LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 76

Contributo regionale a favore degli enti locali territoriali sulle maggiori spese da essi sostenute per la chiamata di propri dipendenti a funzioni pubbliche o sindacali elettive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/1978
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 
Quando, in applicazione della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 ovvero della legge 18 marzo 1968 n. 249 e loro integrazioni e modifiche nonché in applicazione dei regolamenti dei singoli Enti, l' organico del personale di un Ente locale territoriale rimanga sguarnito in misura complessiva non inferiore al 5 per cento o, comunque, di una unità per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per un periodo continuativo superiore al trimestre, l' Amministrazione regionale, al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni dalle leggi affidate agli Enti suddetti, assegna in attuazione dell' art. 54 dello Statuto regionale all' Ente di appartenenza un contributo annuo pari all' 80 per cento della eventuale maggiore spesa che esso ha sostenuto nel corso dell' anno precedente in conseguenza del collocamento in aspettativa del personale suddetto e per provvedere alla sua supplenza.
Art. 2
 
La assegnazione di cui all' articolo precedente fa carico con precedenza sulla quota del fondo annuale stanziato nel bilancio regionale di previsione destinata ai Comuni ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 come successivamente modificata, quando l' Amministrazione di appartenenza sia un Comune, ovvero fa carico con precedenza sulla quota destinata alle Province ai sensi dell' art. 7 della menzionata legge n. 27, quando l' Amministrazione di appartenenza sia una Provincia.
Art. 3
 
Le somme assegnate agli Enti locali territoriali ai sensi degli articoli precedenti possono essere utilizzate, in deroga agli artt. 4 e 8 della legge regionale 3 giugno 1975 n. 27 e successive modificazioni, per fronteggiare le spese inerenti e conseguenti al collocamento in aspettativa del personale chiamato a funzioni pubbliche e sindacali elettive.