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Indice:
L.R. n. 53/1980
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
28 ottobre 1980
, n.
53
Autorizzazione all' Amministrazione regionale di assumere la concessione dei lavori per la costruzione di opere di cui all' articolo 3, secondo comma, del DPR 6 marzo 1978, n. 100.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/10/1980, N. 111
Data di entrata in vigore:
29/10/1980
Materia:
430.02
-
Viabilità
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 139, L. R. 4/2001
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell' Azienda nazionale autonoma delle strade ( ANAS ) la realizzazione del tratto Opicina - Fernetti del collegamento autostradale Sistiana - Opicina - Padriciano con diramazione Opicina - Fernetti, secondo quanto previsto dall'
art. 3, secondo comma, del DPR 6 marzo 1978, n. 100
.
A tal fine, la Regione stessa è, altresì, è autorizzata a provvedere all' esecuzione dell' opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.
(1)
In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell' opera di cui al precedente primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall' ANAS non siano previste somme per spese tecniche.
Note:
1
Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 32/1982
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad esso - in corrispondenza con l' accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell' entrata - dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative