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Indice:
L.R. n. 65/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
12 giugno 1978
, n.
65
Interventi finanziari a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/06/1978, N. 052
Data di entrata in vigore:
05/07/1978
Materia:
130.01
-
Comuni e Province
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il testo dell'
articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
e successive modificazioni è sostituito come segue:
<< Art. 1
In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
, gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Province sono disciplinati dalle norme della presente legge.
Gli interventi finanziari regionali suddetti hanno carattere aggiuntivo e straordinario e sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti assegnatari fra le spese per investimento. >>
Art. 2
L'
articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, è sostituito come segue:
<< Art. 2
La quota destinata ai Comuni è pari ai 5/6 del fondo annuale stanziato nel bilancio regionale di previsione per le finalità di cui all' articolo precedente.
Nei confronti dei Comuni classificati in tutto od in parte montani, a norma della
legge 25 luglio 1952, n. 991
e successive modificazioni, od inclusi nelle zone montane, a termine dell'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29
, è annualmente assegnato un importo determinato in ragione della popolazione residente sulla base di lire 3.200 per abitante, per un massimo di 5.000 abitanti.
Nei confronti dei Comuni gravati da servitù militari è annualmente assegnato un importo determinato in ragione della popolazione residente, sulla base di lire 1.000 per abitante per un massimo di 5.000 abitanti.
Nei confronti dei rimanenti Comuni è annualmente assegnato un importo determinato in lire 1.800 per abitante, limitatamente ai primi 5.000 abitanti.
Le ulteriori disponibilità sulla quota destinata ai Comuni, dopo la ripartizione effettuata ai sensi dei commi precedenti, sono assegnate a tutti i Comuni in ragione diretta della popolazione residente. >>
Art. 3
L'
articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, è modificato come segue:
Nel primo comma, le parole << aumenti previsti >> sono sostituite con le parole << le assegnazioni previste >>. Nel secondo comma, le parole << l' aumento previsto >> sono sostituite con le parole << l' assegnazione prevista >>. Nel terzo comma le parole << dei due aumenti particolari previsti >> sono sostituite con le parole << delle due assegnazioni particolari previste >>.
Art. 4
L'
articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, è sostituito come segue:
<< Art. 4
I Comuni utilizzeranno le somme ad essi assegnate, ai sensi del precedente articolo 2, per l' esecuzione in forma diretta, delegata o consorziale, di opere e lavori, con preferenza per le opere igienico sanitarie, scolastiche, assistenziali e socio - sanitarie e per fini di sviluppo economico e sociale generale.
Nell' utilizzazione delle somme suddette va data precedenza alle opere già in corso e non ancora ultimate. >>
È abrogato l'
articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
.
Art. 5
Nell'
articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, dopo la locuzione << dell' importo assegnato >> viene inserita la locuzione << nell' esercizio 1975 >>.
Nell' articolo 9 della medesima legge regionale n. 27, dopo la locuzione << dell' importo assegnato >> viene inserita la locuzione << nell' esercizio 1975 >>.
Nell' articolo 12 della medesima legge regionale n. 27, la locuzione << di un importo annuo pari alla somma costituente il 25% previsto dagli articoli 5 e 9 >> viene sostituita con la locuzione << di un importo annuo pari a quello previsto dagli articoli 5 e 9 >>.
Art. 6
Il testo dell'
articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
e successive modificazioni è sostituito come segue:
<< Art. 7
La ripartizione della quota destinata alle Province, pari ad un sesto del fondo annuale disponibile, è effettuata per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione del territorio di ciascuna Provincia. >>
Art. 7
L'
articolo 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, è sostituito come segue:
<< Art. 8
Le province utilizzeranno le somme ad esse assegnate ai sensi dell' articolo precedente per l' esecuzione in forma diretta o consorziale di opere e lavori con preferenza per le opere scolastiche, assistenziali, stradali e socio - sanitarie.
Nell' utilizzazione delle somme suddette va data precedenza alle opere già in corso e non ancora ultimate. >>
È abrogato l' articolo 10 della medesima legge regionale n. 27.
Art. 8
L'
articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
, è sostituito come segue:
<< Art. 14
Alla ripartizione ed all' erogazione delle somme assegnate dalla presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata con decreti anche cumulativi. >>
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative