Art. 1
In armonia con le forme fondamentali della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un' organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio - assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:
- uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio - assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;
- ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti territoriali;
- caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio - sanitari attraverso l' esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell' integrità sociale e psico - fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;
- unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso la integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;
- il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell' organizzazione sociale, civile e produttiva;
- il più ampio decentramento territoriale dei servizi, compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.
La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio - sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l' affermarsi di una coscienza socio - sanitaria a tutti i livelli dell' organizzazione sociale e civile.
Art. 2
Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all' articolo precedente, in attuazione dell'
articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell' articolo 14 della medesima legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle Province, sentita la Commissione consiliare competente.
Per la consultazione dei Comuni e delle Province deve essere concesso un termine non inferiore a 45 giorni.
Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall' inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei Comuni interessati.
In ogni zona socio - sanitaria è istituita un' unità sanitaria locale, nella quale, fino all' attuazione della riforma dell' assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio - assistenziali del territorio.
La unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei Comuni, singoli od associati, delle Comunità montane e di quella collinare.
La delimitazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio - sanitarie.
In armonia con la
legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all' attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli Enti Locali Territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione giuntale 1 agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Dopo il primo triennio di funzionamento delle Unità Sanitarie Locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.