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Indice:
L.R. n. 20/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
12 maggio 1979
, n.
20
Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle Associazioni di enti locali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/05/1979, N. 051
Data di entrata in vigore:
27/05/1979
Materia:
130.03
-
Associazioni e Consorzi fra Enti locali
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Nell'
articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22
, le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi >> sono sostituite con le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria >> e sono infine aggiunte le parole << nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'
articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22
, così come modificata con l'
articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48
>>.
All'
articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22
viene aggiunto il seguente secondo comma:
<< Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali ( CRIPEL ). >>
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Art. 5
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22
, così come modificato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 90 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 2101 con la denominazione: << Assegnazioni a favore delle Associazioni di enti locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 90 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, lo stanziamento del precitato capitolo 2101 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative