LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 giugno 1978, n. 64

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari, e interventi per l' esercizio delle funzioni statali trasferite alla Regione, ai sensi dell' articolo 1 del DPR 25 novembre 1975, n. 902.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1978
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Rifinanziamento con modifiche della legge regionale
27 giugno 1975, n. 43
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, primo comma, L. R. 35/1981
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi per l' esercizio delle funzioni statali
trasferite alla Regione ai sensi dell' art. 1 del DPR
25 novembre 1975, n. 902.
Art. 5
 
In attesa di una disciplina organica del settore della assistenza sociale, l' Amministrazione regionale, con le procedure, i criteri e le modalità vigenti o che all' uopo potrà determinare, è autorizzata a disporre interventi ed erogare contributi per la continuazione dell' esercizio delle funzioni statali trasferite con l' articolo 1 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi, se necessario, degli uffici dei Comuni e dei loro Consorzi.
Art. 6
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 5 è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 2600 milioni.
CAPO III
 Norme finanziarie e finali
Art. 7
 
Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- capitolo 2305 con la denominazione: << Interventi integrativi di provvidenza per l' assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non, per gli assegni parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni o le malattie professionali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l' assistenza sanitaria di invalidi di guerra >> e con lo stanziamento di lire 1.315 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 2306 con la denominazione: << Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l' assistenza domiciliare degli anziani ed invalidi >> e con lo stanziamento di lire 2.448 milioni per l' esercizio 1978;
- capitolo 2307 con la denominazione: << Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 3.963 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:
- per lire 1.315 milioni dalla Partita n. 3 del sovraspecificato elenco n. 4;
- per i restanti 2.648 milioni dalla Partita n. 4 del medesimo elenco n. 4.

Art. 8
 
Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2313 con la denominazione: << Contributi e spese per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficienza pubblica trasferite con l' articolo 1 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, ivi comprese le sovvenzioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27 >> e con lo stanziamento di lire 2600 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere di lire 2600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 10 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:
- per lire 1.000 milioni, dalla partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 4;
- per lire 1.400 milioni, dalla partita n. 2 del medesimo elenco n. 4;
- per i restanti 200 milioni della partita n. 4 del più volte citato elenco.

Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.