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Indice:
L.R. n. 40/1980
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
18 agosto 1980
, n.
40
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: << Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/08/1980, N. 085
Data di entrata in vigore:
18/08/1980
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 28 giugno 1980, n. 21
:
all' articolo 3, primo comma, dopo le parole << entro 60 giorni dalla data medesima >> vengono inserite le parole << e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza >>;
all' articolo 3, secondo comma, la parola << equiparabile >> è sostituita con la parola << equiparata >>;
all' articolo 4, primo comma, dopo la frase << dell' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni >> viene inserita la frase << escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 >>;
all' articolo 6 viene aggiunto il seguente secondo comma: << Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma. >>
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative