LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1979, n. 42

Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell' individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1979
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
 Rilevamenti risorse idriche regionali
Per la razionale utilizzazione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a curare, anche avvalendosi di enti, di organismi specializzati o di privati esperti, il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale; a promuovere a tale scopo studi, lavori di sondaggio, ivi compresa l' installazione di impianti fissi di rilevazione nonché la realizzazione di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche, assumendone le spese relative.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere le spese di funzionamento di dette opere ed impianti di rilevamento quali il pagamento di fitti, di indennità per asservimento, di compensi per la custodia e la lettura di strumenti, nonché ogni altra spesa connessa.
Art. 2
 Prevenzione delle inondazioni
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione - anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, ad istituti universitari, ad organismi specializzati, a consorzi ed a liberi professionisti - per la sistemazione dei bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido nonché per la sistemazione di bacini lagunari allo scopo di assicurare il regolare ricambio delle acque.
Art. 3
 Controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e
del trattamento depurativo dei liquami fognali
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare studi diretti a valutare e determinare:
a) le condizioni igieniche dei corpi idrici nonché le caratteristiche degli scarichi inquinanti effettuando tutte le necessarie analisi di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche;
b) le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali allo scopo di salvaguardare i corpi idrici ricettori.

NORME FINANZIARIE
 
Art. 4
 
Per le finalità di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.085 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 285 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8216 con la denominazione << Spese per l' esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l' installazione di impianti fissi di rilevamento, nonché di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.085 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 285 milioni per l' esercizio 1979.
Per le finalità di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 15 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3053 con la denominazione << Spese di funzionamento connesse con opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche nel territorio regionale e con ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 15 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 5
 
Per le finalità di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8217 con la denominazione << Spese e compensi per studi e progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 6
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3054 con la denominazione << Spese per la promozione ed il finanziamento di studi diretti a valutare e determinare le condizioni igieniche dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonché le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 7
 
All' onere complessivo di lire 2.400 milioni previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, di cui lire 600 milioni per l' esercizio 1979, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 8
 
Con effetto dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, all' articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30, nonché all' articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16.
Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati alla data dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.