Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari contributi decennali costanti nella misura del 7% annuo della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, per maggiori oneri da revisione dei prezzi contrattuali, da aumenti d' asta o da altra causa relativa ad interventi in corso già ammessi a finanziamento pubblico, per l' acquisto o la costruzione di alloggi da assegnare ai sensi del
secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 85, fino alla concorrenza di 28,6 miliardi di lire finanziati con i prestiti del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d' Europa.
Il contributo di cui al primo comma può essere concesso anche a fronte di mutui già perfezionati.
La ripartizione e localizzazione dei contributi sono deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, sentito il Consorzio regionale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Art. 2
I mutui contratti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 possono essere garantiti da fidejussione della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ed accessori sino all' importo massimo del 100% qualora l' Ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie a copertura del mutuo stesso.
La concessione della garanzia è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
Qualora la Regione abbia dovuto procedere al pagamento in relazione alla garanzia prestata sui mutui contratti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente, sulla somma di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del Tesoriere, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Art. 3
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzato nell' esercizio 1979, un limite d' impegno di lire 2 miliardi.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8366 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per l' acquisto o la costruzione di alloggi finanziati con i prestiti del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d' Europa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979.
Al predetto onere si fa fronte come segue:
- per lire 2 miliardi relativi all' esercizio 1979 con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2 miliardi per l' esercizio 1979;
- per ulteriori 3 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982;
- per le restanti lire 3 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> - del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 4
Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al precedente articolo 2 è autorizzata per il piano finanziario 1979-1982, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 300 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 300 milioni.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.