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Indice:
L.R. n. 48/1978
CAPO I
Art. 1
Art. 2
CAPO II
Art. 3
Art. 4
CAPO III
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO IV
Art. 8
CAPO V
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO VI
Art. 13
Art. 14
CAPO VII
Art. 15
CAPO VIII
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Leggi regionali
Legge regionale
3 giugno 1978
, n.
48
Interventi diversi nel settore agricolo - forestale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/06/1978, N. 046
Data di entrata in vigore:
05/06/1978
Materia:
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01
-
Agricoltura
210.02
-
Foreste
210.03
-
Bonifica e riordino fondiario
210.04
-
Zootecnia
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2
Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
3
Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
4
Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5
Partizione di cui fa parte l'art. 3, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6
Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7
Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
Contributi sui maggiori oneri per la realizzazione
di strutture collettive
Art. 1
( ABROGATO )
(2)
(4)
Note:
1
Integrata la disciplina del quinto comma da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1983
3
Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
4
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1983
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
Contributi per la realizzazione d' impianti collettivi di
valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché
per l' acquisizione, l' ampliamento e l' ammodernamento di
impianti di macellazione di avicunicoli
Art. 3
( ABROGATO )
(2)
(3)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
( ABROGATO )
(3)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 58/1979
2
Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
Interventi per la prevenzione dei danni da grandine e
per favorire la ripresa delle aziende agricole colpite da
eccezionali avversità atmosferiche
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
CAPO IV
Contributi alle Associazioni provinciali degli allevatori
per il miglioramento e la selezione del bestiame
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
Finanziamento degli interventi d' urgenza previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69
e disposizioni
procedurali per l' esecuzione delle opere pubbliche di
bonifica e di quelle di miglioramento fondiario
Art. 9
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69
, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Art. 10
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422
come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla
legge 23 febbraio 1952, n. 133
, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431
e dall'
articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
anche in deroga al
secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
.
Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350
e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
All' atto della concessione delle opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, a Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici, l' Amministrazione regionale ha facoltà di corrispondere anticipatamente una somma non superiore al 30 per cento dell' importo complessivo della concessione medesima.
(1)
La somma anticipata viene recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i cinque decimi dell' importo di concessione.
Per le opere di cui al primo comma del presente articolo, assentite in concessione dopo l' entrata in vigore della presente legge, le somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, potranno essere utilizzate sia per l' esecuzione di lavori che presentino il carattere d' imprevedibilità con riferimento al momento della redazione del progetto principale, sia per l' esecuzione di lavori originariamente non potuti prevedere, che abbiano il carattere di completamento e di adeguamento funzionale dell' opera.
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 74/1983
2
Terzo comma interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 10/1987
3
Quarto comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 25/1995
4
Vedi la disciplina transitoria del quarto comma, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 25/1995
5
Quarto comma abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 25/1995
Art. 12
L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della
legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22
, modificata ed integrata con la
legge regionale 14 agosto 1969, n. 29
, è elevato a lire 100 milioni, fermo restando quanto già stabilito con l'
articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69
.
CAPO VI
Interventi per il miglioramento
e difesa dei boschi esistenti
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VII
Integrazione alla
legge regionale 25 maggio 1966, n. 7
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
CAPO VIII
Norme finanziarie
Art. 16
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 20
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 21
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 24
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative