Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell' esercizio finanziario 1978 sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro il limite di lire 250 milioni.
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Enti pubblici o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione, l' ammodernamento e l' arredamento di strutture complementari all' attività turistica.
Tali iniziative potranno realizzarsi anche su beni la cui disponibilità derivi da idonei contratti o convenzioni da stipularsi con l' Ente concessionario del bene.
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nel limite di lire 6.500.000, a favore della Delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino, a sostegno della spesa sostenuta per la effettuazione di interventi nel periodo 1 gennaio - 17 agosto 1977.
La sovvenzione sarà concessa e pagata su presentazione di domanda, corredata di consuntivo della spesa sostenuta e relativa documentazione.
Art. 10
Gli oneri previsti dall' articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 2904 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4.000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nello esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per i restanti 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7890 del precitato stato di previsione.
Art. 11
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 7893 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 270 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 270 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7891 del precitato stato di previsione.
Art. 12
Gli oneri previsti dall' articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 il cui stanziamento viene elevato di lire 65 milioni.
Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano medesimo).
Art. 13
Gli oneri previsti dall' articolo 4 della presente legge fanno carico al capitolo 7896 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1978.
Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7891 del precitato stato di previsione.
Art. 14
Gli oneri previsti dall' articolo 5 della presente legge fanno carico al capitolo 7895 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 15
Le annualità relative al limite autorizzato con l' articolo 6 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7894 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 16
Per gli oneri previsti dall' articolo 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2911 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Regione >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 17
Gli oneri derivanti da quanto previsto dall' articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 7891 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 18
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.500.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2912 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie alla Delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino >> e con lo stanziamento di lire 6.500.000 per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 6.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2909 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.