LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/12/1979
Materia:
220.03 - Artigianato

Articolo unico
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall' art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 6602 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 300 milioni, relativi all' esercizio 1979, con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1979;
- per le restanti lire 900 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.