LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56

Rifinanziamento dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, degli articoli 3 e 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, nonché sovvenzioni straordinarie alle AAAACST con intervento particolare a favore dell' AACST di Arta Terme.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/11/1980
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 Rifinanziamento dell' articolo 2 della legge regionale
25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche
(Contributi in capitale per l' incremento
del turismo nella regione)
Art. 1
 
Per le finalità previste dalle lettere << a >>, << c >> ed << f >> dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come modificata con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e con l' articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, sono autorizzate, per l' esercizio 1980 le seguenti spese:
a) lire 200 milioni per gli interventi di cui alla lettera << a >>;
b) lire 100 milioni per gli interventi di cui alla lettera << c >>;
c) lire 250 milioni per gli interventi di cui alla lettera << f >>.

Art. 2
 
Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione delle lettere << a >> e << b >> del precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - i sottoelencati capitoli:
- cap. 8707, con la denominazione << Contributi a privati operatori per la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso alberghiero, nonché per l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi alberghieri esistenti >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1980;
- cap. 8704, con la denominazione << Contributi ad enti pubblici e a privati operatori per la costruzione, l' adattamento e l' arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattoria o di altri esercizi di ristorazione, nonché per l' ampliamento, l' ammodernamento ed il rinnovo dell' arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possano costituire importante fattore per l' incremento turistico delle rispettive località >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1980.

Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera << c >> del precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 8710 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 250 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 550 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8709 del precitato stato di previsione corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
CAPO II
 Rifinanziamento degli articoli 3 e 25
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
(Interventi nei settori produttivi
nelle zone colpite dagli eventi sismici)
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa complessiva di lire 300 milioni.
Art. 4
 
Per le finalità previste dalle lettere << a >> e << b >> del primo comma e per quelle previste dal secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come integrata con legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, sono autorizzate, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, le seguenti spese:
a) lire 150 milioni con riguardo sia alla lettera << a >> del primo comma sia al secondo comma dell' articolo 25;
b) lire 2.550 milioni con riguardo sia alla lettera << b >> del primo comma sia al secondo comma dell' articolo 25.

Art. 5
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 8717 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 300 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera << a >> del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8719 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 150 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera << b >> del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 2.550 milioni.
Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica 3 - partita n. 49 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Sui capitoli 8717, 8719 e 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, indicati nei precedenti primi tre commi, non potranno più venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.
CAPO III
 Rifinanziamento della lettera << a >> dell' articolo 1 della
legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42 e successive
modifiche
(Contributi a favore delle Aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo
e delle Associazioni << pro loco >> della regione)
Art. 6
 
Nell' esercizio finanziario 1980 possono essere concessi i contributi previsti dalla lettera << a >> dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, e successive modifiche, per l' importo complessivo massimo di lire 200 milioni.
Art. 7
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1980.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO IV
 Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo della regione
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1980, sovvenzioni straordinarie << una tantum >> alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, per l' importo massimo complessivo di lire 250 milioni.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio finanziario 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3511 con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO V
 Sovvenzione straordinaria per la costruzione di un
complesso turistico complementare in Arta Terme
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata - in deroga al divieto di cumulo stabilito dal quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, - a concedere all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Arte Terme un contributo straordinario nella misura massima di lire 300 milioni per sopperire a parte delle spese connesse con la costruzione di un complesso immobiliare complementare all' attività turistica la cui esecuzione è stata ammessa al contributo previsto dalla lettera << e >> dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.
Art. 11
 
La somma del contributo concedibile ai sensi del precedente articolo 10 e di quello concesso e richiamato in detto articolo 10 non potrà eccedere il 95% del valore da attribuirsi all' opera, secondo i criteri applicati e da applicarsi per determinare la spesa ammissibile dell' iniziativa.
Il contributo concedibile nei termini indicati al precedente comma va erogato in quote proporzionali a quelle pagate e da pagarsi - a titolo di acconto, di anticipazione o di saldo - sul contributo concesso ai sensi della dianzi citata legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.
Art. 12
 
Per le finalità previste dall' articolo 10 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8722 con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Arta Terme per la costruzione di un complesso immobiliare complementare all' attività turistica >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1980.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte, per lire 150 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per le restanti lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.