Art.   1
        
       
        
        
        La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura  nei  modi  e nei  limiti  previsti  dalla  presente   legge   ai   gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del Regolamento  del Consiglio regionale, la disponibilità del personale  e  dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        L' Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a  ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione  alla sua consistenza numerica.
        
        
        L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi  a  disposizione  del  Consiglio,   all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
        
        
        Sono altresì poste in carico  dei  fondi  del  Consiglio regionale le spese per   l' allacciamento  degli  apparecchi telefonici,  nonché  quelle  di  cancelleria,  per  canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo.
        
        
        I mobili, le macchine e gli altri  oggetti  assegnati  ai gruppi consiliari sono elencati  in  separato  inventario  e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
        
        
        In caso di cambiamento  del  Presidente  del  gruppo,  il Presidente uscente riconsegna  gli  oggetti  inventariati  e ricevuti in carico all' Economo del Consiglio regionale,  il quale li dà in carico al Presidente subentrante.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale  in  conformità  a  norme  regolamentari  emanate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        Alla Segreteria di ciascun gruppo è assegnato  personale entro i seguenti limiti tabellari:
a) un elemento a livello funzionale non superiore  a  quello    di consigliere, qualunque sia la consistenza numerica del    gruppo, con funzioni di capo della Segreteria;
b) una o due unità aggiuntive a  livello  non  superiore  a    quello di consigliere rispettivamente ai gruppi da  11  a    20 ed a quelli con oltre 20 Consiglieri iscritti;
c) una, due o tre unità aggiuntive, a livello non superiore    a quello di segretario, rispettivamente ai Gruppi da 3  a    10, da 10 a 20  e  a  quelli  con  oltre  20  consiglieri    iscritti.
 
        
        
        Ai gruppi con un numero di componenti inferiore a  3  che abbiano  dichiarato   di   associarsi,   con   dichiarazione congiunta da inviarsi al Presidente del Consiglio regionale, per le finalità di questo articolo, fino a  raggiungere  un numero di consiglieri non inferiore a  3,  verrà  assegnata una unità aggiuntiva a livello non superiore  a  quello  di segretario.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Il personale di cui al precedente articolo è scelto:
1) fra i dipendenti regionali;    In caso di impossibilità di reperire  personale  per  la    specifica funzione tra quello in servizio alla Regione:
2) tra i dipendenti  provenienti  da  amministrazioni  dello    Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di    ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in  posizione  di    comando;
3) fra  estranei  indicati  da  ciascun  gruppo  consiliare,    assunti con contratto a tempo determinato.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        Il personale di cui al n. 1)  dell' articolo  precedente, è  richiesto  nominativamente  dai  Presidenti  dei  gruppi all' Ufficio di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  che provvede all' assegnazione compatibilmente con  le  esigenze di servizio degli uffici consiliari.
        
        
        Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione  al Consiglio   è   adottato   dalla   Giunta,   cui    compete l' accertamento  della  compatibilità    dell' assegnazione richiesta con le necessità di servizio.
        
        
        Gli impiegati regionali assegnati  ai  gruppi  consiliari conservano  i  diritti  ed  i  doveri  del   proprio   stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        La richiesta nominativa  dei  Presidenti  dei  gruppi  di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell' articolo  5 è trasmessa  dal  Presidente  del  Consiglio  regionale  al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all' 
articolo 40 della legge regionale 48/1975.
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        La proposta  nominativa  dei  Presidenti  dei  gruppi  di incarico con contratto a tempo determinato del personale  di cui al n. 3) dell' articolo 5  è  trasmessa  al  Presidente della Giunta regionale che vi provvede con  proprio  decreto previa deliberazione della Giunta regionale.
        
        
        Il contratto ha  termine  con  la  scadenza  ordinaria  o anticipata della legislatura nel corso della quale è  stato deliberato, in caso di scioglimento del gruppo al  quale  il personale è assegnato, allorquando il Presidente di  gruppo ne faccia richiesta.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        Al personale di cui ai numeri 1) e 2)   dell' articolo  5 spetta  il  trattamento  economico   in   godimento   presso l' Amministrazione   regionale    o    rispettivamente    il trattamento economico di cui all' 
articolo  40  della  legge regionale 48/1975.
 
        
        
        Al personale di cui ai numeri 1) e 2)   dell' articolo  5 nonché  lettera  a)   dell' articolo  4  a  cui  è   stata attribuita funzione di capo della  segreteria  è  possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto;  in tal caso al medesimo spetta,  limitatamente  al  periodo  di servizio  presso  il  gruppo,  qualora  rivesta   qualifiche inferiori a quella di consigliere  o  equiparata,  oltre  al trattamento di cui al primo  comma,  la  differenza  tra  il trattamento   iniziale   della   qualifica   funzionale   di appartenenza o equiparata e quella iniziale della  qualifica funzionale di consigliere.
        
        
        Al personale di  cui  al  numero  3)   dell' articolo  5, qualora sia chiamato  a  svolgere  mansioni  di  capo  della segreteria, spetta,  a  prescindere  dal  titolo  di  studio posseduto, il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       
        
        
        L' orario  di  lavoro  del   personale   assegnato   alle Segreterie  dei  gruppi  è  disciplinato   dai   rispettivi Presidenti di  gruppo,  secondo  le  esigenze  operative  di ciascun gruppo e viene di  norma  fissato  in  analogia  con quello del personale degli uffici regionali.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       
        
        
        La Regione non corrisponde alcuna indennità  per  lavoro straordinario, trasferte o missioni eventualmente effettuate dal personale assegnato ai gruppi, che resteranno  a  totale carico dei rispettivi gruppi.
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  13
        
       
        
        
        I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati a rate mensili.
        
        
        Se nel corso dell' anno, a seguito di  nuove  elezioni  o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a  costituirsi  un  nuovo  gruppo  o  varia  la  consistenza numerica dei gruppi  esistenti,  le  conseguenti  variazioni nell' assegnazione  dei  contributi   decorrono   dal   mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione,  la nuova costituzione o la variazione numerica  del  gruppo  è intervenuta.
       
      
      
      
        Art.  14
        
       
        
        
        A valere sui contributi di cui all' articolo 12, i gruppi provvedono autonomamente secondo i rispettivi regolamenti  e a cura dei propri organi direttivi agli oneri per  eventuali ulteriori occorrenze di personale oltre a quelle contemplate all' articolo 4 e per ogni altra occorrenza connessa con  le proprie attività e funzionamento.
       
      
      
      
        Art.  15
        
       
        
        
        Ciascun   gruppo    consiliare    presenta    annualmente all' Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  una relazione illustrativa sull' impiego dei contributi.
       
      
      
      
        Art.  16
        
       
        
        
        Gli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli  2  e 12 della presente  legge  fanno  carico,  per   l' esercizio finanziario 1980, al capitolo 1 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio regionale dello  stesso  esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
        
        
        Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti  capitoli  del  bilancio  regionale  per  gli esercizi medesimi.
       
      
      
      
        Art.  17
        
       
        
        
        Gli  oneri  per  gli  assegni   fissi   e   le   ritenute previdenziali,   assistenziali   ed    erariali    derivanti dall' applicazione dei numeri 2 e 3 dell' articolo  5  della presente legge fanno carico - per  l' esercizio  finanziario 1980 - ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di  previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
        
        
        Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti  capitoli  del  bilancio  regionale  per  gli esercizi medesimi.
       
      
      
      
        Art.  18
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.