LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 1979, n. 15

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/04/1979
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Parole sostituite alla Tabella B da art. 2, primo comma, L. R. 40/1979
2Parole sostituite alla Tabella B da art. 8, primo comma, L. R. 46/1979 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
3Parole sostituite alla Tabella B da art. 9, primo comma, L. R. 12/1980
4Integrata la disciplina alla Tabella B da art. 6, primo comma, L. R. 21/1980
5Parole aggiunte alla Tabella A da art. 7, quinto comma, L. R. 21/1980
6Parole soppresse alla Tabella A da art. 7, quinto comma, L. R. 21/1980
7Integrata la disciplina della legge da art. 7, sesto comma, L. R. 21/1980
8Parole sostituite alla Tabella B da art. 5, primo comma, L. R. 36/1981
9Parole sostituite alla Tabella B da art. 11, primo comma, L. R. 28/1982
10Parole sostituite alla Tabella B da art. 50, primo comma, L. R. 81/1982
11Tabella B abrogata da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983
12Integrata la disciplina della legge da art. 10, L. R. 17/1992
Art. 1
 
A decorrere dal 1 luglio 1976, viene istituito ad esaurimento un ruolo del personale già dipendente dallo ENALC, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, e disciplinato dall' articolo 7 della legge medesima.
A decorrere dalla data medesima, il personale di cui al comma precedente viene inserito in sei livelli funzionali del ruolo ad esaurimento corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << A >>. Nella tabella medesima è altresì indicato, per ogni qualifica di provenienza, il numero del personale trasferito alla Regione ed inquadrato nel ruolo ad esaurimento, nonché del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi del successivo articolo 6.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il personale del ruolo ad esaurimento che cessa dal servizio può essere sostituito con personale da assumere mediante contratto a tempo determinato per l' espletamento delle mansioni svolte dal personale cessato. A detto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi.
Art. 2
 
L' inquadramento del personale di cui all'articolo 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.
Ai fini di cui al comma precedente il servizio prestato in qualifica inclusa nel livello funzionale immediatamente inferiore a quello d' inquadramento è valutato per metà e per non più di tre anni.
Art. 3
 
Al personale di cui al precedente articolo 1, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne le mansioni del personale medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970.
In caso di assegnazione o trasferimento ad uffici diversi dall' IRFoP - Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, al personale viene assegnata una delle specializzazioni previste dal Regolamento emanato con DPGR 10 novembre 1977, n. 01985, per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inquadramento.
Ai fini della partecipazione ai concorsi interni previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo II della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dall' articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, vale l' equiparazione di cui all' allegata tabella << A >>.
Art. 4
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, viene mantenuta l' anzianità maturata dal personale nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.
Art. 5
 
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902, al lordo della indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell' aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell' aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.
Art. 6
 
Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l' IRFoP alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame - colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai fini dell' applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l' anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 luglio 1976. La qualifica contrattuale di << assistente allievi - impiegato amministrativo >> s' intende equiparata a quella di << segretario di amministrazione >>, inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. Il termine di 30 giorni per esercitare l' opzione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
Gli acconti erogati dall' Amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla legge medesima.
Art. 8
 
In conseguenza di quanto previsto dall' articolo 20 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, l' organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, è quello riportato nella tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 9
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1979 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.