LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8

Particolari disposizioni finanziarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1978
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
La spesa autorizzata con l' art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.
La spesa autorizzata con l' art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.
La spesa autorizzata con l' art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.
La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.
La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 550 milioni a lire 350 milioni.
Art. 2
 
I seguenti limiti d' impegno sono revocati:
a) il limite d' impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
b) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1979 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
c) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1980 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
d) il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1980 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;
e) il limite d' impegno di lire 400 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.

Art. 3
 
Le annualità del limite d' impegno, autorizzato con lo articolo 13 - 3 comma - della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall' esercizio 1978 a lire 50 milioni.
Il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1978 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, s' intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio 1979.
Art. 4
 
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1978.
Art. 5
 
Nell' art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall' art. 3 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, l' ultimo comma è sostituito dal seguente:
<< Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d' impegno. >>

Nell' art. 15 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall' art. 7 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Gli impegni assunti sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio degli esercizi 1975 e precedenti sono conservati nel conto residui oltre al termine stabilito nel sesto comma del precedente articolo 5. >>

Art. 6
 
Le quote degli stanziamenti, comunque affluiti al << Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell' edilizia residenziale >> istituito con l' art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, verranno trasferite - in deroga all' art. 15 ed al secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e ferma restando la procedura prevista nel terzo, quarto e quinto comma di detto art. 6 - per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.
Art. 7
 
Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.