LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1

Personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63. Proroga del termine di scadenza dei contratti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1980
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dall' articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 possono essere stipulati o prorogati - previo nullaosta della Regione - a tutto il 31 dicembre 1981.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.