LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 giugno 1980, n. 12

Modificazioni all' Ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1980
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 
Art. 1
 
La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da due Assessori supplenti.
Art. 2
 
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell' Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente della Giunta regionale provvede all' assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi.
Per Assessorato intendesi il complesso degli Uffici ai quali è proposto lo stesso Assessore effettivo.
Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie previste per gli uffici cui sono preposti secondo i seguenti criteri:
1. all' Assessore alla pianificazione ed al bilancio la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio;
2. all' Assessore alle finanze la Direzione regionale della Ragioneria generale e la Direzione regionale dei servizi amministrativi;
3. all' Assessore agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna la Direzione regionale degli enti locali e la Direzione regionale delle foreste;
4. all' Assessore ai lavori pubblici la Direzione regionale dei lavori pubblici;
5. all' Assessore all' agricoltura la Direzione regionale dell' agricoltura;
6. all' Assessore all' industria e all' artigianato la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato;
7. all' Assessore al turismo ed al commercio la Direzione regionale del turismo e del commercio;
8. all' Assessore all' igiene e alla sanità la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
9. all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
10. all' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale, all' emigrazione e alla cooperazione la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione.

Art. 3
 
La struttura organizzativa della Regione, in attuazione della Costituzione e dello Statuto regionale, si ispira ai fondamentali principi del decentramento e della collegialità operativa, assumendo come carattere essenziale della propria attività le funzioni di coordinamento e di programmazione avvalendosi anche dell' apporto degli Enti locali.
L' ordinamento amministrativo della Regione sarà ristrutturato secondo i principi di cui al precedente comma.
Per l' elaborazione di provvedimenti legislativi, di piani di lavoro, di progetti settoriali o intersettoriali e dei programmi annuali di intervento gli Assessori competenti, al fine di garantire il perseguimento dei suddetti indirizzi, si organizzano, tenuto conto delle esigenze di interdisciplinarietà, in appositi comitati costituiti secondo le seguente articolazione dipartimentale per materie:
1. affari istituzionali;
2. assetto del territorio;
3. economia;
4. servizi sociali.

Art. 4
 
Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sua sostituzione fino a quando non verrà eletto un nuovo Assessore.
Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della vacanza al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 5
 
La Presidenza della Giunta regionale è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:
1. indirizzo generale e coordinamento dell' attività dell' Amministrazione regionale;
2. affari generali;
3. questioni concernenti l' osservanza dell' articolo 3 dello Statuto per quanto di competenza dell' Amministrazione regionale;
4. ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
5. studi e documentazione;
6. affari legislativi e legali;
7. viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
8. affari attinenti alla disciplina ed all' attuazione dell' istituto del referendum;
9. questioni concernenti l' adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità economica europea, nonché quelle previste all' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33;
10. istituzioni ricreative e sportive;
11. problemi di carattere generale riguardanti la gioventù nei vari settori di competenza dell' Amministrazione regionale;
12. impianto e tenuta dei libri fondiari;
13. caccia e pesca nelle acque interne;
14. ordinamento e vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
15. affari relativi alla ricostruzione previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58;
16. economia montana e sviluppo dei territori di montagna;
17. servitù militari;
18. ogni altra materia non attribuita alla competenza degli Assessori regionali effettivi.

PARTE II
 
Art. 6
 
Fino all' emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell' ordinamento amministrativo regionale ai sensi dell' articolo 3, sono apportate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni le modifiche di seguito indicate:
I) Nella Parte II, l' articolo 2 è soppresso;
II) Nella Parte II, Titolo I, il terzo comma dell' articolo 3 è sostituito dai seguenti: << Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, è posta la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono posti inoltre il Servizio delle attività ricreative e sportive, il Servizio dei libri fondiari, il Servizio della caccia e della pesca, il Servizio dell' economia montana e l' Ufficio di cui all' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33. >><< Art. 9La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali comprende:1. il Servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonché il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere;2. il Servizio dei trasporti e traffici, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi ai trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonché alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione, nonché di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;3. il Servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l' organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell' ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali. >><< Art. 9 bisIl Servizio della caccia e della pesca ha il compito di curare la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca. >><< Art. 10 bisIl Servizio dell' economia montana ha il compito di provvedere allo sviluppo dei territori di montagna. >>
L' articolo 11 bis è soppresso.
III) La dizione << Titolo II - Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana >> è sostituita dalla dizione: << TITOLO IIDirezioni regionali >>.
Al Titolo II, l' articolo 12 è soppresso.
All' articolo 13, primo comma, vanno aggiunti i seguenti numeri:
<< 7) il Servizio per la valorizzazione dell' agricoltura di montagna, con il compito di promuovere gli interventi per le strutture aziendali, interaziendali e collettive (comprese le malghe) sui territori montani;
8) il Servizio degli affari amministrativi, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico, nonché di quelli concernenti gli usi civici. Il Servizio degli affari amministrativi svolge inoltre compiti di segreteria a favore del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste e degli organi collegiali funzionanti presso la Direzione >>. Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.
IV) La dizione << Titolo III - Assessorato degli enti locali >> è soppressa.
All' articolo 18, primo comma, la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale degli enti locali, che comprende: >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale degli enti locali comprende: >>
V) La dizione << Titolo IV - Assessorato delle finanze >> è soppressa.
L' articolo 19 è soppresso.
VI) La dizione << Titolo V - Assessorato dell' igiene e della sanità >> è soppressa.
All' articolo 22 la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente Titolo fa parte la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, che comprende: >> èsostituita dalla dizione << La Direzione regionale dell' igiene e della sanità comprende: >>.
VII) La dizione << Titolo VI - Assessorato dell' industria e del commercio >> è soppressa.
All' articolo 23 la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente Titolo fa parte la Direzione regionale dell' industria e del commercio che comprende: >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato comprende: >>.
All' articolo 23 in calce al n. 1 è aggiunto: << alla trattazione degli affari in materia di enti e consorzi di promozione e di supporto alle attività industriali ed artigianali >>.
All' articolo 23, il numero 2) è sostituito dalseguente:
<< 2) il Servizio dell' artigianato con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' artigianato, compresa la vigilanza sull' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni regionali e provinciali dell' artigianato >>.
VIII) La dizione << Titolo VII - Assessorato dell' Istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> è soppressa.
All' articolo 24 la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale dell' Istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che comprende: >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale dell' Istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali comprende: >>.
All' articolo 24 è aggiunto il seguente numero:
<< 4) il Servizio dei beni ambientali e culturali, con il compito di trattare gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli - Venezia Giulia ed inoltre di coordinare gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell' ambiente >>.
IX) La dizione << Titolo VIII - Assessorato dei lavori pubblici >> è soppressa.
All' articolo 25, primo comma, la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente Titolo fa parte laDirezione dei lavori pubblici, che comprende: >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale dei lavori pubblici comprende: >>.
All' articolo 25, primo comma, il numero 4) è soppresso.
X) La dizione << Titolo IX - Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >> è soppressa.
L' articolo 26 è sostituito dal seguente: << Art. 26La Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione, comprende:1. il Servizio della previdenza e dell' assistenza sociale, con il compito di trattare gli affari in materia di previdenza e di assistenza sociale, con particolare riferimento all' assistenza dei lavoratori, dei minorati, degli anziani, dei minori, dei profughi italiani e dei rimpatriati;2. il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, con il compito di trattare gli affari relativi alla tenuta del Registro regionale delle cooperative e dell' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all' applicazione della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, nonché di trattare - per quanto di competenza della Regione - ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative ivi comprese le cooperative di lavoro.La Direzione del lavoro cura, inoltre, la trattazione degli affari in materia di lavoro e di emigrazione. >>
XI) La dizione << Titolo X - Assessorato del turismo >> è soppressa.
L' articolo 27 è sostituito dal seguente: << Art. 27La Direzione regionale del turismo e del commercio comprende:1. il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all' industria alberghiera della regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sugli enti provinciali per il turismo e sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;2. il Servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all' annona, alle esposizioni, alle fiere. >>
XII) La dizione << Titolo XI - Assessorato della pianificazione e del bilancio >> è soppressa.
All' articolo 27 bis, primo comma, la dizione << Dell' Assessorato di cui al presente titolo fa parte la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, che comprende: >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale della pianificazione e del bilancio comprende: >>.

PARTE III
 
Art. 7
 
Quando leggi e regolamenti menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge e dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione s' intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.
Quando nella legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa menzione dell' Assessorato e dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale e rispettivamente al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Al secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, l' espressione << sentito l' assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana >> va sostituita con l' espressione << sentito il Presidente dell' Azienda >>.
Al secondo comma dell' articolo 15 della citata legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, l' espressione << su proposta del Presidente dell' Azienda d' intesa con l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana >> va sostituita con l' espressione << su proposta del Presidente della Giunta regionale d' intesa con il Presidente dell' Azienda >>.
Quando nelle leggi e regolamenti regionali in materia di caccia e di pesca si fa menzione all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, la menzione s' intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato.
Ove nelle medesime leggi si fa riferimento all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, la menzione s' intende riferita al Servizio autonomo della caccia e della pesca.
All' articolo 19 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, le parole << dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana >>, sono sostituite dalle parole << della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale >>.
Al secondo comma del citato articolo 19, sono soppresse le parole << trasmesse all' Assessorato >>.
Ove nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento all' Assessore o all' Assessorato all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, tale menzione si intende riferita all' Assessore all' agricoltura.
Art. 8
 
L' articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
È fissata nella città di Udine la sede della Direzione regionale dell' agricoltura, della Direzione regionale delle foreste e della Direzione regionale degli enti locali.
Fermo quanto disposto dall' articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è fissata nella città di Udine la sede del Servizio autonomo della caccia e della pesca e del Servizio autonomo dell' economia montana dipendenti dalla Presidenza della Giunta regionale. >>

Art. 9
 
La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata di quattro unità, di cui due per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Uno dei due dirigenti cui sono conferiti, ai sensi del comma precedente, gli incarichi di cui all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 può essere collocato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a disposizione della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per compiti ispettivi o speciali servizi, limitatamente al periodo di durata dell' incarico.
Art. 10
 
Al secondo comma dell' articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo le parole << presso i diversi Assessorati >> è inserita la locuzione: << e presso la Segreteria Generale Straordinaria di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Art. 11
 
In conseguenza di quanto disposto dalla presente legge sono soppressi i Capi I e II della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, sub articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché devono intendersi abrogati gli articoli delle succitate leggi e quelli della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.
All' articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, sono soppresse le parole << e dei servizi degli Assessorati >>.
Art. 12
 
Gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura nell' ambito di ciascuna provincia dalla data di entrata in vigore della presente legge subentrano al Servizio dell' economia montana nei compiti di accettazione, istruttoria e definizione delle domande di provvidenze che, secondo le vigenti leggi regionali, sono attribuiti alla competenza di detto Servizio.
Negli articoli 2 della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, 21 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e 5 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, la dizione che fa riferimento al Dirigente del Servizio dell' economia montana ed al funzionario direttivo di tale Servizio s' intende riferita al Dirigente del servizio dell' economia montana dipendente dalla Presidenza della Giunta regionale.
Art. 13
 
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Art. 14
 
In relazione a quanto disposto dalla presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1980 ed al piano finanziario 1980-1982, con l' istituzione, soppressione e modificazione delle rubriche e dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, anche per quanto attiene alla gestione dei residui.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.