Art. 5
All' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) i Consorzi di bacino, per le linee comprensoriali suburbane, extraurbane e per quelle urbane con percorso esteso a più circoscrizioni comunali >>.
Art. 6
All'
articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla
legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
Al secondo comma è soppressa la parola << prima >> ed il testo della lettera a) del punto 1) è così sostituito: << Se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, 1 consigliere comunale. >>
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
<< Ai rappresentanti di ciascun Comune è attribuito nell' assemblea consorziale il seguente numero di voti:- 1 voto ai rappresentanti dei Comuni aventi una popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti;- 2 voti ai rappresentanti dei Comuni aventi una popolazione da 20.001 a 150.000 abitanti;- 5 voti ai rappresentanti dei Comuni con più di 150.000 abitanti. >><< Ai rappresentanti della Provincia sono attribuiti nell' assemblea consorziale 2 voti. >>
Art. 19
Gli oneri previsti dall' articolo 15 della presente legge fanno carico al capitolo 6464 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 20
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI - il capitolo 6469 con la denominazione: << Contributi annui a favore dei Consorzi di bacino, dei Comuni e delle Aziende pubbliche di trasporto sulle spese occorrenti per la progettazione, costruzione e l' ammodernamento di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili esistenti, da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto delle pertinenti apparecchiature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 760 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 190 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
A tale onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6467 - in relazione al disposto del primo e del secondo comma del presente articolo - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.