Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 83/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Leggi regionali
Legge regionale
20 novembre 1978
, n.
83
Provvidenze in materia di diritto allo studio per l' anno scolastico 1978-1979.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/11/1978, N. 110
Data di entrata in vigore:
21/11/1978
Materia:
330.02
-
Assistenza scolastica - Diritto allo studio
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Nelle more dell' approvazione di un' organica disciplina della materia, al fine di consentire l' utilizzazione delle somme stanziate per l' esercizio finanziario 1978 per l' attuazione del diritto allo studio, l' Amministrazione regionale svolge i propri interventi nel settore, limitatamente all' anno scolastico 1978-79, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.
Art. 2
Per le finalità previste dal
Capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62
e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1540 milioni, per l' esercizio finanziario 1978.
La predetta spesa di lire 1540 milioni fa carico al capitolo 1111 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 1540 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 1540 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 3
La
lettera c) dell' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62
e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
<< c) per la concessione di assegni di studio, della misura massima di lire 80.000, a studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, che frequentino scuole secondarie superiori o istituti di istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati >>.
Art. 4
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 25
e dall'
articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25
, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, per l' esercizio finanziario 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 1126 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi a Comuni, Patronati e Casse scolastiche ed altri Enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonché per servizi psico - sociali >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
Per l' attuazione di interventi di assistenza scolastica per l' anno scolastico 1978-79 a favore degli alunni delle scuole materne non statali e degli istituti, scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale della regione, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni, per l' esercizio finanziario 1978.
La predetta spesa di lire 750 milioni fa carico al capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 750 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 6
La
lettera a) dell' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, è sostituita dalla seguente:
<< a) che appartengano a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all' importo di lire 6.000.000 se trattasi di reddito da lavoro dipendente o artigianale o di coltivatore diretto, ed all' importo di lire 4.400.000 se trattasi di reddito proveniente da ogni altra fonte, aumentato di lire 400.000 per ciascun componente escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia lo studente medesimo >>.
Art. 7
La prima parte dell'
articolo 18 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni alle Opere universitarie della regione per le seguenti finalità: >>.
Art. 8
Per le finalità previste dal
Capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, istituito con l'
articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25
, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dai Capi II e III della
legge regionale 7 agosto 1967, n. 18
, istituiti con l'
articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25
e successive modificazioni, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 10 milioni e di lire 450 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- Capitolo 1124 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi in Italia >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' esercizio 1978;
- Capitolo 1127 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi all' estero >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l' esercizio 1978;
- Capitolo 1125 con la denominazione: << Sovvenzioni alle Opere universitarie della regione per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da case dello studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 610 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative