LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53

Autorizzazione all' Amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all' articolo 3, secondo comma, del DPR 6 marzo 1978, n. 100.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
430.02 - Viabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 139, L. R. 4/2001
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell' Azienda nazionale autonoma delle strade ( ANAS ) la realizzazione del tratto Opicina - Fernetti del collegamento autostradale Sistiana - Opicina - Padriciano con diramazione Opicina - Fernetti, secondo quanto previsto dall' art. 3, secondo comma, del DPR 6 marzo 1978, n. 100.
A tal fine, la Regione stessa è, altresì, è autorizzata a provvedere all' esecuzione dell' opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.
In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell' opera di cui al precedente primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall' ANAS non siano previste somme per spese tecniche.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 32/1982
Art. 2
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad esso - in corrispondenza con l' accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell' entrata - dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.