Articolo unico
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della LR 1 giugno 1970, n. 17 così come sostituito dall' art. 1 della LR 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, fa carico al cap. 7151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Artigianato - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.