LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1979, n. 49

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5.

TESTO STORICO

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1979
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, già modificato dalle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5, è sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1979, dal seguente:
<< L' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 7,5 volte l' importo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2. >>

Art. 2
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.