LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5

Ulteriori norme di modifica, integrazione ed interpretazione della disciplina dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/01/1980
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
Il secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, sono sostituiti dai seguenti:
<< L' Albo si propone di tutelare gli agricoltori che svolgono un ruolo professionalmente qualificato per il raggiungimento degli obiettivi fissati al comma precedente.
Hanno diritto di chiedere l' iscrizione all' Albo i proprietari coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e loro coadiuvanti familiari, nonché gli imprenditori agricoli e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di esercitare in modo prevalente, continuativo e personalmente l' attività agricola.
La prevalenza nell' esercizio dell' attività agricola si intende raggiunta dai soggetti, di cui al comma precedente, se questi forniscono la prova di dedicarvi almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e di ricavare dalla massima attività agricola oltre il 50 per cento del proprio reddito globale. Nel computo del reddito si prescinde dai redditi derivanti dalla pensione minima e dagli altri trattamenti previdenziali, sempre nel settore agricolo, nonché dai redditi derivanti da cariche ed incarichi pubblici e dall' espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti ed associazioni operanti in agricoltura. >>

Art. 2
 
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è sostituito dai seguenti:
<< L' Albo professionale degli imprenditori agricoli è tenuto in ciascuna provincia della regione dalla Commissione, di cui al successivo articolo 3 della presente legge, come sostituito dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5.
Le spese per il funzionamento di ciascuna Commissione provinciale, comunale ed intercomunale ed i relativi servizi di segreteria, nonché l' onere derivante dallo svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti degli iscritti all' Albo nelle Commissioni provinciali, comunali ed intercomunali saranno a carico delle singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso le quali hanno sede le rispettive Commissioni provinciali; tuttavia gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni comunali ed intercomunali saranno anticipati dalla Amministrazione presso la quale queste hanno la loro sede. >>

Art. 3
 
L' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, viene modificato come segue:
- la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni professionali della Confederazione italiana coltivatori, della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale dell' agricoltura italiana, designati dalle corrispondenti organizzazioni presenti nelle province della regione; >>
- il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: << Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. >>

Art. 4
 
Dopo il quinto comma dell' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come inserito dall' articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Le Commissioni comunali ed intercomunali hanno durata di cinque anni ed i rispettivi componenti possono essere confermati nella carica; dette Commissioni cessano di diritto in caso di cessazione della relativa Commissione provinciale.
Ai componenti delle Commissioni comunali ed intercomunali spetta esclusivamente l' eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute nell' espletamento della carica; il rimborso sarà corrisposto in base alla legge regionale 7 aprile 1978, n. 21.
Per la validità delle riunioni delle Commissioni comunali ed intercomunali è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Le proposte ed i pareri saranno validamente espressi soltanto se provenienti dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. >>

Art. 5
 
I primi due commi dell' articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
<< Possono essere iscritti all' Albo degli imprenditori agricoli, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della presente legge, come sostituito dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, e a sua volta parzialmente modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, coloro che abbiano conseguito, per titoli od esami, il brevetto di << agricoltore professionale >>.
Consegue, a domanda, il brevetto colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali;
b) diploma di perito agrario o titolo equipollente, nonché di qualificazione o specializzazione rilasciato da un Istituto professionale di Stato per l' agricoltura;
c) attestato di frequenza a corsi di qualificazione per imprenditori agricoli di durata minima biennale e di almeno 2.500 ore complessive, gestiti dagli Enti di cui al titolo IV della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

Ulteriore titolo è costituito dalla dimostrazione di aver esercitato continuativamente per il triennio precedente l' attività agricola in qualità di capo dell' azienda o come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. >>

Art. 6
 
L' articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
Ciascuna Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli provvede all' accettazione od al rigetto delle domande di iscrizione all' Albo, previa indagine sul possesso nei richiedenti dei requisiti e titoli previsti dai precedenti articoli, come modificati ed integrati dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5.
Ciascuna Commissione provvede, altresì, fino a tre mesi prima della scadenza della carica, alla revisione infrasemestrale dell' Albo per la cancellazione di coloro che:
- hanno perduto i requisiti previsti per l' iscrizione;
- hanno trasferito la loro attività agricola al di fuori della Provincia.

Il diniego di iscrizione ed il provvedimento di cancellazione dall' Albo deve essere comunicato all' interessato per lettera raccomandata.
Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso il ricorso da parte degli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il ricorso deve essere motivato e va inviato con lettera raccomandata alla Commissione regionale, di cui alla presente legge, per il tramite della rispettiva Commissione provinciale che procederà, da parte sua, entro i 30 giorni successivi all' istruttoria del ricorso ed alla formulazione delle deduzioni.
La Commissione regionale, sentito eventualmente l' interessato, decide circa i ricorsi con provvedimento definitivo ed entro 60 giorni dalla ricezione dei ricorsi istruiti dalle Commissioni provinciali.
La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento di cancellazione dall' Albo. >>

Art. 7
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
<< Ai componenti della Commissione regionale è corrisposta per ciascuna seduta e per eventuali sopralluoghi l' indennità ed il rimborso spese di cui all' ultimo comma dell' articolo 3, della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 3, della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80. La relativa spesa è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine. >>

Art. 8
 
Nel terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, le parole: << istituti, associazioni, comitati, consorzi ed enti >> sono sostituite dalle seguenti: << enti pubblici, istituti, consorzi, associazioni, fondazioni e comitati >>.
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è introdotto il comma seguente:
<< Le provvidenze regionali, per le quali è richiesta l' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, sono concesse sulla base di apposita visura di detta posizione dei richiedenti, da effettuarsi presso la competente Commissione provinciale, a cura degli Uffici regionali, in un periodo non anteriore a tre mesi dalla data di emissione del decreto di concessione, per quel che riguarda i contributi in conto capitale, e del nullaosta o parere, in caso di provvidenze creditizie. >>

Art. 9
 
In via di interpretazione autentica, l' esonero dall' iscrizione all' Albo previsto al quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, deve intendersi come esonero anche dalla dimostrazione della sussistenza degli altri requisiti, indicati al primo comma del succitato articolo 8, sostituito come detto sopra.
Sempre in via di interpretazione autentica, per provvidenze dirette al miglioramento genetico del bestiame, di cui al primo alinea dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si intendono anche quelle concernenti l' acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata, di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
 
Per il territorio della provincia di Trieste, in deroga all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si prescinde, fino a 30 giorni dalla prima costituzione della relativa Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo, ma comunque non oltre il 30 giugno 1981 dall' iscrizione all' Albo medesimo, per conseguire tutte le provvidenze contributive e creditizie amministrate dagli Uffici regionali.
Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, tutte le provvidenze amministrate dagli Uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi.
Fino al 31 dicembre successivo alla costituzione della relativa Commissione provinciale, sempre per il territorio della provincia di Trieste, si prescinde, per l' iscrizione all' Albo, dal brevetto di agricoltore professionale.
Art. 11
 
Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un Regolamento per disciplinare nel territorio della Provincia di Trieste:
a) la compilazione, a cura di un Commissario, assistito da una Commissione consultiva composta da 5 membri designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative della Provincia, della lista degli elettori in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, e dall' articolo 1 della presente legge;
b) la decisione sui ricorsi avverso la esclusione dalla lista elettorale;
c) l' elezione, con sistema proporzionale, di 12 rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiamati alla precedente lettera a).

Nella compilazione della lista elettorale il Commissario prenderà in considerazione tutte le domande finora presentate in forza del DPGR 22 dicembre 1973, n. 327.
Il Commissario e la Commissione consultiva, di cui alla lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale contestualmente alla emanazione del Regolamento previsto nel presente articolo.
Art. 12
 
L' articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5, un Regolamento per l' elezione, con il sistema proporzionale, dei 12 rappresentanti delle Commissioni provinciali per la tenuta dell' Albo professionale di cui alla lettera a) dell' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della presente legge, e dei componenti delle Commissioni comunali ed intercomunali, di cui all' articolo 3 bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come inserito dall' articolo 4 della presente legge e modificato dall' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5. >>

Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.