<< Art. 6
Ciascuna Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli provvede all' accettazione od al rigetto delle domande di iscrizione all' Albo, previa indagine sul possesso nei richiedenti dei requisiti e titoli previsti dai precedenti articoli, come modificati ed integrati dalla
legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e dalla
legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5.
Ciascuna Commissione provvede, altresì, fino a tre mesi prima della scadenza della carica, alla revisione infrasemestrale dell' Albo per la cancellazione di coloro che:
- hanno perduto i requisiti previsti per l' iscrizione;
- hanno trasferito la loro attività agricola al di fuori della Provincia.
Il diniego di iscrizione ed il provvedimento di cancellazione dall' Albo deve essere comunicato all' interessato per lettera raccomandata.
Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso il ricorso da parte degli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il ricorso deve essere motivato e va inviato con lettera raccomandata alla Commissione regionale, di cui alla presente legge, per il tramite della rispettiva Commissione provinciale che procederà, da parte sua, entro i 30 giorni successivi all' istruttoria del ricorso ed alla formulazione delle deduzioni.
La Commissione regionale, sentito eventualmente l' interessato, decide circa i ricorsi con provvedimento definitivo ed entro 60 giorni dalla ricezione dei ricorsi istruiti dalle Commissioni provinciali.
La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento di cancellazione dall' Albo. >>