LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 1
 Principi generali
Al fine di assicurare la rispondenza delle nomine da effettuarsi da parte della Regione a principi di capacità, competenza e probità e per consentire l' informazione ed il controllo da parte della comunità regionale, le nomine e le designazioni in enti ed istituti pubblici sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 2
 Sfera di applicazione
Le norme di cui agli articoli successivi non si applicano alle nomine, designazioni o proposte che discendano da un rapporto di pubblico impiego o siano comunque vincolate da disposizioni di legge.
Art. 3
 Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti
ed istituti pubblici
La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale, specificando i motivi che giustificano la candidatura, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire nella gestione degli enti od istituti.
Alla richiesta deve essere allegato un curriculum del candidato comprendente:
1) titoli di studio e professionali;
2) attività precedenti;
3) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolte o in corso di svolgimento.

Art. 4
 Termini
Il parere di cui al precedente articolo deve essere motivato e va reso entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell' organo proponente.
Decorsi inutilmente tali termini, l' organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla Giunta per le nomine dell' adozione del relativo provvedimento entro il termine previsto al successivo articolo 5.
Art. 5
 Nomine ed altri incarichi
Delle nomine e delle designazioni degli altri amministratori degli enti ed istituti pubblici di cui al precedente articolo 1, di competenza dell' Amministrazione regionale, deve essere data comunicazione alla Giunta per le nomine del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall' adozione del provvedimento.
Tali comunicazioni devono precisare i motivi che giustificano l' avvenuta scelta e saranno accompagnate da cenni biografici delle persone nominate o designate con l' indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Art. 6
 Nomine di competenza del Consiglio regionale
Per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale la Giunta per le nomine esprime un parere motivato sulle candidature proposte.
A tal fine ciascun Consigliere regionale può presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, candidature corredate del curriculum di cui al precedente articolo 3.
La Giunta per le nomine esprime il parere entro trenta giorni dal deposito delle candidature e lo comunica ai proponenti ed ai gruppi consiliari.
Art. 7
 Incompatibilità
Le cariche di presidente e vice presidente di enti ed istituti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:
a) Senatore o Deputato del Parlamento;
b) Consigliere regionale;
c) Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
d) Sindaco o Assessore di un Comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;
e) funzionario statale o regionale preposto od assegnato ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti ed istituti interessati; nonché con le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.
Art. 8
 Pubblicità della situazione patrimoniale
Coloro che sono stati nominati o designati presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, considerati dalla presente legge, sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla nomina:
1) l' inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
2) la consistenza del patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Per coloro che sono stati nominati o eletti prima dell' entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorre dall' entrata in vigore della legge medesima.
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
La mancanza o la infedeltà della predetta comunicazione, in qualsiasi momento accertata, comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.
Art. 9
 Pubblicazione sul BUR
Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l' elenco e le date delle nomine e delle designazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 6 che dovranno essere effettuate nel corso dell' anno successivo.
L' elenco dovrà contenere:
a) la denominazione degli enti ed istituti pubblici cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
b) le norme che ne disciplinano il conferimento;
c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina e alla designazione.

Qualora, nel corso dell' anno successivo a quello della pubblicazione dell' elenco, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nello elenco stesso, si procede alla pubblicazione integrativa secondo le modalità di cui al precedente comma.
Art. 10
 Albo regionale
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l' albo delle nomine e delle designazioni, nel quale sono riportati, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 8, i seguenti elementi:
a) dati anagrafici e residenza;
b) scadenza dell' incarico;
c) parere della Giunta per le nomine;
d) comunicazione di cui al precedente articolo 8.

L' albo è pubblico e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione.
La tenuta e l' aggiornamento dell' albo e l' istruttoria dei provvedimenti concernenti le nomine e le designazioni di competenza degli organi dell' Amministrazione regionale spettano alla Presidenza della Giunta regionale.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.