CAPO I
Istituzione del Comitato consultivo
per l' impiego delle risorse finanziarie
Art. 1
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche in armonia con gli obiettivi programmatici di ricostruzione e di rilancio economico del Friuli - Venezia Giulia, è istituito presso l' Assessorato delle finanze un apposito Comitato.
La struttura del Comitato di cui al comma precedente, che potrà articolarsi anche attraverso l' istituzione di sottocommissioni con competenza settoriale, sarà determinata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa secondo gli indirizzi che saranno fissati dal Consiglio regionale.
CAPO II
Provvedimenti a favore della società finanziaria
regionale Friulia SpA.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA >> fino alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa Società un contributo di lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I,
art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 3
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate, per l' esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6 miliardi.
L' onere di lire 3 miliardi fa carico al capitolo 7251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
L' onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 7254 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 712 con la denominazione: << Assegnazioni della CEE sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
CAPO IV
Contributi annui costanti ai Comuni
per la realizzazione di infrastrutture industriali
Art. 7
Per le finalità previste dalla
legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato, nell' esercizio 1978, un' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Art. 8
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 7, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7640 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO V
Disposizioni relative al funzionamento degli Enti
e dei Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per il funzionamento degli Enti e Consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del Piano Urbanistico Regionale.
Nella concessione dei contributi sarà data la priorità ad Enti e Consorzi istituiti con legge di Stato o con provvedimenti aventi valore di legge statale.
Art. 10
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio entro il mese di aprile di ogni anno corredate dal bilancio di previsione dell' esercizio in corso e dal conto consuntivo del precedente esercizio debitamente approvati.
Per l' esercizio 1978 la domanda dovrà essere presentata entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2756 con la denominazione: << Contributi straordinari per il funzionamento degli Enti e Consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone del territorio regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 12
Le somme ricavate dalla cessione delle aree destinate all' impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati di cui all' articolo 11, ultimo comma, della
legge 6 luglio 1964, n. 633, potranno essere utilizzate anche per la copertura delle spese di gestione.
Art. 13
Il controllo sugli atti degli organi deliberanti dell' Ente per la zona industriale di Trieste - con sede in Trieste - viene esercitato dall' Assessore all' industria e al commercio con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti dalla
legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1.
Art. 14
I piani di cui all'
articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 633, nonché gli elenchi di cui all' articolo XVI dell' Ordine GMA 18 aprile 1953, n. 66, sono sostitutivi di quelli di cui all'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamati dall'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39. A tal fine gli stessi dovranno essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute al
Capo V della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, modificata e integrata con
legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sentito il parere preventivo dei Comuni entro la cui giurisdizione amministrativa ricadono le aree di sviluppo industriale.
La competenza all' adozione e all' attuazione di detti strumenti urbanistici spetta agli Enti di sviluppo dei comprensori industriali.
Il presidente della Giunta regionale, nell' approvare i piani suddetti, può introdurre, oltre alle modifiche previste dalle vigenti leggi, anche quelle necessarie ad adeguare le previsioni ivi contenute a quelle disciplinate dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree limitrofe a quelle di sviluppo industriale.
CAPO VI
Interventi regionali per favorire l' avvio di iniziative
per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento
delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo
Art. 15
Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, e di favorire l' avvio di iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >>;
b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento e smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione delle acque di scarico, dei fanghi o dei rifiuti comunque residuati dai cicli di lavorazione.
Gli impianti e le strutture di cui alle lettere precedenti potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzione esistenti al 1 gennaio 1975 e solo se avviati a realizzazione entro il 1980.
Art. 16
I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici in caso di impianti specifici o ad utilizzazione mista, e saranno commisurati al livello di recupero delle sostanze utilizzate reso possibile dall' iniziativa e al suo grado di compatibilità ecologico - ambientale.
I contributi potranno essere elevati fino alla copertura di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile allorché gli organismi promotori siano rappresentati da società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici; in tal caso saranno commisurati, oltre che ai parametri di cui al primo comma, all' idoneità dell' iniziativa a soddisfare anche le esigenze di depurazione o smaltimento connesse ad insediamenti non produttivi.
I contributi potranno essere elevati fino alla stessa misura massima di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative realizzate da imprese che abbiano come obiettivo, oltre che le finalità di cui all' articolo 15, il soddisfacimento di esigenze di enti pubblici in ordine alla depurazione, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti non industriali; in tal caso, potranno essere concessi con le medesime modalità, a condizione che le imprese promotrici siano convenzionate con l' ente pubblico senza alcun aggravio patrimoniale a carico dell' ente stesso, dopo la stipula della convenzione con l' ente pubblico interessato.
Art. 17
Le iniziative di cui all' articolo 15 dovranno essere finalizzate agli obiettivi fissati dalla normativa vigente e dalla presente legge in materia; dovranno essere realizzate in armonia con le norme e le condizioni previste dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319 e dovranno attenersi ai << Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all' art. 2, lettere b), d) ed e) della
legge 10 maggio 1976, n. 319 >> approvati con delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall' inquinamento.
Art. 18
Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui all' articolo 15 dovranno essere inoltrate all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, essere corredate dal progetto dell' impianto o struttura da realizzare, dal relativo preventivo di spesa e da una relazione illustrante gli elementi di valutazione di cui agli articoli 16 e 17, compresa una analisi del prevedibile conto economico annuo di gestione.
I contributi saranno disposti e liquidati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito un comitato tecnico proposto dalla Commissione istituita per l' attuazione della
legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 19
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 20
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO VII
Interventi a favore delle iniziative di ricerca applicata
Art. 21
Al fine di stimolare, mediante l' incentivazione ed il sostegno delle iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa, le possibilità di sviluppo di settori produttivi sia tradizionali che a tecnologia avanzata, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a finanziare ad organizzazioni e strutture di ricerca competenti per settore sotto forma di interventi a fondo perduto fino alla misura massima del 70% della spesa del progetto, progetti di ricerca originali di particolare interesse per l' economia regionale aventi come obiettivo la messa a punto di sostanziali innovazioni di prodotto e/o di procedimento e/o di organizzazione. Il contributo di cui sopra potrà configurarsi come una commessa, coprendo l' intera spesa del progetto di ricerca, allorché questo presenti congiuntamente caratteristiche di originalità, di particolare rilevanza tecnologica, di elevato interesse applicativo nonché un alto coefficiente di rischio connesso al livello di sperimentazione e di innovazione proprio del progetto. In via prioritaria saranno presi in considerazione quei progetti che, accanto alle suddette caratteristiche, offrano prospettive di risparmio o recupero e riciclo di materie prime, specie se di importazione;
b) a concedere contributi a fondo perduto fino al 30% della spesa necessaria per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di strutture di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto e/o qualificato impiego di lavoro.
Note:
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, terzo comma, L. R. 49/1978
Art. 22
Le domande di ammissione al contributo di cui all' articolo 21 saranno inoltrate all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio corredate dalla documentazione necessaria ad adeguatamente illustrare, dei progetti o delle strutture di ricerca, a seconda dei casi: oggetto e finalità della ricerca; prospettive di sfruttamento dei risultati o ritrovati; metodologia e area fisica interessata; mezzi e strumenti; fasi e tempi; costi.
Art. 23
Gli interventi di cui all' articolo 21 saranno concretati tramite convenzioni o contratti contenenti le norme e le condizioni dei rapporti da instaurarsi fra le parti, previa deliberazione della Giunta regionale.
Tali atti dovranno, fra l' altro e in particolare, assicurare l' armonizzazione degli elementi di valutazione di cui all' articolo 22 alle finalità della presente legge; stabilire la misura di diffusione dei risultati compatibili con la finalità della ricerca e con l' entità dei contributi; prevedere adeguati criteri di controllo sulle fasi e modalità di sviluppo dell' iniziativa alla quale legare le erogazioni.
I finanziamenti saranno erogati a stati di avanzamento della ricerca in base a rendiconti delle spese periodicamente sostenute.
Art. 24
Per le finalità del precedente articolo 21, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 1 miliardo, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7673 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica ed organizzativa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
CAPO XI
Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno
1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione
di infrastrutture commerciali
Art. 29
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 30
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.