LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1980, n. 49

Interventi nel settore dell' edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1980
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.05 - Edilizia rurale

TITOLO I
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale
4 settembre 1975, n. 65
Art. 1
 
Il 2 ed il 3 comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di lire 460.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 32.000.000 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e fino ad un importo di lire 430.000 al mq di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 30.000.000 ad alloggio per le costruzioni in altre zone.
Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 25 anni, al tasso del 3% per le cooperative a proprietà indivisa, ed ai seguenti tassi per le cooperative a proprietà individuale:
1) del 4,5% per i soci con reddito annuo - detratte le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 9.600.000 o, rispettivamente, a lire 7.200.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a lire 1.000.000;
2) del 6,5% per i soci con reddito annuo - detratte le elevazioni per i figli a carico - inferiore a lire 12.800.000 o, rispettivamente, a lire 9.600.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a lire 1.000.000;
3) del 9% per i soci con reddito annuo - detratte le elevazioni per figli a carico - inferiore a lire 16.000.000 o, rispettivamente, a lire 12.000.000 se comprensivo di redditi non da lavoro dipendente per importi superiori a lire 1.000.000. >>


Art. 2
 
Il 1 comma dell' articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
<< All' adeguamento dei limiti di reddito, delle unità di contributo e dei tassi di interesse previsti dall' articolo 4, secondo e terzo comma, provvede il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, in conseguenza di variazioni del costo della vita, dei costi delle costruzioni edilizie o dei tassi di interesse. >>

Art. 3
 
In via straordinaria e transitoria, le somme affluenti al Fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla quota assegnata alle cooperative, possono essere destinate all' erogazione di anticipazioni in favore di quelle cooperative nei comuni di Grado e di Trieste, già ammesse a contributo regionale o statale, a fronte di mutui che peraltro non sono stati successivamente stipulati per impedimenti connessi alla titolarità dell' area nel Piano per l' edilizia economica e popolare.
Nei casi di cui al comma precedente è consentita - previa revoca del contributo originariamente concesso - l' erogazione delle anticipazioni, nelle misure previste dall' articolo 15 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, anche qualora i lavori di costruzione siano già in corso. Nelle medesime ipotesi, le Cooperative sono ammesse a presentare l' ipoteca di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, anche in presenza di annotazione di pendenza di lite a carico delle aree ricomprese nel Piano per l' edilizia economica e popolare ed assegnate alle Cooperative stesse.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, l' ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni in favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e lire 2.500 milioni in favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.
La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata in via prioritaria in favore delle cooperative beneficiarie delle anticipazioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, al fine di adeguare gli importi originariamente ammessi ai nuovi massimali autorizzati con l' articolo 1, primo comma, della presente legge, sempreché non sia già intervenuto il certificato del Direttore provinciale dei lavori pubblici previsto dall' articolo 7, quinto comma, della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, e previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di cui al comma precedente, sia ai fini dei requisiti del socio e dell' anno di riferimento degli stessi, sia ai fini delle modalità e della durata dell' ammortamento, nonché dei tassi annui e delle fasce di reddito per la restituzione delle anticipazioni, trova applicazione la disciplina antecedente l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Gli oneri di cui al precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 8402 e, rispettivamente, al capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, i cui stanziamenti vengono conseguentemente elevati ciascuno di lire 2.500 milioni per il piano.
Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
TITOLO II
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale
11 settembre 1974, n. 48 e della legge regionale
26 agosto 1977, n. 55
Art. 6
 
All' articolo 44 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo comma viene inserito il seguente terzo comma:
<< La localizzazione degli interventi e la scelta dei beneficiari sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, tenendo conto delle esigenze di pianificazione territoriale degli interventi e del fabbisogno abitativo nelle singole zone. >>

Art. 7
 
Il limite di somma di cui all' articolo 31, ultimo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevato a lire 32.000.000 per alloggi in zona sismica ed a lire 30.000.000 per alloggi in zona non sismica.
Le unità di contributo per metro quadrato di superficie utile, previste dagli articoli 33 e 38 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a lire 17.000 per le società cooperative, gli emigranti e le localizzazioni nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o nelle delimitazioni di cui all' articolo 51 della legge 22 dicembre 1971, n. 865; a lire 11.500 negli altri casi.
La somma di lire 7 milioni di cui all' articolo 39, sesto comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 20.000.000.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle domande per le quali non sia ancora intervenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di concessione e contestuale impegno del contributo.
Tuttavia, per le cooperative, è consentita l' integrazione dei contributi già concessi fino alla concorrenza dei nuovi massimali, sempreché non sia già intervenuta la liquidazione definitiva del contributo e previa presentazione di apposita domanda entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini dei requisiti dei soci e dell' anno di riferimento degli stessi trova applicazione la disciplina vigente al momento del provvedimento originario di concessione ed impegno del contributo.
Art. 8
 
I limiti di reddito previsti dalla lettera d) dell' articolo 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati da lire 12.000.000 a lire 16.000.000 e, rispettivamente, da lire 9.000.000 a lire 12.000.000.
I limiti di reddito previsti dall' articolo 13, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa sono elevati da lire 8.000.000 a lire 9.600.000 e, rispettivamente, da lire 6.000.000 a lire 7.200.000.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle domande non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 
Le annualità del limite d' impegno autorizzate con l' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 2, vengono ridotte, a partire dall' esercizio 1980 e fino all' esercizio 1988, a lire 1.830 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, nell' esercizio 1980, il limite d' impegno di lire 670 milioni e, nell' esercizio 1982, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizi 1980 e 1981 lire 670 milioni;
- esercizi dal 1982 al 2004 a lire 1.170 milioni;
- esercizi 2005 e 2006 lire 500 milioni.

L' onere di lire 2.510 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 670 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.510 milioni per il piano, di cui lire 670 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 2.510 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 510 milioni, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1980, mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma - dal capitolo 8366 del precitato stato di previsione;
- per lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 500 milioni per il piano, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 45 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 10
 
Le disposizioni di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67, si applicano anche alle imprese, relativamente agli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle stesse con contributi regionali.
Dei benefici conseguenti all' anticipazione dell' erogazione del contributo si deve tener conto in sede di stipulazione delle convenzioni di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai fini della determinazione del prezzo di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi.
Art. 11
 
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, nell' esercizio 1980, il limite di impegno di lire 2.343 milioni e, nell' esercizio 1982, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizi 1980 e 1981 lire 2.343 milioni;
- esercizi dal 1982 al 1999 lire 2.843 milioni;
- esercizi 2000 e 2001 lire 500 milioni.

L' onere di lire 7.529 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.343 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 8313 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 7.529 milioni per il piano, di cui lire 2.343 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 7.529 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, e precisamente:
- per lire 5.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;
- per le restanti lire 2.529 milioni, di cui lire 843 milioni per l' esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 12
 
Per le finalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1980 l' ulteriore limite d' impegno di lire 80 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
L' onere di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 80 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 8314 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 240 milioni per il piano, di cui lire 80 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 240 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 13
 
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è autorizzato nell' esercizio 1980 l' ulteriore limite d' impegno di lire 65 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 65 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2014.
L' onere di lire 195 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 65 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 8329 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 195 milioni per il piano, di cui lire 65 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 195 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 14
 
Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è autorizzato nell' esercizio 1980 l' ulteriore limite d' impegno di lire 92 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 92 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2014.
L' onere di lire 276 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 92 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 8330 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 276 milioni per il piano, di cui lire 92 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 276 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO III
 Integrazione di contributi statali già concessi
Art. 15
 
Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati da cooperative divise ed indivise e da imprese già fruenti di contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166 e del DL 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché dell' articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all' importo di lire 10 milioni per alloggio.
Ai fini della graduazione dell' importo di lire 10.000.000, si terrà conto dello stato di avanzamento dei lavori o della data della loro eventuale ultimazione, nonché della ubicazione in zona sismica o meno degli interventi, privilegiando le cooperative rispetto alle imprese.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente le cooperative e le imprese devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da copia del provvedimento ministeriale di concessione del contributo statale, nonché di apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.
Art. 16
 
L' erogazione del contributo di cui all' articolo precedente in favore delle cooperative ha luogo esclusivamente sulla base della documentazione richiamata dallo stesso articolo.
L' erogazione del contributo alle imprese in favore degli acquirenti degli alloggi ha luogo previa presentazione da parte dell' impresa di un elenco nominativo, vistato dal Comune, degli acquirenti stessi, nonché di apposita formale dichiarazione, registrata e controfirmata dall' acquirente, con la quale l' impresa medesima assume l' obbligazione a scomputare dal residuo prezzo da pagare l' importo del contributo, ovvero a liquidare, entro 15 giorni dall' erogazione del contributo regionale, il relativo importo degli acquirenti che hanno già corrisposto per intero la quota in contanti del prezzo dell' alloggio.
È rimessa ai Comuni la vigilanza sull' esatto adempimento di quanto previsto dal presente articolo a carico delle imprese, le quali sono a tal fine obbligate a presentare completo rendiconto al Comune nel termine di 30 giorni dall' erogazione del contributo regionale.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 5.908 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8373 con la denominazione: << Contributo integrativo una tantum a favore delle cooperative e delle imprese già fruenti di contributi statali >> e con lo stanziamento di lire 5.908 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 5.908 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, e precisamente:
- per lire 4.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;
- per le restanti lire 1.908 milioni della Rubrica n. 9 - Partita n. 3 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 18
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, è altresì autorizzata, solo per le Cooperative che hanno presentato la domanda e la relativa documentazione entro i termini prescritti, l' ulteriore spesa di lire 92.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1980-82 e del bilancio per l' esercizio 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 8327 con la denominazione: << Contributo integrativo una tantum a favore delle Cooperative edilizie indivise ed individuali per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale e convenzionata >> e con lo stanziamento di lire 92.000.000 per l' esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
TITOLO IV
 Interventi per l' attuazione dei piani
per l' edilizia economica e popolare
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi, per l' attuazione totale o parziale dei piani per l' edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ed all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a 20 anni nella misura dell' 8% della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa sulla quale sono commisurati i contributi di cui al comma precedente comprende il costo delle aree da espropriare, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.
Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 19 è autorizzato nell' esercizio 1980 il limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8374 con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti ai Comuni e loro Consorzi per l' attuazione totale o parziale dei piani per l' edilizia economica e popolare >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO V
 Interventi in favore dell' edilizia rurale
Art. 21
 
Al fine di migliorare le condizioni di vita dei proprietari e degli affittuari coltivatori diretti iscritti, essi stessi o un componente il nucleo familiare, all' albo professionale di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli stessi contributi semestrali costanti a fronte di mutui contratti con istituti di credito autorizzati, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l' abitazione.
I contributi sono commisurati in ragione di lire 70.000 annue per ogni milione di lire mutuato e non possono essere concessi per un periodo superiore a 20 anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessano comunque con l' estinzione del mutuo medesimo.
La somma mutuata è ammissibile al contributo fino al limite massimo di lire 45.000.000 nel caso di nuove costruzioni e fino al limite massimo di lire 30.000.000 nel caso di ampliamento, riattamento e trasformazione di abitazioni esistenti.
A favore dei coltivatori diretti residenti nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il contributo di cui al secondo comma viene elevato a lire 80.000 annue per ogni milione di lire mutuato ed ai fini della concessione delle provvidenze si prescinde dall' iscrizione all' albo professionale purché il richiedente possegga i requisiti di cui al primo comma, punto a), dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 22
 
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici di intesa con l' Assessore all' agricoltura, saranno dettate apposite norme tecniche al cui rispetto viene condizionata la concessione dei contributi di cui all' articolo precedente.
La concessione del contributo è subordinata alla condizione che si tratti di abitazioni rurali non di lusso, senza prefissione di limiti di superficie.
Art. 23
 
Alla concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 21 si applicano - per quanto possibile - le disposizioni previste dal Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i seguenti articoli della stessa: articolo 31, terzo comma; articolo 42; articolo 43, primo e secondo comma, lettere a), b) ed e); articolo 44; articolo 45, terzo, quarto e quinto comma; articolo 47; articolo 48; articolo 53.
La ripartizione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici di intesa con l' Assessore all' agricoltura.
Art. 24
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 21 è autorizzato nell' esercizio 1980 il limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8375 con la denominazione: << Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l' abitazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
TITOLO VI
 Ulteriori interventi in favore
dell' edilizia sovvenzionata
Art. 25
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari contributi pluriennali costanti pari all' 8% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, in regime di edilizia convenzionata, di alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell' articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85.
Al fine di incentivare l' industrializzazione edilizia, tali alloggi dovranno essere realizzati con il sistema della prefabbricazione.
Art. 26
 
Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1982, un limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8376 con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la costruzione di alloggi da assegnare ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85 >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 27
 
I mutui contratti dalle Cooperative edilizie per la realizzazione di programmi di alloggi finanziati con i mezzi del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d' Europa possono essere garantiti da garanzia fidejussoria regionale, per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ed accessori, qualora la cooperativa mutuataria non disponga di proprie garanzie a copertura del mutuo medesimo.
La concessione delle garanzie è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 28
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al precedente articolo 27 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1980.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.
Art. 29
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, i contributi di cui all' articolo 22 della stessa legge vengono concessi agli enti mutuanti e messi a disposizione delle Cooperative beneficiarie per intero fin dalla stipula del contratto condizionato di mutuo.
Art. 30
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.