Art.   1
        
       Principi generali
        
        
        Al fine di assicurare  la  rispondenza  delle  nomine  da effettuarsi da parte della Regione a principi di  capacità, competenza e probità e per consentire l' informazione ed il controllo da parte della comunità regionale, le nomine e le designazioni in enti ed istituti pubblici sono  disciplinate dalla presente legge.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Sfera di applicazione
        
        
        Le norme di cui agli articoli successivi non si applicano alle nomine, designazioni o proposte che  discendano  da  un rapporto di pubblico impiego o siano comunque  vincolate  da disposizioni di legge.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti
ed istituti pubblici
        
        
        La Giunta regionale, il  Presidente  della  Giunta  ed  i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla  nomina  o  designazione  di  presidenti  o vicepresidenti  di  enti   ed   istituti   pubblici,   anche economici, devono richiedere il parere della Giunta  per  le nomine del Consiglio regionale, specificando  i  motivi  che giustificano la candidatura, anche in relazione ai  fini  ed agli indirizzi da perseguire nella gestione  degli  enti  od istituti.
        
        
        Alla richiesta deve essere  allegato  un  curriculum  del candidato comprendente:
1) titoli di studio e professionali;
2) attività precedenti;
3) cariche  pubbliche  elettive  o  incarichi  in  organismi    pubblici  o  a  partecipazione  pubblica  precedentemente    svolte o in corso di svolgimento.
 
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Termini
        
        
        Il parere di  cui  al  precedente  articolo  deve  essere motivato e va reso entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell' organo proponente.
        
        
        Decorsi inutilmente tali termini,   l' organo  competente può   procedere   alla   nomina   o   designazione,   dando comunicazione alla Giunta per le nomine  dell' adozione  del relativo  provvedimento  entro  il   termine   previsto   al successivo articolo 5.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Nomine ed altri incarichi
        
        
        Delle   nomine   e   delle   designazioni   degli   altri amministratori degli enti ed istituti  pubblici  di  cui  al precedente articolo 1, di competenza   dell' Amministrazione regionale, deve essere data comunicazione alla Giunta per le nomine  del  Consiglio  regionale,   entro   trenta   giorni dall' adozione del provvedimento.
        
        
        Tali  comunicazioni  devono  precisare   i   motivi   che giustificano l' avvenuta scelta e  saranno  accompagnate  da cenni biografici delle  persone  nominate  o  designate  con l' indicazione  degli  altri  incarichi  che   eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Nomine di competenza del Consiglio regionale
        
        
        Per le nomine e per le  designazioni  di  competenza  del Consiglio regionale la  Giunta  per  le  nomine  esprime  un parere motivato sulle candidature proposte.
        
        
        A tal fine ciascun Consigliere regionale può presentare, almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per   le votazioni, candidature corredate del curriculum  di  cui  al precedente articolo 3.
        
        
        La Giunta per le nomine esprime il  parere  entro  trenta giorni dal deposito  delle  candidature  e  lo  comunica  ai proponenti ed ai gruppi consiliari.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Incompatibilità
        
        
        Le cariche di presidente e vice  presidente  di  enti  ed istituti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:
a) Senatore o Deputato del Parlamento;
b) Consigliere regionale;
c) Presidente   o   Assessore   di    una    Amministrazione    provinciale;
d) Sindaco  o  Assessore  di  un  Comune   con   popolazione    superiore ai 10 mila abitanti;
e) funzionario statale o regionale preposto od assegnato  ad    uffici cui compete la vigilanza sugli  enti  ed  istituti    interessati; nonché con le funzioni di cui all' articolo 7, lettere  e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
 
        
        
        Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità  stabilite dalle leggi vigenti.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Pubblicità della situazione patrimoniale
        
        
        Coloro che sono stati nominati o designati  presidenti  o vicepresidenti di enti  ed  istituti  pubblici,  considerati dalla  presente  legge,  sono  tenuti  a   comunicare   alla Presidenza della Giunta regionale,  entro  30  giorni  dalla nomina:
1) l' inesistenza  o  la  cessazione  delle  situazioni   di    incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
2) la consistenza del patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i    propri redditi.
 
        
        
        Per  coloro  che  sono  stati  nominati  o  eletti  prima dell' entrata in vigore della presente legge, il termine  di cui al comma precedente  decorre   dall' entrata  in  vigore della legge medesima.
        
        
        Analoga comunicazione deve  essere  presentata  entro  il trentesimo giorno successivo alla  definitiva  scadenza  del mandato.
        
        
        La mancanza o la infedeltà della predetta comunicazione, in qualsiasi momento accertata, comporta la decadenza  dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Pubblicazione sul BUR
        
        
        Entro il 31 ottobre di  ogni  anno  sono  pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione l' elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui ai precedenti articoli  3 e 6 che dovranno essere  effettuate  nel  corso   dell' anno successivo.
        
        
        L' elenco dovrà contenere:
a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici  cui  le    nomine e le designazioni si riferiscono;
b) le norme che ne disciplinano il conferimento;
c) gli organi od uffici regionali cui spetta  di  provvedere    alla nomina e alla designazione.
 
        
        
        Qualora, nel corso dell' anno successivo a  quello  della pubblicazione dell' elenco, occorra  procedere  a  nomine  o designazioni che non sia  stato  possibile  includere  nello elenco stesso, si  procede  alla  pubblicazione  integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Albo regionale
        
        
        Presso la Presidenza della Giunta regionale è  istituito l' albo delle nomine e delle designazioni,  nel  quale  sono riportati, per ciascuno dei soggetti di  cui  al  precedente articolo 8, i seguenti elementi:
a) dati anagrafici e residenza;
b) scadenza dell' incarico;
c) parere della Giunta per le nomine;
d) comunicazione di cui al precedente articolo 8.
 
        
        
        L' albo è pubblico e tutti i cittadini hanno diritto  di prenderne visione.
        
        
        La tenuta e l' aggiornamento dell' albo e  l' istruttoria dei provvedimenti concernenti le nomine e le designazioni di competenza  degli  organi   dell' Amministrazione  regionale spettano alla Presidenza della Giunta regionale.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       
        
        
        La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.