LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1979, n. 57

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1979
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
2Capo III abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
3La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
4A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
5Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
6Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Capo II abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
CAPO I
 Integrazioni e modifiche della legge regionale 26 aprile
1976, n. 5, concernente lo studio della storia del paesaggio
agrario regionale, dell' architettura rurale spontanea e per
la raccolta di reperti e strumenti del lavoro contadino.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, primo comma, L. R. 30/1986
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 7, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 30, L.R. 60/1976.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
CAPO III
 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 luglio
1971, n. 27, concernente la catalogazione del patrimonio
culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e
istituzione del relativo inventario
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Quarto comma abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1986
2Quinto comma abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1986
3Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
4La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
5A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
6Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
CAPO IV
 Rifinanziamento degli interventi previsti dall' articolo 3
della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5 e dagli articoli 11,
22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 24
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 25
 
Per le finalità di cui agli articoli 11, 22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni per l' esercizio 1979, e precisamente:
a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 11;
b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 22;
c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui agli articoli 37 punto 1), 40 e 41;
d) lire 130 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 46, 47 e 48;
e) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui all' articolo 49.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 17 milioni, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 17 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato >>.
Art. 27
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come modificato con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 6405 con la denominazione: << Contributi a favore di proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale sulle spese relative a lavori effettuati per il loro restauro, consolidamento e ristrutturazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni Ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 28
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 12 e per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione delle lettere a) e b) del precedente articolo 25 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 vengono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - i sottoelencati capitoli:
- cap. 1305 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e Consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi >> di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede per lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2932 del precitato stato di previsione e, per le restanti lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi). - capitolo 1306 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d' interesse locale o regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede, per lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2933 del più volte citato stato di previsione, e, per le restanti lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria III - il capitolo 1256 con la denominazione: << Spese in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 105 milioni si fa fronte, per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 5 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979.
I pagamenti da effettuare a fronte degli impegni già assunti ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, vanno disposti sul capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 50 bis della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1307 con la denominazione: << Assegnazioni forfettarie per l' organizzazione e l' allestimento di mostre di preminente interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
Per le finalità previste dall' articolo 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1308 con la denominazione: << Finanziamenti di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 480 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 33
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, come rifinanziato con l' articolo 24 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1302 con la denominazione: << Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l' indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 34
 
L' onere di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979, previsti dalla lettera c) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 980 milioni si fa fronte, per lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 480 milioni, di cui lire 120 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979.
Art. 35
 
L' onere di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, previsti dalla lettera d) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio finanziario 1979.
All' onere complessivo di lire 130 milioni si fa fronte per lire 10 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e per le restanti lire 120 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982.
Art. 36
 
L' onere di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 previsti dalla lettera e) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 151 milioni si fa fronte, per lire 108 milioni, di cui lire 27 milioni per l' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, e, per lire 43 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.