LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 1978, n. 5

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, e 5 novembre 1973, n. 54.

TESTO STORICO

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1978
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, già modificato dalla legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, è sostituito, con effetto dal 1 ottobre 1977, dal seguente:
<< Art. 2
 
L' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 5,7 volte l' importo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2. >>

Art. 2
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.