LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1979
Materia:
220.03 - Artigianato

Articolo unico
 
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della LR 1 giugno 1970, n. 17 così come sostituito dall' art. 1 della LR 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, fa carico al cap. 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Artigianato - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.