Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
Informazioni ed eventi
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 8/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
24 gennaio 1978
, n.
8
Particolari disposizioni finanziarie.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/01/1978, N. 009
Data di entrata in vigore:
24/01/1978
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(1)
La spesa autorizzata con l'
art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48
, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57
, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19
, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.
La spesa autorizzata con l'
art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19
, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21
, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21
, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.
La spesa autorizzata con l'
art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33
, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.
La spesa autorizzata con l'
art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33
, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.
La spesa autorizzata con l'
art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57
, viene ridotta da lire 550 milioni a lire 350 milioni.
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 9/1978
Art. 2
I seguenti limiti d' impegno sono revocati:
a) il limite d' impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
b) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1979 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
c) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1980 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
d) il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1980 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;
e) il limite d' impegno di lire 400 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.
Art. 3
Le annualità del limite d' impegno, autorizzato con lo
articolo 13 - 3 comma - della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
, vengono ridotte a partire dall' esercizio 1978 a lire 50 milioni.
Il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1978 con l'
art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19
, s' intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio 1979.
Art. 4
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1978.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative