarie locali.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        Le spese necessarie  per   l' attuazione  della  presente legge  saranno  a  carico  del  fondo  sanitario   nazionale nell' ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.
        
        
        Conseguentemente i relativi oneri graveranno sul capitolo 2524 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio regionale  per   l' esercizio   finanziario   1980   e   sui corrispondenti  capitoli  dei  bilanci  per   gli   esercizi successivi.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.