LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1979, n. 57

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/09/1979
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Integrazioni e modifiche della legge regionale 26 aprile
1976, n. 5, concernente lo studio della storia del paesaggio
agrario regionale, dell' architettura rurale spontanea e per
la raccolta di reperti e strumenti del lavoro contadino.
Art. 1
 
All' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è aggiunto il comma seguente:
<< Nelle stesse forme e modi l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la pubblicazione degli elaborati costituenti il risultato degli studi di cui al precedente primo comma. >>

Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è sostituito con i seguenti:
<< A tal fine i proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale presentano al Comune territorialmente competente domanda di contributo forfettario sulla spesa relativa a lavori effettuati per il restauro, il consolidamento e la ristrutturazione dei fabbricati suddetti.
La domanda va corredata di documentazione fotografica del fabbricato ad illustrazione sia delle condizioni originarie sia del suo stato successivamente all' intervento e dal progetto dei lavori realizzati.
Il Comune inoltra le domande pervenute al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali entro trenta giorni dalla ricezione, accompagnando ciascuna di esse da una relazione che metta in evidenza l' interesse del fabbricato sotto il profilo architettonico e culturale e l' efficacia dei lavori eseguiti a salvaguardia e valorizzazione dell' interesse in parola.
Le domande sono sottoposte all' esame di una Commissione composta dal dirigente il Servizio dei beni ambientali e culturali, dal dirigente il Servizio della pianificazione urbana dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici e da un componente della Commissione edilizia del Comune interessato designato dalla stessa.
La Commissione regionale valuta il pregio architettonico e culturale dell' edificio e l' utilità dei lavori eseguiti al fine della conservazione o valorizzazione del pregio suddetto e in rapporto ad esse formulerà un parere circa la entità del contributo da assegnare.
La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, sentita la Commissione regionale di cui ai precedenti paragrafi, concede al proprietario del fabbricato un contributo forfettario non superiore a lire tre milioni sulla spesa dei lavori eseguiti determinato in base al parere di cui al precedente comma.
Il contributo suddetto è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni o finanziamenti statali o regionali per i medesimi lavori, nel limite massimo della spesa sostenuta. >>

CAPO II
 Modifiche ed integrazioni della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 3
 
La trattazione degli affari di competenza dell' Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari viene svolta dal Servizio dei beni ambientali e culturali.
Qualora nelle leggi regionali si faccia menzione dello Ufficio regionale del Servizio bibliografico e dei beni librari, la menzione s' intende riferita al Servizio dei beni ambientali e culturali.
Art. 4
 
Nell' articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, la parola << valendosi >> è sostituita con le parole << con il coordinamento e con la collaborazione >>.
Art. 5
 
All' articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene aggiunto il seguente comma:
<< I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50%, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi. >>

Art. 6
 
Il secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< L' ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali previo parere del Consiglio regionale delle biblioteche e musei del Friuli - Venezia Giulia. >>

Art. 7
 
Il secondo comma dell' articolo 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< La classificazione dei musei pubblici è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli - Venezia Giulia. La classificazione è sottoposta a revisione ogni tre anni. >>

Art. 8
 
All' articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene aggiunto il seguente comma:
<< I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50%, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi. >>

Art. 9
 
Il secondo comma dell' articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< L' ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previo parere del Consiglio regionale delle biblioteche e musei del Friuli - Venezia Giulia. >>

Art. 10
 
Nel primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole da << È istituito >> sino a << è composto: >> sono sostituite dalle seguenti:
<< È istituito presso il Servizio dei beni ambientali e culturali il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali ed è composto: >>.

È soppresso il numero 12) del medesimo comma.
Il secondo comma del citato articolo è sostituito dal seguente:
<< Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni ambientali e culturali. >>

Art. 11
 
Il primo comma dell' articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti previsti dagli articoli 11, 13, 22 e 24 devono essere presentate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali. Le domande suddette debbono pervenire al Servizio predetto entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di un preventivo sommario di spesa e del programma delle attività e delle iniziative proposte. >>

Al terzo e quarto comma dell' articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 le parole << all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> sono sostituite con le parole << al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali >>.
Art. 12
 
Il primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< Le sovvenzioni e i finanziamenti sono concessi, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, dal dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali. >>

Nel terzo comma dell' articolo 30 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole << dal Direttore regionale dell' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >> sono sostituite con le parole << dal dirigente competente alla concessione ai sensi del precedente primo comma >>.
Art. 13
 
Il testo dell' articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
 
Le domande per la concessione dei contributi di cui all' articolo 31 devono essere presentate al Servizio dei beni ambientali e culturali, corredate di una relazione illustrativa dell' opera o dell' iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l' indicazione dei mezzi di finanziamento. >>

Art. 14
 
Il testo dell' articolo 34 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
<< Art. 34
 
La Giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall' articolo 31.
I contributi sono concessi con decreto del dirigente del servizio dei beni ambientali e culturali, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici. >>

Art. 15
 
L' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976 n. 60 è sostituito dagli articoli seguenti:
<< Art. 50
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all' acquisto di opere d' arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli - Venezia Giulia.
Le opere d' arte così acquisite possono essere eventualmente donate o cedute in uso a musei esistenti nel Friuli - Venezia Giulia ovvero ad enti locali territoriali della regione per l' arredo di uffici e scuole, al fine di garantirne la migliore conservazione ed il pubblico godimento.
Art. 50 bis
 
La Regione sostiene con contributi forfetari l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico ed artistico del Friuli - Venezia Giulia.
Le mostre di preminente interesse regionale costituiscono un servizio sociale e sono, come tali, largamente accessibili alla comunità della regione.
Il programma delle mostre di preminente interesse regionale è predisposto triennalmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione, da un apposito Comitato, presieduto dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali e composto dai direttori dei Musei provinciali di Gorizia, del Museo civico di Pordenone, del Civico Museo " P. Revoltella" di Trieste, dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, del Museo civico e Galleria d' arte antica e moderna di Udine e dal dirigente il Servizio dei beni ambientali e culturali, che ne cura la segreteria.
Art. 50 ter
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi forfetari di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli - Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale. >>

Art. 16
 
Gli interventi regionali previsti dalle leggi regionali 26 aprile 1976, n. 5 e 18 novembre 1976, n. 60 e dalla presente legge comprendono anche l' onere relativo all' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Art. 17
 
Sono abrogati gli articoli 5, 8 e 9 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.
CAPO III
 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 luglio
1971, n. 27, concernente la catalogazione del patrimonio
culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e
istituzione del relativo inventario
Art. 18
 
All' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, sono aggiunti i commi seguenti:
<< Il restauro del patrimonio suddetto, a chiunque esso appartenga, nonché l' acquisto e la manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all' articolo 5 sono a carico totale dell' Amministrazione regionale, nei limiti della disponibilità dell' apposito capitolo di spesa. I proprietari dei beni mobili storici, artistici o culturali, già catalogati ed inventariati, hanno titolo per fruire del beneficio del restauro di essi a cura e spese della Regione.
Nelle spese di restauro sono compresi eventuali spese di trasporto del bene culturale.
La precedenza dei beni da ammettere a restauro in relazione alla capacità della attrezzature e dei laboratori è stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente o dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali in base ad una relazione del direttore del Centro regionale per la catalogazione dell' inventario.
L' effettiva ammissione al restauro è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari di una convenzione circa il riconoscimento alla Regione di un diritto di prelazione in caso di compravendita del bene restaurato, l' inalienabilità dello stesso per il successivo decennio, la sua disponibilità, su richiesta del Centro, ad essere utilizzato per iniziative didattiche e culturali di interesse pubblico e di carattere temporaneo. >>

Art. 19
 
All' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, sono aggiunti i commi seguenti:
<< Il Centro regionale suddetto è un organo straordinario dell' Amministrazione alle dipendenze del Presidente della Giunta o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano.
Esso è dotato:
- di un gabinetto fotografico;
- di un laboratorio di microfilmatura;
- di un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche. >>


Art. 20
 
La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, e sentito il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, può deliberare di affidare la direzione del Centro regionale a persona titolare di una cattedra nelle discipline relative ai beni culturali della Regione Friuli - Venezia Giulia presso una delle Università della regione ovvero a persona di alta preparazione ed esperienza scientifica.
L' incarico professionale di cui al precedente comma è conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione ed è rinnovabile.
Al Direttore del Centro regionale spettano le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti a Servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la gestione delle spese attinenti al capitolo di bilancio regionale concernente il Centro.
Per particolari esigenze, alle quali non si può far fronte con personale del ruolo unico regionale, potrà essere assunto personale tecnico specializzato nel limite di due unità con contratti a termine regolati dalle norme sull' impiego privato.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore ai beni ambientali e culturali, sono stabilite le condizioni, la durata ed il trattamento economico connesso al rapporto di lavoro che si va ad instaurare.
Nell' ambito del Centro regionale di catalogazione è costituito un ufficio amministrativo con il compito di curare gli affari amministrativi e contabili del Centro medesimo.
Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72.
Art. 21
 
Nel secondo comma le parole: << disposto con decreto dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite con le parole << disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previa conforme deliberazione della Giunta medesima >>.
Sono aggiunti i seguenti commi:
<< Il Centro è, altresì, autorizzato a tenere corsi triennali di restauro, cui si è ammessi previa frequenza di un ciclo propedeutico di almeno 220 ore di lezione e dopo aver superato il relativo esame di profitto.
Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che abbiano favorevolmente superato le prove finali un diploma di frequenza e profitto professionale.
Il programma d' insegnamento, gli eventuali incarichi di docenza ad esperti estranei al personale del Centro ed i relativi compensi sono deliberati nelle forme e nei modi previsti al precedente terzo comma. >>

Art. 22
 
Nel secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito con l' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, è aggiunto il seguente alinea << il dirigente il Servizio della pianificazione urbana o un suo sostituto >>.
Art. 23
 
All' articolo 12 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
- nel primo comma, il termine << 31 dicembre 1975 >> già prorogato con l' articolo 11 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 al 31 dicembre 1985, è sostituito con il nuovo termine << 31 dicembre 1995 >>;
- nel secondo comma, le parole << presso l' Assessorato della istruzione e delle attività culturali >> sono sostituite con le parole << presso il Servizio dei beni ambientali e culturali >>.

CAPO IV
 Rifinanziamento degli interventi previsti dall' articolo 3
della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5 e dagli articoli 11,
22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 24
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 25
 
Per le finalità di cui agli articoli 11, 22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1979, e precisamente:
a) lire 300 milioni per gli esercizi 1979-1982 per le finalità di cui all' articolo 11;
b) lire 200 milioni per gli esercizi 1979-1982 per le finalità di cui all' articolo 22;
c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui agli articoli 37 punto 1), 40 e 41;
d) lire 130 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 46, 47 e 48;
e) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui all' articolo 49.

CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 17 milioni, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 17 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato >>.
Art. 27
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come modificato con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 6405 con la denominazione: << Contributi a favore di proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale sulle spese relative a lavori effettuati per il loro restauro, consolidamento e ristrutturazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni Ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 28
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 12 e per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione delle lettere a) e b) del precedente articolo 25 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 vengono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - i sottoelencati capitoli:
- cap. 1305 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e Consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi >> di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede per lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2932 del precitato stato di previsione e, per le restanti lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi). - capitolo 1306 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d' interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede, per lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2933 del più volte citato stato di previsione, e, per le restanti lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria III - il capitolo 1256 con la denominazione: << Spese in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 105 milioni si fa fronte, per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 5 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979.
I pagamenti da effettuare a fronte degli impegni già assunti ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, vanno disposti sul capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 50 bis della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1307 con la denominazione: << Assegnazioni forfettarie per l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
Per le finalità previste dall' articolo 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1308 con la denominazione: << Finanziamenti di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 480 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 31
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente articolo 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 40 milioni per l' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 170 milioni, di cui lire 40 milioni per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 40 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 170 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 32
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del primo e secondo comma dell' articolo 20 della presente legge fanno carico al capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del quarto comma dell' articolo 20 della presente legge, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 33
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, come rifinanziato con l' articolo 24 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1302 con la denominazione: << Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l' indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 34
 
L' onere di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979, previsti dalla lettera c) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 980 milioni si fa fronte, per lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 480 milioni, di cui lire 120 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979.
Art. 35
 
L' onere di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, previsti dalla lettera d) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio finanziario 1979.
All' onere complessivo di lire 130 milioni si fa fronte per lire 10 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e per le restanti lire 120 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982.
Art. 36
 
L' onere di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 previsti dalla lettera e) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 151 milioni si fa fronte, per lire 108 milioni, di cui lire 27 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, e, per lire 43 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.