Art.   1
        
       
        
        
        I  vigili  del   fuoco   volontari   ausiliari   di   cui all' 
articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, posti  a disposizione dell' Amministrazione regionale saranno avviati ai vari Enti, Comuni o  Comunità  dal  Comando  vigili  del fuoco di appartenenza, su indicazione  dell' Amministrazione regionale medesima per essere impiegati in servizi civili  a favore  delle   popolazioni   sinistrate   compresi   quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.
 
        
        
        I vigili di  cui  al  comma  precedente  potranno  essere impiegati  anche  presso  i  Servizi   dell' Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma stesso.
        
        
        Ove i vigili stessi dovessero  raggiungere  località  di impiego  diverse  da  quelle  di  residenza,  al   trasporto provvederà l' Amministrazione regionale  sia  assicurandone la  gratuità  sia  assumendo  a  proprio  carico  la  spesa relativa.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        L' Amministrazione   regionale   è   autorizzata,    ove richiesta, ad anticipare agli Enti, Comuni o  Comunità  che utilizzeranno il personale di cui al precedente  articolo  1 la quota mensa relativa a ciascun vigile.
        
        
        Successivamente  ne  verrà  richiesta  la  rifusione  al Ministero dell' Interno.
        
        
        L' Amministrazione regionale è, inoltre,  autorizzata  a concedere, per ciascun vigile, una quota sino a  lire  1.000 giornaliere quale proprio contributo miglioramento mensa.
        
        
        Il costo del pasto giornaliero, che non  potrà  comunque superare quello della quota ministeriale più il  contributo regionale, dovrà essere documentato alla Regione  all' atto della richiesta di rimborso.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        In deroga alle vigenti disposizioni, i  vigili  volontari ausiliari sono abilitati, per  servizio,  alla  guida  delle autovetture di loro proprietà o degli enti presso  i  quali prestano  servizio     nell' ambito   della   circoscrizione territoriale di ciascun ente.
        
        
        Per l' uso  del  mezzo  proprio   l' autorizzazione  deve essere richiesta dall' interessato e potrà essere  concessa solo quando l' interessato medesimo dichiari, per  iscritto, di sollevare l' Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
        
        
        L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per assicurare contro gli  infortuni e per assicurare, ove necessario, il gratuito patrocinio dei vigili di cui ai precedenti commi.
        
        
        L' Amministrazione  regionale,   inoltre,   assumerà   a proprio carico la spesa per le indennità di missione  e  di trasferta che i vigili volontari effettuassero per  conto  e nell' interesse della Regione medesima.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        Per i fini previsti dall' articolo  2,  primo  e  secondo comma, della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa  complessiva  di  lire 1985 milioni, di cui  lire  335  milioni  per   l' esercizio finanziario 1978.
        
        
        Nello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo  III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI -  il  capitolo  911  con  la denominazione: <<  Recupero delle anticipazioni  concesse  ad Enti, Comuni o Comunità per  le  spese  per  il  vitto  dei vigili  del  fuoco  volontari  ausiliari    >>   e   con   lo stanziamento  di  lire  1985  milioni   per   gli   esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui  lire  335  milioni  per l' esercizio finanziario 1978.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito  al  Titolo  I - Sezione IV -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta regionale  -  Segreteria  generale  straordinaria   per   la ricostruzione del Friuli - Categoria VI - il  capitolo  1391 con la denominazione: <<  Anticipazioni  ad  Enti,  Comuni  o Comunità sul contributo statale per le spese per  il  vitto dei vigili  del  fuoco  volontari  ausiliari   >>  e  con  lo stanziamento  di  lire  1985  milioni   per   gli   esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui  lire  335  milioni  per l' esercizio finanziario 1978, a  fronte   dell' entrata  di pari importo iscritta  al  capitolo  di  cui  al  precedente comma.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        Per i fini previsti dall' articolo 2, terzo comma,  della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi  finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1169 milioni, di cui lire 197 milioni per l' esercizio finanziario 1978.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito  al  Titolo  I - Sezione IV -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta regionale  -  Segreteria  generale  straordinaria   per   la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il  capitolo  1371 con la denominazione: <<  Contributo miglioramento mensa  dei vigili  del  fuoco  volontari  ausiliari    >>   e   con   lo stanziamento  di  lire  1169  milioni   per   gli   esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui  lire  197  milioni  per l' esercizio finanziario 1978, cui  si  fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 <<   Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia  Giulia   >>  del precitato stato di previsione della spesa.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo  1, terzo comma, e dell' articolo 3 della presente  legge  fanno carico al capitolo 321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario  per  gli  esercizi  1978-1981  e  del bilancio per l' esercizio 1978, la cui  denominazione  viene così modificata: <<  Spese dirette e rimborsi ai Comuni  per le prestazioni e gli adempimenti tecnici relativi alle opere di  riparazione  degli  edifici  danneggiati  dagli   eventi tellurici dell' anno 1976, nonché  spese  connesse  con  le prestazioni dei vigili del  fuoco  volontari  ausiliari,  ai sensi dell' 
articolo  23  della  legge  8  agosto  1977,  n. 546  >>.
 
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        Gli stanziamenti da iscriversi  al  capitolo  321  e  gli eventuali ulteriori stanziamenti  del  capitolo  1371  dello stato di previsione della spesa del  piano  finanziario  per gli esercizi 1978-1981  e  del  bilancio  per   l' esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli  5  e  7, saranno   determinati   -   ai   sensi   del   
primo   comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre  1977,  n. 59 - con decreto del Presidente della  Giunta  regionale  su conforme   deliberazione   della   Giunta   regionale,    da registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sentita  la  speciale Commissione consiliare.
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        La spesa per quanto disposto dagli  articoli  1,  2  e  3 della presente legge decorre dal novembre 1977.