LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1979, n. 47

Norme modificative ed integrative della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, in materia di disciplina giuridica delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1979
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
L' espressione << e dura in carica quattro anni; >> contenuta nel primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l' espressione << e si rinnova ogni quattro anni; >>.
Art. 2
 
Il quinto ed il sesto comma dell' articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono sostituiti dai seguenti due commi:
<< Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una medaglia di presenza e, qualora risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, un rimborso spese nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 39.
Al Presidente della Commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, una indennità di carica di lire 180.000 mensili lorde. >>

Art. 3
 
L' espressione << almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al primo comma del medesimo articolo 9 >> contenuta nel primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita dall' espressione << almeno 120 giorni prima della data delle votazioni >>.
Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Le votazioni hanno luogo a decorrere dal ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della Commissione. La data delle votazioni è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta, sentito il Comitato regionale per l' artigianato. >>

Art. 5
 
I commi quarto e quinto dell' articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sono sostituiti dal seguente comma:
<< Al Commissario sono corrisposte, per tutta la durata del suo incarico e per le spese spettanti per viaggi fuori sede, diaria e rimborsi nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 39. >>

Il sesto comma dell' articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Ai componenti la Commissione consultiva spettano, per ogni giornata di partecipazione ai lavori, una medaglia di presenza e, qualora risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, un rimborso spese nelle misure previste dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 39. >>