Art.  15
          
          
          
          
            1.   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere alle imprese industriali, in attività  da  almeno due anni, che intendono attivare o  modificare  processi  ed impianti produttivi al fine di ridurre  la  quantità  o  la pericolosità dei reflui, rifiuti ed  emissioni  prodotti  o l' inquinamento acustico o  di  migliorare  qualitativamente l' ambiente  di  lavoro,  conformemente  a  nuovi  standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino  al 20 per cento in equivalente sovvenzione  lorda  della  spesa riconosciuta ammissibile.
 
          
          
          
            2.
             L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere  contributi  per  gli  interventi  finalizzati  al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze  adoperate nelle attività produttive o residuate dalle  medesime,  ivi comprese  quelle  relative  alle  imprese  agricole  e   per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e  smaltimento  delle  sostanze   nelle   attività   stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al  comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
            
            
            
            
              a) per  gli  interventi  di  adeguamento  di   impianti   di    depurazione  o  di  pretrattamento  atti  a  rendere  gli    scarichi  idrici  rispondenti  ai  limiti  della 
legge 10    maggio  1976,  n. 319, recante << Norme  per   la   tutela    delle    acque    dall' inquinamento >>    e     per    la    realizzazione   o   l' adeguamento  di    strutture    di    raccolta,  trattamento,  smaltimento   o   recupero   dei    fanghi    di    risulta    dei    processi    depurativi.    L' obiettivo   del   disinquinamento  idrico  può essere    perseguito  anche  mediante  pretrattamenti  o   recuperi    delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
 
            
            
            
              b) per la realizzazione o  l' adeguamento  di  strutture  di    raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo    di sostanze adoperate nel ciclo  produttivo  o  residuate    dal  medesimo  di  rifiuti  comunque   residuati   e   di    interventi finalizzati alla riduzione  dell' inquinamento    acustico.
            
           
          
          
          
            3. Con il termine <<  adeguamento  >> di cui  alle  lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del  processo  di depurazione o trattamento.
          
          
          
            4. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  possono essere concessi anche a favore  di  iniziative  promosse  da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
          Note:
          
          
          
            1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
 
          
          
          
            2Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
 
          
          
          
            3Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
 
          
          
          
            6Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
 
          
          
          
            7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
 
          
          
          
            8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
 
          
          
          
            9Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
 
         
        
          Art.  16
          
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982
 
          
          
          
            2Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
 
          
          
          
            5Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993
 
          
          
          
            6Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
 
         
        
          Art.  17
          
          
          
          
            1. Le domande per l' ottenimento dei  contributi  di  cui agli  articoli  15  e  16  vanno  inoltrate  alla  Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità  di  cui  al successivo regolamento di esecuzione.
          
          
          
            2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.
          Note:
          
          
          
            1Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
 
          
          
          
            2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
 
         
        
          Art.  18
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 23/1982
 
          
          
          
            2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 50 della medesima legge.
 
         
        
          Art.  19
          
          
          
          L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta  e  alla   predisposizione   delle   strutture   più rispondenti  alle  finalità   del   presente   Capo,   può promuovere e finanziare studi diretti a  valutare  le  forme organizzativamente e tecnicamente più opportune  ed  idonee di  trattamento  e  smaltimento  delle   sostanze   comunque residuate dal ciclo produttivo.
          
          
          Gli studi di cui sopra possono essere affidati,  a  mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti  specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  sentito  il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
 
         
        
          Art.  20
          
          
          
          Per le finalità previste dal precedente articolo 15,  è autorizzata, per gli esercizi dal 1978  al  1981,  la  spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui  lire  300  milioni per l' esercizio 1978.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo  II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la  denominazione:  <<   Contributi  una  tantum  per  la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle  sostanze utilizzate nel ciclo produttivo  >> e con lo stanziamento  di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di  cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
          
          
          Per le finalità previste dal precedente articolo 19,  è autorizzata la spesa di lire 200  milioni  per  l' esercizio 1978.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo  II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: <<  Finanziamenti di  studi  diretti  a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento  o smaltimento   delle    sostanze    residuate    dal    ciclo produttivo  >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni  per l' esercizio 1978.
          
          
          All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui  lire 500  milioni  per   l' esercizio   1978,   autorizzato   dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di  pari importo dall' apposito fondo globale  iscritto  al  capitolo 9000  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita  n.  1 - dell' elenco  n.  5  allegato  al  piano  ed  al  bilancio medesimi).
          Note:
          
          
          
            1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.