LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 1978, n. 82

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificata con le leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9, 22 giugno 1976, n. 24 e 10 gennaio 1977, n. 2, concernente la disciplina dei trasporti nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/08/1978
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Su tale presupposto:
- afferma la necessità di una pianificazione dei trasporti pubblici di persone su strada, in coordinazione con i trasporti ferroviari, aerei, marittimi e con gli altri trasporti collettivi di Enti pubblici e privati, di persone e merci, che assicurino i collegamenti su tutto il territorio regionale al fine di garantire la mobilità delle persone per le esigenze di relazione, di studio e di lavoro e per tutte le altre esigenze di carattere sociale della popolazione;
- promuove e favorisce la gestione pubblica dei trasporti collettivi di persone su strada. >>


Art. 2
 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
<< Art. 3 bis
 
Al fine di consentire la migliore attuazione dei principi fissati dall' articolo 1, la Regione, quando ne ravvisi l' utilità, sentirà, in merito ai programmi di pianificazione del territorio di interesse comprensoriale sottoposti ad approvazione regionale, il parere dei Consorzi di bacino di traffico.
Il parere dovrà pervenire all' Ufficio richiedente entro 30 giorni.
Saranno inoltre tempestivamente comunicati ai Consorzi di bacino di traffico, a cura degli uffici ed organi competenti, i programmi di intervento regionale in materia di trasporti, interessanti il territorio dei Consorzi di bacino stessi. >>

Art. 3
 
L' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Sono regionali le linee che collegano due o più bacini di traffico, nell' ambito della regione, e quelle di gran turismo.
Sono linee di gran turismo quelle che rivestono esclusivamente finalità di collegamento turistico.
In via eccezionale e per particolari motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate ai Consorzi di bacino di traffico con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, sentiti i Consorzi di bacino interessati. >>

Art. 4
 
L' articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
Sono comprensoriali le linee che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico e quelle che si collegano a determinate località sedi di stazioni ferroviarie situate in un Comune confinante con il Bacino di traffico stesso; le relative località sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, sentiti i Consorzi di bacino interessati.
Ai fini e per gli effetti della presente legge le linee regionali delegate ai Consorzi di bacino di traffico sono considerate comprensoriali.
La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.
Le linee comprensoriali possono essere urbane, suburbane o extraurbane.
Sono urbane le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito di centri abitati anche se appartenenti a Comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi.
Sono suburbane quelle linee interessate da un alto indice di pendolarità e di frequenza, che collegano più Comuni contermini ad un centro principale, quando non sussista la continuità di abitato.
Sono extraurbane tutte le altre. >>

Art. 5
 
All' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) i Consorzi di bacino, per le linee comprensoriali suburbane, extraurbane e per quelle urbane con percorso esteso a più circoscrizioni comunali >>.

Art. 6
 
All' articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
Al secondo comma è soppressa la parola << prima >> ed il testo della lettera a) del punto 1) è così sostituito: << Se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, 1 consigliere comunale. >>
Il quarto comma è sostituito dal seguente: << Ai rappresentanti di ciascun Comune è attribuito nell' assemblea consorziale il seguente numero di voti:- 1 voto ai rappresentanti dei Comuni aventi una popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti;- 2 voti ai rappresentanti dei Comuni aventi una popolazione da 20.001 a 150.000 abitanti;- 5 voti ai rappresentanti dei Comuni con più di 150.000 abitanti. >><< Ai rappresentanti della Provincia sono attribuiti nell' assemblea consorziale 2 voti. >>

Art. 7
 
La lettera e) dell' articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è così modificata: << deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo >>.
Art. 8
 
Le lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono sostituite dalle seguenti:
<< b) indica, per i fini di cui alla lettera e) del presente articolo e alla lettera c) dell' articolo 17, il costo ammissibile medio dei servizi di linea, regionali e comprensoriali;
c) indica i criteri generali per la determinazione delle tariffe dei trasporti di linea regionali e comprensoriali >>.

Art. 9
 
La lettera c) del primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è così sostituita:
<< c) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico - finanziaria, avuto riguardo ai costi ammissibili medi di riferimento stabiliti nel piano regionale dei trasporti ed agli introiti previsti >>.

Art. 10
 
Il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< L' autorizzazione è rilasciata dal Direttore del servizio regionale dei Trasporti se il percorso interessa due o più bacini di traffico; dal Presidente del Consorzio di bacino di traffico se il percorso interessa un solo bacino di traffico. >>

Art. 11
 
Dopo l' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente articolo 25 bis:
<< Art. 25 bis
 
Nell' ambito regionale, oltre ai servizi di linea, possono essere svolti dalle aziende private concessionarie di servizi di linea regionali e comprensoriali anche servizi collaterali e sussidiari quali trasporti turistici o speciali.
Gli utili derivanti da questa attività sono computati ai fini della copertura dei disavanzi dei servizi di linea. >>

Art. 12
 
Nel primo comma dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è inserito il seguente numero:
<< 8 ter) un rappresentante dell' ACI (Automobile Club Italia) designato dagli Uffici Provinciali ACI della Regione >>.

Art. 13
 
All' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto come primo comma il seguente:
<< Le tariffe per i trasporti di linea regionali e comprensoriali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il coordinamento dei trasporti. >>

Art. 14
 
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, e dalla presente legge, è aggiunto il seguente articolo 33 bis:
<< Art. 33 bis
 
I viaggiatori delle autolinee regionali e comprensoriali sprovvisti di documento di viaggio valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di un sovrapprezzo, devoluto all' impresa concessionaria, nella misura di L. 5.000.
All' accertamento delle irregolarità provvedono le Aziende concessionarie mediante il proprio personale. >>

Art. 15
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 34, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è autorizzata nell' esercizio 1978 l' ulteriore spesa di lire 500.000.000.
Nel primo comma, lettera c) dell' articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, l' espressione << speciali contributi regionali in misura non superiore al 40% >> è sostituita dalla seguente: << speciali contributi regionali in misura non superiore al 60% >>.
Art. 16
 
Il primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1978, è autorizzata a ripartire fra i Consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriale extraurbani, suburbani e urbani, e fra le imprese concessionarie di servizi di linea regionali, sovvenzioni annue entro il limite delle somme annualmente stanziate nell' apposito capitolo di bilancio:
- fino a lire 350 per autobus/Km. di percorrenza effettiva in zone di pianura delle autolinee suburbane ed extraurbane che sopportano particolari oneri di gestione per effetto del rilevante trasporto di abbonati o di utenti che usufruiscono delle particolari agevolazioni di viaggio di cui all' articolo 33 della presente legge. Per la percorrenza di autolinee in zone di montagna la sovvenzione è aumentabile fino a 500 lire. I criteri di applicazione delle predette condizioni saranno disciplinati con apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative;
- fino a lire 100 per autobus/Km. di percorrenza effettiva delle linee urbane in zone di pianura. Le percorrenze sono ammesse a contributo solo se approvate dal competente Consorzio di bacino di traffico;
- fino a lire 200 per autobus/Km. di percorrenza effettiva delle altre linee in zona di pianura. >>


Il dodicesimo comma dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9, 22 giugno 1976, n. 24 e 10 gennaio 1977, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< Per assicurare i collegamenti nei casi di emergenza o, in via eccezionale, in quelli di particolare onerosità delle percorrenze e limitatamente alle zone montane, nonché per la conservazione dei servizi, di fronte ad eventi eccezionali fisici o economico - sociali che potrebbero altrimenti determinarne la soppressione, da valutarsi di volta in volta dalla Giunta regionale, sentiti i bacini di traffico, possono essere accordati agli Enti locali o ai Consorzi di bacino sovvenzioni fino alla copertura del deficit di esercizio ritenuto ammissibile, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, e per un impegno massimo di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981. >>

Art. 17
 
Dopo il primo comma dell' art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 9 e 22 giugno 1976, n. 24 e dall' art. 16 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Nel determinare la ripartizione delle sovvenzioni di cui al primo comma dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche e integrazioni sarà tenuto anche conto degli oneri derivanti alle Aziende concessionarie di servizi di linee extraurbane, dal pagamento della indennità di fine lavoro da liquidarsi al personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978.
A tale scopo, le misure previste dal primo comma dell' articolo sopracitato possono essere elevate fino al limite necessario per poter liquidare alle Aziende predette, al momento che il sopracitato personale cesserà dal servizio, la differenza fra l' indennità di anzianità spettante al 31 dicembre 1977 secondo il protocollo d' intesa e quella prevista dal 1 gennaio 1978 dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. >>

Art. 18
 
Il primo e secondo comma dell' articolo 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono sostituiti dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bacino e, su proposta dei medesimi, ai Comuni e ad Aziende pubbliche di trasporto speciali contributi in misura non superiore al 10% annuo, per venti anni, sulle spese occorrenti per la progettazione, costruzione e l' ammodernamento di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili esistenti, da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto delle pertinenti apparecchiature. >>

Art. 19
 
Gli oneri previsti dall' articolo 15 della presente legge fanno carico al capitolo 6464 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 20
 
Le annualità relative ai due limiti di impegno di lire 50 milioni ciascuno, autorizzati con il terzo comma dell' articolo 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, vengono ridotte, a partire dall' esercizio 1978, a lire 5 milioni ciascuna.
Le annualità relative al limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato con il terzo comma dell' articolo 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, vengono revocate a partire dall' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, e dall' articolo 18 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 190 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI - il capitolo 6469 con la denominazione: << Contributi annui a favore dei Consorzi di bacino, dei Comuni e delle Aziende pubbliche di trasporto sulle spese occorrenti per la progettazione, costruzione e l' ammodernamento di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili esistenti, da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto delle pertinenti apparecchiature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 760 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 190 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
A tale onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6467 - in relazione al disposto del primo e del secondo comma del presente articolo - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.