LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 43

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero
420.06 - Impianti sportivi

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione e promuove le iniziative atte a garantire l' accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.
Al fine di coordinare, in un quadro di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, su proposta del suo Presidente o dell' Assessore delegato, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per lo sport:
a) approva un programma pluriennale di intervento per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia;
b) determina le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi di cui alla precedente lettera a).

Art. 2
 
Presso il Servizio regionale delle attività ricreative e sportive sono istituite la Commissione regionale per lo sport e la Commissione regionale per le attività ricreative, organi tecnico - consultivi della Regione per i problemi connessi agli interventi nel settore.
Le Commissioni consultive e suindicate sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
La Commissione regionale per lo sport è composta:
a) dall' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dal delegato regionale del CONI;
c) dai delegati provinciali del CONI;
d) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
e) da un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi, compresi quelli operanti in seno alla minoranza di lingua slovena.

La Commissione regionale per le attività ricreative è composta:
a) dall' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dai rappresentanti di organizzazioni del tempo libero aventi struttura regionale nonché dei rappresentanti delle più significative organizzazioni ricreative operanti in seno alla minoranza slovena;
c) dagli amministratori delegati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali;
d) da un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della minoranza di lingua slovena.

Svolge le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario addetto al Servizio delle attività ricreative e sportive.
Art. 3
 
La Commissione per lo sport:
- concorre ad assicurare le condizioni che rendano possibile a tutti i cittadini la pratica dello sport in ogni sua espressione;
- esprime pareri e promuove iniziative al fine di realizzare le migliori condizioni per l' esercizio della educazione fisica e degli sports per il benessere, l' efficienza mentale e la salute dell' uomo di ogni età;
- collabora alla formazione di una programmazione di interventi nel settore fornendo indicazioni e pareri che tengano conto delle diverse realtà locali.

Art. 4
 
La Commissione per le attività ricreative, come organo tecnico - consultivo della Regione, per gli interventi nel settore:
- promuove iniziative a livello regionale;
- coordina, a tutti i livelli, l' attività nell' ambito regionale;
- favorisce lo sviluppo ed il consolidamento dell' associazionismo nel rispetto del pluralismo di ispirazioni che lo determinano;
- costituisce, nel proprio seno, e con la consulenza di esperti, gruppi di lavoro, suddivisi per settore che, mediante studi e ricerche, elaborino un piano programmatico di sviluppo e potenziamento delle attività del tempo libero nella Regione.

CAPO II
 Provvidenze per la costruzione, l' ampliamento, il miglioramento
e la acquisizione di impianti sportivi.
Art. 5
 
Nell' ambito del programma di interventi di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di Province, Comuni, Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per la acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria:
- contributi annui costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura dell' 8% del capitale mutuato;
- contributi in conto capitale, in misura non superiore all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, e, comunque, non oltre il limite di lire 40.000.000.

In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l' ammontare del contributo in conto capitale.
I contributi in conto capitale possono essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche - esclusa l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti - anche ad istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali seppur privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti.
Art. 6
 
Nella spesa ammissibile per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:
a) il costo dell' opera;
b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell' opera;
c) il prezzo dell' acquisto dell' area necessaria, entro il limite del 30% dei costi di cui sopra.

Ai fini della determinazione delle spesa predetta, il costo dell' opera potrà essere stabilito anche con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate ai sensi del precedente articolo 1 secondo comma, lettera b).
Art. 7
 
Nella spesa ammissibile per l' acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria possono essere compresi - previo accertamento di congruità da parte dell' ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici - oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il prezzo degli arredi.

Art. 8
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Capo II - corredate da una relazione sull' attività, costo e caratteristiche tecniche della iniziativa e dal progetto di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l' ente interessato decide di far ricorso all' operazione di un mutuo - devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il mese di gennaio.
Le Associazioni, le Istituzioni ed i Gruppi sportivi aziendali che intendano concorrere ai contributi di cui al precedente articolo 5 ultimo comma, inoltreranno le relative istanze tramite le Amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato.
È altresì consentita la presentazione non oltre l' anno dell' avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguiti alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.
Art. 9
 
Nel quadro del programma degli interventi, di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera a) la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato, sentita la Commissione consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili.
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - con l' indicazione delle somme relative - degli Enti ed Associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente Capo.
Art. 10
 
I contributi previsti dal presente Capo II sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato.
La concessione ha luogo:
a) per i contributi annui costanti:
1. in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e - qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi - di elaborati tecnici, da cui risultino l' ubicazione e lo stato di consistenza di agibilità dell' immobile;
2. in via definitiva, a seguito dell' acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) per i contributi in conto capitale:
- in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente n. 1), nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;
c) per i contributi integrativi, di cui all' articolo 8, ultimo comma, una volta divenuta definitiva l' approvazione del compenso revisionale ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi di cui al precedente articolo 9.

I documenti richiesti per la concessione dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tale fine verrà fissato.
Art. 11
 
All' erogazione si provvede:
- per i contributi annui costanti, direttamente a favore dello istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;
- per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;
- per i contributi in conto capitale per l' acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un' unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui all' articolo precedente.

A favore dei beneficiari dei contributi una tantum può essere disposta un' anticipazione non superiore al 50% del contributo medesimo, da computarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 12
 
L' utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui al presente Capo II dovrà essere garantita a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza degli stessi.
A tal fine i Comuni o le Associazioni di Comuni adotteranno apposito regolamento cui si atterranno gli Enti beneficiari dei contributi regionali.
È fatto divieto, senza autorizzazione del Sindaco del Comune in cui è ubicato l' impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti dall' articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.
Art. 13
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di Province, Comuni, Consorzi o Associazioni fra enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente articolo 5, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purché gli enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.
A tal fine, nonché per agevolare l' accesso al credito, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito e, in particolare, con l' Istituto per il credito sportivo.
La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dà dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché dell' adesione dell' Istituto mutuante.
La garanzia è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, di concerto con l' Assessore alle finanze.
CAPO III
 Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive e
ricreative
Art. 14
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore degli Enti ed Associazioni indicati al precedente articolo 5, nonché ad Associazioni a carattere ricreativo seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite, contributi una volta tanto, in misura non superiore all' 80% della spesa ritenuta ammissibile:
a) per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
b) per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili.

I contributi suindicati non possono superare ciascuno il limite di lire 10.000.000.
Nella spesa ammissibile a contributo viene compreso l' onere che il beneficiario si assume, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Art. 15
 
Fermo restando quanto disposto dall' articolo precedente, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una volta tanto per l' acquisto di attrezzature necessarie all' attuazione dell' educazione fisica nelle scuole elementari.
Tali attrezzature resteranno di proprietà comunale ma costituiranno dotazione dei singoli plessi scolastici.
Art. 16
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Capo - corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si intende dare, nonché dal preventivo della spesa occorrente - devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito al precedente articolo 8.
Per il conseguimento dei contributi di cui al precedente articolo 15 i Comuni presenteranno le relative istanze di concerto con le direzioni didattiche e con le giunte dei consigli di circolo interessati.
Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili - sentita la competente Commissione Consultiva - provvede la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato.
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - con l' indicazione delle some relative - degli Enti ed Associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente Capo.
Art. 17
 
Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.
CAPO IV
 Sovvenzioni e sussidi a favore di enti, istituzioni, associazioni,
gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché
organizzazioni del tempo libero regionalmente strutturate
Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore dei Comuni, enti, istituzioni, associazioni non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero aventi struttura regionale, ivi incluse quelle espresse dalla minoranza slovena, per lo svolgimento di:
a) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l' organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l' aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
b) attività ricreative, anche mediante l' organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.

Sono ammesse ai benefici suindicati anche le spese inerenti al normale esercizio dell' attività sociale, all' acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo e sportivo.
Art. 19
 
Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi - corredate da una relazione illustrativa dei programmi che s' intendono attuare, del costo degli stessi e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale - devono pervenire al servizio regionale competente nel termine stabilito all' articolo 8.
Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili - sentita la competente Commissione consultiva - si provvede ai sensi dell' articolo 16. In tale sede la Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota dei fondi per lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative d' interesse nazionale o internazionale che non sia stato possibile programmare nel termine suindicato.
I beneficiari di cui al presente Capo dovranno produrre allo scadere dell' esercizio finanziario in cui si è svolta l' attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale - dal quale risulti la specifica destinazione data all' intervento regionale.
Per i comuni e gli Enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un' apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima.
CAPO V
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
 
Le domande già ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, dalla legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e dalla legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 come modificata, e per le quali non sia stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l' erogazione relativa, sono considerate valide agli effetti della presente legge.
Ai medesimi effetti sono del pari riconosciute valide le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione dei benefici di cui agli articoli 3, 12, 12 bis e 15 della suindicata legge regionale 27 agosto 1975, n. 60.
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi previsti dall' articolo 8, secondo comma, a favore delle iniziative che abbiano già ottenuto la concessione e l' erogazione dei benefici di cui alle suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, 6 agosto 1969, n. 26 e 27 agosto 1975, n. 60 come modificato.
Art. 22
 
Fino all' approvazione del programma pluriennale di intervento di cui all' articolo 1, lett. a), e della determinazione delle tipologie di cui all' articolo 1, lettera b), la ripartizione dei fondi per l' assegnazione dei contributi previsti al Capo II della presente legge viene effettuata nel rispetto della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.
CAPO VI
 Disposizioni finanziarie
Art. 23
 
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1980, il limite di impegno di lire 350 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 350 milioni relative all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.050 milioni per il piano, di cui lire 350 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede, per lire 850 milioni, di cui lire 350 milioni per l' esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 24
 
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della presente legge, è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, di cui lire 350 milioni per l' esercizio 1980.
Il predetto onere di lire 1.050 milioni, di cui lire 350 milioni per l' esercizio 1980, fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.050 milioni per il piano, di cui lire 350 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede, per lire 350 milioni relativi all' esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per le restanti lire 700 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982.
Art. 25
 
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all' articolo 13 della presente legge faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 26
 
Gli oneri previsti dall' articolo 14, lettera b), della presente legge, fanno carico al capitolo 6008 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio 1980, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 27
 
Per le finalità previste dall' articolo 18 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 400 milioni per gli interventi indicati alla lettera a) e lire 150 milioni per gli interventi indicati alla lettera b).
La predetta spesa di lire 550 milioni fa carico, per lire 400 milioni, al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 e, per lire 150 milioni, al capitolo 902 del precitato stato di previsione, i cui stanziamenti vengono conseguentemente elevati di lire 400 milioni e, rispettivamente di lire 150 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 550 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.