Art. 1
(Istituzione del servizio)
La Regione, in attuazione della
legge 29 luglio 1975, n. 405, promuove e programma la realizzazione del Servizio del consultorio familiare che verrà gestito dai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane e Comunità collinare, fino a quando non saranno costituite le Unità locali dei servizi sociali e sanitari.
Il servizio del consultorio familiare è gratuito.
Art. 3
(Compiti del servizio)
Per il conseguimento delle finalità richiamate nel precedente articolo 2, il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica e, in collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali, opera:
1) promuovendo, anche in collaborazione con le strutture sociali, formative e scolastiche del territorio, una adeguata educazione sessuale; l' assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sulla sessualità, per una maternità e paternità responsabili;
2) assistendo sul piano psicologico e sociale, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, il singolo, la coppia e la famiglia in ordine ai problemi personali ed interpersonali insorgenti nei rapporti di convivenza su tutta la problematica familiare con particolare riferimento ai problemi della maternità dei minori, compresa la materia relativa agli affidamenti ed alle adozioni, nonché ai problemi della famiglia con componenti handicappati o subnormali;
3) diffondendo le conoscenze scientifiche riguardanti la gravidanza ed il parto, lo sviluppo psico - fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia, le malattie ereditarie familiari e congenite, attraverso la collaborazione tra i servizi consultoriali e le strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali;
4) assistendo la donna in caso di gravidanza a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all' ente locale competente o alle strutture sociali, operanti nel territorio, speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza. I Consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita;
5) attuando quanto previsto dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
Art. 4
(Gestione e partecipazione degli utenti)
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono, con proprio regolamento, stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto della minoranza slovena, ove la sua presenza lo richieda, ed in particolare delle donne e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione e alla promozione delle iniziative.
Art. 5
(Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati)
Le istituzioni e gli Enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, accertate le effettive necessità, nel quadro della programmazione regionale socio - sanitaria, possono stipulare convenzioni con gli Enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta dell' Assessore alla sanità.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività indicate nell' articolo 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga del personale indicato nell' articolo 12;
c) il consultorio disponga di locali idonei;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell' articolo 4.
La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
Fino all' istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata dagli Enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 6
(Programmazione)
La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli Enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio - economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché della carenza di strutture sociali e sanitarie.
La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli Enti locali e degli Enti pubblici disciolti.
Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni Consorzio sanitario previsto dalla
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari. Il piano socio - sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire l' equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l' ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l' utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente articolo 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.
Art. 7
(Programmi annuali e regionali)
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare formulano al Presidente della Giunta regionale le proposte per l' inserimento dei servizi consultoriali nel piano regionale e per ottenere i contributi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 entro il 30 giugno dell' anno precedente per gli esercizi successivi.
Le proposte di inserimento nel piano e per l' ottenimento dei contributi devono contenere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 6, quelle relative a:
1) programma di attuazione;
2) strumenti necessari alla realizzazione;
3) notizie sulla situazione dei servizi esistenti ed indicazione di altre iniziative rispondenti alle finalità di cui alla presente legge;
4) mezzi di gestione;
5) previsione degli oneri di gestione.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate ai sensi dei precedenti commi, redige il programma annuale di cui all' articolo 6 della presente legge ed il piano di finanziamento degli Enti locali ammessi a contributo entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello per il quale il programma ed il piano finanziario si riferiscono.
Il programma dei servizi consultoriali viene sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale entro il successivo 31 ottobre.
Per il 1978, l' approvazione del programma e del piano di finanziamento avverrà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 8
(Finanziamenti a consultori pubblici e privati)
Le domande di contributi a favore dei consultori familiari pubblici e privati istituiti ai sensi dei precedenti articoli dovranno pervenire al competente Assessorato dell' igiene e sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 ed entro il giorno 30 giugno dell' anno precedente per gli esercizi successivi.
Le domande dovranno essere corredate da una relazione programmatica sugli interventi previsti, da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione dalla quale risulti che i contributi verranno utilizzati secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.
Ai consultori privati possono essere concessi contributi finanziari, nella misura complessiva del 15 per cento dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'
articolo 5 della legge 9 luglio 1975, n. 405 e da quelli stanziati dalla Regione con la presente legge.
Art. 9
(Controlli)
L' Assessorato dell' igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell' Amministrazione regionale periodiche visite presso gli Enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi, così come previsto dagli articoli precedenti.
Art. 10
(Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni)
Le prestazioni effettuate nell' ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.
Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli Enti che erogano l' assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l' onere delle prestazioni di cui al secondo comma sono a carico della Regione che le eroga attraverso gli Enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato di cui alla
legge regionale 28 marzo 1975, n. 18, le modalità per il rilascio da parte dei servizi consultoriali delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonché per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti interessati.
L' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell' Ente cui compete l' assistenza sanitaria.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.
Art. 11
(Locali)
L' attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a garantire anche la riservatezza del colloquio con l' utente e a realizzare le iniziative di gruppo.
Art. 12
(Personale del consultorio)
Ogni servizio consultoriale, per contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sull' intera problematica della famiglia, della coppia e del singolo, dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un' assistente sanitaria visitatrice.
Per garantire un adeguato funzionamento del consultorio dovrà essere assicurata la presenza a tempo pieno di uno o più operatori tra quelli indicati al primo comma, mentre le prestazioni delle altre figure professionali saranno, di norma, assicurate mediante convenzioni con strutture pubbliche operanti nel territorio.
Ciascun gruppo di lavoro può integrarsi con altri operatori professionali ed avvalersi di esperti allo scopo di garantire particolari esigenze degli utenti.
Ogni gruppo di lavoro sceglie al suo interno un coordinatore quale responsabile del servizio consultoriale.
Il personale deve essere in possesso dei relativi titoli specifici richiesti, nonché dell' abilitazione professionale ove prescritta.
Gli Enti gestori assicurano un adeguato funzionamento del servizio secondo le necessità degli utenti e tenendo conto delle esigenze poste dalla presenza della minoranza slovena.
Art. 13
(Aggiornamento e riqualificazione professionale
del personale)
La Regione annualmente promuove ed organizza, in collaborazione con i consultori pubblici e privati, corsi e seminari a carattere interdisciplinare di aggiornamento e riqualificazione professionale di tutti gli operatori dei consultori, definendo i programmi e fissandone le tipologie che garantiscano, in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio medesimo, la specificità della preparazione professionale.
I corsi ed i seminari di cui al precedente comma, potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli operatori del consultorio ed è gratuita; i corsi possono essere aperti anche agli utenti ove se ne ravvisi la opportunità.
I corsi interdisciplinari si terranno sulla base di un programma predisposto dalla Regione in collaborazione con i competenti istituti universitari; l' idoneità dei partecipanti è attestata dal superamento di un esame finale.
La frequenza di corsi e le pubblicazioni specifiche sono titolo preferenziale per l' accettazione degli operatori nell' organico del consultorio.
Art. 14
(Cartella personale e segreto d' ufficio)
Presso la sede del consultorio, a cura del personale addetto, viene conservata la cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio - economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell' ambito del servizio.
La Giunta regionale approva il modello di cartella-tipo, cui debbono uniformarsi gli Enti e le Istituzioni di cui al primo comma e determina altresì gli obblighi di detti Enti ed Istituzioni in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
Gli operatori del consultorio sono tenuti al rispetto del segreto d' ufficio in ordine a qualsiasi notizia su persone di cui siano venuti a conoscenza nell' espletamento delle loro funzioni.
Per la tenuta e l' uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.
Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze.
Art. 15
(Norme finanziarie)
Per gli scopi previsti dall' articolo 7 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2.233 milioni, di cui lire 1.183 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 6635 con la denominazione: << Contributi e finanziamenti per l' istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.233 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.183 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2.233 milioni si fa fronte come segue:
a) per lire 1.733 milioni, di cui lire 683 milioni per l' esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo comprende 333 milioni, relativi all' esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell' esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
b) per lire 500 milioni, relativi all' esercizio 1978, con la maggiore entrata accertata sul capitolo 527 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 16
Per gli scopi previsti dall' articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IX - il capitolo 6601 con la denominazione: << Spese per la promozione e l' organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei consultori >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 6601 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 17
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.