Art. 4
Per le finalità previste dalle lettere << a >> e << b >> del primo comma e per quelle previste dal
secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come integrata con
legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, sono autorizzate, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, le seguenti spese:
a) lire 150 milioni con riguardo sia alla lettera << a >> del primo comma sia al secondo comma dell' articolo 25;
b) lire 2.550 milioni con riguardo sia alla lettera << b >> del primo comma sia al secondo comma dell' articolo 25.
Art. 5
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 8717 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 300 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera << a >> del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8719 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 150 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera << b >> del precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 2.550 milioni.
Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica 3 - partita n. 49 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Sui capitoli 8717, 8719 e 8720 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, indicati nei precedenti primi tre commi, non potranno più venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.