LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1980, n. 3

Modifiche all' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, concernente interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1980
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Articolo unico
 
Nella prima parte dell' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, la locuzione << di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni >> viene sostituita con la locuzione << di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni >>.
Nello stesso articolo 25, il disposto di cui alle lettere a) e b) viene sostituito con il seguente:
<< a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 11;
b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 22; >>

Le autorizzazioni di spesa disposte dall' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, così come modificato con i precedenti commi, hanno effetto dalla data dell' entrata in vigore della legge medesima.