LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1978, n. 42

Ordinamento della formazione professionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1978
Materia:
330.03 - Formazione professionale

TITOLO I
 Principi generali
Art. 1
 Finalità
L' attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica adeguata ai diversi livelli di uscita dalle strutture scolastiche e un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale nell' ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.
La presente legge attua una gestione sociale e democratica di tutta l' attività formativa nel territorio regionale attraverso il ruolo determinante degli Enti locali, la partecipazione delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali e degli operatori del settore e degli allievi.
L' attività di formazione professionale tende ad assicurare ai lavoratori, in tutti i settori produttivi, l' acquisizione ed il completamento delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere, ai diversi livelli, un ruolo professionale in attività di lavoro subordinato ed autonomo.
Allo scopo di rendere effettivo il diritto alla formazione professionale, le iniziative disciplinate dalla presente legge sono aperte a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti.
In relazione agli interessi dell' economia regionale o all' opportunità d' interscambio di esperienze formative, possono essere eccezionalmente ammessi alle iniziative predette anche cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma precedente o titoli equipollenti.
Le iniziative della formazione professionale terranno conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.
Art. 2
 Libertà delle iniziative formative
L' esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale e sociale.
La presente legge fissa i diritti e gli obblighi degli Enti che svolgono attività riconosciute dalla Regione, assicurando agli utenti un trattamento equipollente a quello in vigore presso i corsi dell' Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP - di cui al successivo Titolo VI.
Art. 3
 Gratuità delle iniziative formative
La partecipazione alle iniziative formative riconosciute dalla Regione è gratuita.
La frequenza degli allievi ai corsi di formazione professionale viene favorita con forme adeguate di promozione e di assistenza, ivi incluse particolari provvidenze per i lavoratori rientranti dall' estero, per gli affetti da minorazioni e per gli invalidi.
Art. 4
 Attività ed interventi
Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione provvede:
a) alla programmazione delle iniziative formative;
b) alla definizione dell' ordinamento didattico dei corsi e della loro articolazione;
c) al riconoscimento dei Centri di formazione professionale;
d) all' assegnazione di contributi per favorire lo sviluppo delle attività di formazione riconosciute;
e) all' orientamento professionale per i candidati e per i frequentanti i corsi formativi;
f) al coordinamento delle iniziative formative da svolgersi con il contributo dello Stato e della Comunità Economica Europea;
g) al coordinamento delle iniziative degli organi collegiali di cui al successivo articolo 25.

La Regione provvede, altresì, attraverso l' IRFoP alla gestione dei Centri regionali di formazione professionale ed agli altri compiti di cui al Titolo VI della presente legge.
Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di enti pubblici e privati specializzati, mediante stipulazione di convenzioni o affidamento di incarichi particolari.
TITOLO II
 La programmazione regionale
Art. 5
 Piano per la formazione professionale
Al fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza alle linee di indirizzo della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa.
Il piano per la formazione professionale prevede:
a) i corsi gestiti dall' IRFoP o da altri Enti ammessi al finanziamento o al riconoscimento regionale;
b) i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo sociale Europeo;
c) i parametri per l' assistenza agli allievi che frequentino corsi di cui alla presente legge;
d) l' integrazione delle spese di gestione dei Centri di formazione professionale riconosciuti ai sensi del successivo articolo 23;
e) l' istituzione di nuovi centri di formazione professionale richiesta dagli Enti indicati alle lettere a), b), c) dell' articolo 22, nonché gli interventi di cui al successivo articolo 9, lettere e) ed f);
f) la realizzazione di iniziative straordinarie a carattere promozionale;
g) l' istituzione di nuovi centri regionali per la formazione professionale, da parte dell' IRFoP.

Art. 6
 Modalità di formazione del piano
Ai fini dell' elaborazione del piano per la formazione professionale va tenuto conto delle esigenze del settore in rapporto alla situazione scolastica, alle richieste dei vari comparti produttivi, alle disponibilità delle forze lavorative nonché alla dinamica di tali componenti e alla loro dislocazione sul territorio regionale.
In base agli elementi acquisiti ai sensi del comma precedente, alle proposte formulate dall' IRFoP e dagli Enti gestori di centri riconosciuti dalla Regione, nonché alle indicazioni fornite per i territori di rispettiva competenza dai consigli scolastici distrettuali di cui all' art. 11 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, l' Assessore regionale all' istruzione, formazione professionale e attività culturali, d' intesa con gli altri Assessori interessati all' attività di formazione professionale, predispone, entro il mese di marzo, il progetto di piano regionale. Per l' acquisizione delle proposte e delle indicazioni da parte degli Enti ed Organi previsti dal presente comma, l' Assessore può fissare termini perentori.
Il progetto è sottoposto al parere della Commissione regionale per la formazione professionale, di cui al successivo articolo 12.
Art. 7
 Approvazione del piano regionale
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, approva il progetto definitivo di piano.
Art. 8
 Aggiornamento del piano regionale
Qualora, nel corso dell' anno, si rendessero necessarie ulteriori iniziative formative al di fuori delle previsioni generali del piano, si provvede all' aggiornamento dello stesso secondo la procedura prevista dall' articolo precedente.
Art. 9
 Attuazione del piano regionale
Ad avvenuta approvazione del piano, l' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, provvede alla sua attuazione, per la parte non espressamente attribuita da leggi statali o regionali ad altri Assessorati.
A tal fine è autorizzata, in conformità alle previsioni del piano, la concessione di contributi e finanziamenti per:
a) lo svolgimento dei corsi di formazione professionale normali e speciali, svolti da Enti gestori di Centri riconosciuti;
b) l' attuazione di iniziative straordinarie a carattere promozionale;
c) l' assistenza ai partecipanti ai corsi mediante:
1) il mantenimento a convitto o semiconvitto, durante il ciclo formativo, in residenze gestite o convenzionate dall' Istituto regionale per la formazione professionale o da altri Enti riconosciuti;
2) il rimborso delle spese di viaggio per favorire il loro afflusso ai Centri di formazione professionale;
3) la fornitura del corredo necessario per la frequenza di determinati corsi;
4) la previsione di incentivi agli allievi meritevoli;
5) l' assistenza medico - psicotecnica e medico - psico - pedagogica con particolare riguardo ai soggetti handicappati;
d) le spese di gestione, di cui all' articolo 5, lettera d);
e) l' acquisto o l' aggiornamento, attraverso contratti << leasing >> con Enti o ditte specializzate, delle attrezzature e degli arredi tecnico - didattici in dotazione ai Centri riconosciuti ai sensi del successivo articolo 20;
f) l' acquisto delle aree e degli immobili, la costruzione, l' ampliamento, il completamento e l' adattamento di edifici destinati o da destinare a sedi permanenti dei Centri di cui alla lettera precedente.

Nella spesa ammissibile a contributo è compreso l' onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Art. 10
 Criteri e modalità per la concessione dei contributi
I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9 verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, espresso entro 30 giorni dal deposito presso la Presidenza del Consiglio regionale.
I contributi di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo possono essere concessi fino alla percentuale massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile. Limitatamente alle acquisizioni con contratti << leasing >>, possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 7,5% della spesa riconosciuta ammissibile.
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere presentate all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate dalla seguente documentazione:
a) Statuto dell' Ente, stato patrimoniale e bilancio preventivo e conto consuntivo degli ultimi due anni;
b) relazione illustrativa dell' attività che si intende svolgere avvalendosi delle nuove attrezzature o strutture;
c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;
d) progetto esecutivo, munito dei pareri e delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa, limitatamente alle opere di cui alla lettera f) del precedente articolo.

Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all' articolo 9, lett. f), sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di 20 anni dalla conclusione dei lavori; il vincolo è trascritto nei Libri tavolari e nei Registri immobiliari a cura della Regione ed a carico degli Enti proprietari.
La Giunta regionale può, tuttavia, disporre, in casi eccezionali lo svincolo anticipato, verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.
La restituzione secondo i criteri del comma precedente è altresì dovuta nell' ipotesi di cui al successivo articolo 24, ultimo comma.
Art. 11
 Rendiconti e controlli
I beneficiari dei contributi di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 9 sono tenuti a dare rendiconto sull' impiego dei contributi stessi secondo le modalità stabilite dall' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Il regolare rendiconto dei contributi di cui al precedente comma costituisce condizione per l' erogazione dei contributi relativi agli esercizi successivi a quello in corso.
La Regione dispone ispezioni e controlli in merito alle attività ammesse a contributo.
I controlli sulle iniziative previste alla lettera f) di cui al precedente articolo 9 vengono effettuati secondo la normativa regionale in vigore.
Art. 12
 Commissione regionale per la formazione professionale
È istituita la Commissione regionale per la formazione professionale, composta da:
a) l' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in qualità di Presidente;
b) il Direttore regionale dell' Assessorato regionale della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
c) il Direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro;
d) il Direttore del Servizio della formazione professionale;
e) il Direttore dell' IRFoP;
f) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
g) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;
h) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) tre rappresentanti degli Enti di cui all' articolo 22, lettere a), b), c) della presente legge;
l) il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
m) due esperti nominati dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena e tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla sua prima riunione la Commissione regionale elegge un Vicepresidente.
Svolge le funzioni di Segretario un funzionario del Servizio della formazione professionale.
Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, rappresentanti degli Assessorati e Uffici regionali competenti per settore, nonché di altri Enti e Uffici pubblici interessati ai problemi all' ordine del giorno.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.
Qualora un membro cessi dall' incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della Commissione.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività della Commissione.
Art. 13
 Funzioni della Commissione regionale
per la formazione professionale
La Commissione regionale per la formazione professionale è l' organo consultivo dell' Amministrazione regionale nel settore.
In quanto tale, oltre ad esprimere parere sui progetti di piano per la formazione professionale, ai sensi del precedente articolo 6, provvede:
a) a proporre i criteri per l' affidamento dei corsi non direttamente gestiti dalla Regione, con l' indicazione dei parametri di spesa;
b) a proporre il modello di eventuali convenzioni da attuare per la gestione dei corsi;
c) a formulare annualmente, sulla base delle relazioni dei Centri di formazione professionale gestiti dall' IRFoP o riconosciuti ai sensi del successivo articolo 23, una valutazione sulla situazione della formazione professionale;
d) a formulare proposte di sperimentazione didattica a livello regionale o di Centro;
e) ad esprimere parere e ad avanzare proposte in ordine alla disciplina del settore;
f) ad esprimere parere su ogni questione sottoposta al suo esame dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali;
g) ad ogni altro adempimento di carattere consultivo ad essa demandato da leggi o regolamenti regionali.

TITOLO III
 Le iniziative formative
Art. 14
 Contenuti
Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente articolo 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente, atto a favorire la massima mobilità professionale e la promozione sociale dei cittadini.
Le iniziative formative comprendono:
a) i corsi di formazione normali e speciali di cui ai successivi articoli 15 e 16;
b) le attività formative non corsuali.

Art. 15
 Corsi normali
I corsi normali comprendono:
a) corsi di base, intesi a conferire una preparazione generale polivalente. I programmi sono volti ad assicurare una cultura generale e scientifica di base e lo apprendimento di cognizioni tecniche e generali relative a determinati settori produttivi, la formazione civica e sociale degli allievi;
b) corsi di qualificazione per giovani ed adulti, intesi a conferire una compiuta capacità tecnica, culturale ed operativa per l' acquisizione di una qualifica professionale. I programmi prevedono altresì attività didattiche sugli aspetti tecnico - scientifici del settore produttivo per il conseguimento di una preparazione polivalente all' interno del settore stesso;
c) corsi di specializzazione per lavoratori qualificati, destinati al raggiungimento di una approfondita conoscenza specialistica di particolari processi tecnologici ed operativi. I programmi prevedono cognizioni scientifico - tecniche, nonché l' acquisizione di capacità pratiche relative alle tecnologie lavorative dei vari settori produttivi;
d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, intesi come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti, in modo da assicurare un sistema di formazione permanente;
e) corsi di riqualificazione, per i lavoratori che intendano acquisire una qualifica diversa da quella già acquisita.

I corsi saranno soggetti, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della Giunta regionale, qualora lo richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati.
I corsi di cui sopra potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.
Art. 16
 Corsi speciali
I corsi speciali comprendono:
a) corsi per lavoratori, previsti dai contratti collettivi;
b) corsi per la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, in attesa di una nuova normativa nazionale, ai sensi dell' articolo 16 e seguenti della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni;
c) corsi di riqualificazione dei lavoratori, connessi a particolari programmi di riconversione tecnologica, ai sensi dell' art. 7 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10;
d) corsi anche di breve durata connessi a particolari ed urgenti contingenze che dovessero verificarsi in determinate località della Regione per specifici settori del mercato del lavoro;
e) corsi di riqualificazione per lavoratori colpiti da esiti post - traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;
f) corsi di preparazione e di aggiornamento per imprenditori, quadri ed operatori dell' industria, del commercio, del turismo e dei servizi, compresi i corsi per la iscrizione nei registri degli esercenti di commercio;
g) corsi di preparazione e di aggiornamento per dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione e della mutualità;
h) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per imprenditori artigiani e per istruttori artigiani;
i) corsi per imprenditori e lavoratori autonomi agricoli e corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all' agricoltura e per consulenti socio - economici;
l) corsi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari per servizi di assistenza domiciliare;
m) corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all' esercizio di attività;
n) corsi di formazione professionale negli Istituti di prevenzione e pena;
o) corsi di aggiornamento per personale insegnante della formazione professionale e per educatori della prima infanzia, fatte salve le competenze statali in materia;
p) corsi di formazione ed aggiornamento per educatori specializzati, istruttori e personale addetto ai servizi sociali, alle comunità educative ed ai servizi per gli handicappati psichici, fisici e sensoriali, fatte salve le competenze statali in materia;
q) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli Enti locali e di altri enti pubblici;
r) corsi o altre iniziative di specializzazione e di aggiornamento professionale in collaborazione con le Università o con altri Istituti di ricerca scientifica;
s) corsi destinati agli invalidi civili che non siano in grado di partecipare neppure con adeguata assistenza alle iniziative ordinarie, limitatamente alle effettive possibilità organizzative;
t) ogni altro corso destinato a soddisfare particolari esigenze formative rientrante nelle finalità di cui all' articolo 1.

I corsi di cui sopra potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.
Art. 17
 Ordinamento didattico dei corsi
L' ordinamento didattico dei corsi è stabilito dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, nel rispetto delle competenze statali, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 12.
Tali direttive prevedono:
a) il profilo professionale del corso;
b) i requisiti di ammissione;
c) la durata del corso e del ciclo formativo;
d) il programma - tipo, suscettibile di adattamento in sede locale;
e) le modalità di effettuazione delle prove finali;
f) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all' insegnamento.

Art. 18
 Prove finali ed attestato di frequenza
I corsi normali e quelli speciali, per i quali ciò sia espressamente previsto, si concludono con prove finali di accertamento dell' idoneità degli allievi.
Le prove finali si svolgono davanti a Commissioni composte nei modi previsti dal regolamento di esecuzione.
La Commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto sia dei risultati delle singole prove che delle valutazioni espresse dai docenti del corso a conclusione del corso stesso.
Il giudizio è formulato nei termini di << ottimo >>, << idoneo >>, o << non idoneo >>.
Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione, agli effetti della legge 14 novembre 1967, n. 1146.
Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, può essere rilasciato agli allievi un attestato di frequenza o di frequenza e profitto ove sia accertato il profitto raggiunto.
Art. 19
 Corsi di formazione nel settore dell' artigianato
Per il miglioramento qualitativo della formazione professionale nel settore e per lo svolgimento di corsi di formazione artigiana, l' Amministrazione può avvalersi degli artigiani cui, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sia stata attribuita la qualifica di Maestro artigiano.
A tal fine i Maestri artigiani possono partecipare, come docenti o istruttori, ai corsi di formazione promossi ai sensi del presente Titolo, alle commissioni di accertamento di cui all' articolo precedente ed alle commissioni per lo studio della formazione professionale istituite dalla Regione o dall' IRFoP.
TITOLO IV
 Le strutture formative
Art. 20
 Centri di formazione professionale
La Regione attua i corsi e le altre attività formative mediante l' attività dei Centri di formazione professionale istituiti dall' IRFoP o riconosciuti ai sensi del successivo articolo 23.
I Centri di formazione professionale sono Istituti destinati stabilmente alla formazione professionale, dotati di sedi di cui fruiscono a titolo di proprietà, locazione o comodato e di adeguate attrezzature.
Art. 21
 Altre sedi di formazione professionale
Corsi ed attività di formazione professionale possono essere svolti altresì presso sedi occasionali ove trattisi di particolari interventi suggeriti da esigenze di tempestività, duttilità e temporaneità.
L' Amministrazione regionale, in casi particolari, può autorizzare l' effettuazione di corsi di specializzazione o aggiornamento presso botteghe gestite da maestri artigiani, imprese agricole e commerciali specializzate, anche a gestione familiare, nonché stabilimenti industriali.
Le iniziative di cui ai commi precedenti sono autorizzate, previo accertamento dell' idoneità delle sedi e delle attrezzature, nonché del personale preposto ai corsi, secondo le procedure previste al riguardo nel precedente Titolo II.
Art. 22
 Enti gestori
Possono essere riconosciuti dalla Regione i Centri di formazione professionale costituiti:
a) da enti pubblici territoriali;
b) da enti, nazionali o locali, dotati di personalità giuridica, che si propongono, senza fini di lucro, la promozione della persona anche attraverso la formazione professionale;
c) da enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione di organizzazioni sociali, sindacali e del gruppo etnico - linguistico sloveno.

Il provvedimento di riconoscimento dei Centri o di autorizzazione dell' esercizio di attività presso sedi occasionali non è richiesto per l' IRFoP.
Art. 23
 Riconoscimento dei Centri di formazione professionale
Il riconoscimento è concesso dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 12, su domanda dell' Ente richiedente, nella quale devono essere indicati la sede del Centro, l' organico del personale, i servizi, le attrezzature e gli arredi tecnici in dotazione.
Esso è subordinato:
a) alla rispondenza delle iniziative alle esigenze della programmazione regionale, quale risulta dal piano annuale di formazione professionale e dalla relazione di cui all' articolo 13, lettera a);
b) alla idoneità degli elementi di cui al comma precedente;
c) al possesso delle necessarie capacità tecniche e formative degli enti richiedenti.

L' accertamento dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) sarà svolto secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Art. 24
 Obblighi degli enti gestori di Centri riconosciuti
Gli enti gestori di Centri riconosciuti ai sensi del precedente articolo sono tenuti:
a) a mantenere in efficienza i locali e le attrezzature ed a dotarli del personale necessario;
b) a garantire la partecipazione democratica attraverso la costituzione degli organi collegiali disciplinati dalla legge regionale;
c) a realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale, nel rispetto delle norme della presente legge e delle direttive impartite dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali ai sensi del precedente articolo 17;
d) a sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici, tecnici ed amministrativi previsti dal precedente articolo 11.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la Giunta regionale, previa eventuale diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, delibera la revoca del riconoscimento del Centro al quale si riferiscono gli inadempimenti contestati.
TITOLO V
 Partecipazione democratica ed organi collegiali
Art. 25
 La partecipazione democratica
nella formazione professionale
La Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispettivo e docente, la partecipazione nella gestione della formazione professionale.
A tal fine, verranno disciplinati l' istituzione, le attribuzioni ed il funzionamento di organi collegiali a livello di Centro di formazione professionale.
Art. 26
 Iniziative sperimentali
L' IRFoP e gli enti gestori dei Centri riconosciuti possono promuovere nei Centri stessi iniziative sperimentali atte a favorire la partecipazione dei docenti e degli utenti del servizio alla gestione dei Centri, dandone comunicazione all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
TITOLO VI
 Costituzione dell' Istituto regionale
per la formazione professionale
nella regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 27
 Costituzione
È istituito l' Istituto regionale per la formazione professionale nella regione Friuli - Venezia Giulia - IRFoP con le attribuzioni e le funzioni per lo stesso stabilite dalle norme della presente legge.
L' Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico.
L' IRFoP è considerato Ente regionale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.
Art. 28
 Sede
L' Istituto ha sede in Trieste, con facoltà di istituire Centri di formazione professionale nel territorio della regione, ivi compresi i relativi uffici.
Art. 29
 Finalità ed attribuzioni
L' Istituto è strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale.
Esso è quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal piano regionale di cui al precedente articolo 5 ed alla realizzazione dei seguenti compiti:
a) gestione dei Centri regionali di formazione professionale;
b) soppressione, ristrutturazione e/o istituzione di Centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;
c) promozione e valorizzazione, attraverso ogni opportuna iniziativa, della formazione professionale;
d) sperimentazione di tecniche e metodi didattici a contenuto innovativo, ai fini dello sviluppo dell' azione formativa regionale;
e) consulenza tecnico - didattica agli Enti gestori dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;
f) accertamento attitudinale dei richiedenti l' ammissione ai corsi e assistenza psicotecnica agli allievi dei Centri regionali e dei Centri gestiti da enti terzi, qualora richiesti;
g) elaborazione e realizzazione, anche per conto di Enti terzi ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo Sociale Europeo nonché l' assistenza tecnica alle strutture formative partecipanti a detti progetti;
h) predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l' aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale, anche mediante convenzioni con le Università e con le Istituzioni specializzate;
i) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale;
l) organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena.

L' Istituto svolge, altresì funzioni di consulenza tecnica nei confronti dell' Amministrazione regionale e adempie agli altri compiti che gli vengono affidati dall' Amministrazione stessa.
Art. 30
 Organi dell' Istituto
Sono organi dell' Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 31
 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in qualità di Presidente;
b) dal Direttore regionale dell' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;
d) da tre membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
e) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena e tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Istituto, il quale funge anche da Segretario.
La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Consigliere regionale o di amministratore di enti di formazione professionale nonché con l' esercizio professionale di attività di formazione professionale presso Centri riconosciuti.
I membri di cui alle lettere c), d), e) durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio d' Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Consiglio di Amministrazione.
Art. 32
 Compiti del Consiglio di Amministrazione
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché l' eventuale esercizio provvisorio;
b) i regolamenti interni e le direttive per il funzionamento dell' Istituto;
c) la realizzazione dei Centri regionali previsti dal piano regionale;
d) i programmi per l' attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 29;
e) l' istituzione di eventuali commissioni consultive;
f) l' accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell' Istituto;
g) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
h) gli atti ed i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
i) le convenzioni con Enti pubblici o privati per l' assegnazione di incarichi speciali di studio o ricerca in materia di formazione professionale;
l) le assunzioni, con contratto a tempo determinato, anche ad orario parziale, di personale insegnante, amministrativo e di servizio, per attività di carattere temporaneo;
m) l' attribuzione, previo parere della Giunta regionale, di incarichi speciali a personale altamente qualificato per l' attuazione dei corsi previsti dalla presente legge e la determinazione del relativo trattamento economico;
n) ogni altro affare interessante l' attività dell' Istituto ad esso sottoposto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione predispone, altresì, alla fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sull' andamento tecnico, amministrativo e finanziario dell' attività svolta e formula proposte per il piano regionale per la formazione professionale.
Art. 33
 Approvazione delle deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, per l' approvazione, all' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione, o dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 32 devono essere sottoposte all' approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessorato regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Art. 34
 Presidente
Al Presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell' Istituto medesimo.
Egli convoca, altresì, il Consiglio di Amministrazione, ne attua le deliberazioni, salvo quanto previsto dall' articolo successivo, e dispone su tutti gli affari relativi all' amministrazione dell' Istituto che non spettino ad altri organi.
Il Presidente nomina un componente del Consiglio di amministrazione con il compito di sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento, alla Presidenza del Consiglio stesso.
Art. 35
 Direttore
Alla direzione dell' Istituto è preposto un Direttore.
Allo stesso spettano, fino a quando non verrà emanata la legge regionale di cui al successivo articolo 40, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti ai servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, in quanto compatibili.
Art. 36
 Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Un revisore effettivo, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, vengono designati dall' Assessore regionale alle finanze.
Due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti, ed uno supplente, sono designati dallo Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.
I componenti il Collegio durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.
Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell' Istituto.
Art. 37
 Indennità
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori compete una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 38
 Esercizio finanziario
L' esercizio finanziario dell' Istituto inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio annuale di previsione deve essere deliberato entro il mese di ottobre per l' esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere deliberato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso.
Art. 39
 Patrimonio ed entrate dell' Istituto
L' Istituto ha un patrimonio proprio costituito dai beni mobili ed immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Le entrate dell' Istituto sono costituite da:
a) le rendite patrimoniali;
b) i proventi di attività commerciali, o di altra natura, svolte ai fini istituzionali;
c) i contributi disposti dall' Amministrazione regionale;
d) le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da Enti pubblici o privati.

TITOLO VII
 Norme transitorie e finali
Art. 40
 Ordinamento degli uffici
Con legge regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, verranno determinati l' ordinamento degli uffici e la dotazione organica del personale dell' Istituto.
Art. 41
 Ordinamento ed organico provvisorio
In attesa dell' emanazione della legge regionale di cui al precedente articolo, la struttura organizzativa dell' Istituto è disposta, in via provvisoria, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto.
All' atto della costituzione, verrà assegnato all' Istituto il personale trasferito alla Regione con il DPR 25 novembre 1975, n. 902; eventuali eccezionali assegnazioni ad altri Uffici della Regione, vanno motivatamente disposte dalla Giunta regionale.
Art. 42
 Trasferimento beni mobili e immobili
I beni mobili ed immobili già appartenenti agli Enti ENALC, INAPLI ed INIASA e trasferiti alla Regione in applicazione dell' articolo 28 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, sono concessi con contratto di comodato all' IRFoP.
Art. 43
 Estinzione dell' Istituto
In caso di estinzione dell' Istituto, disposta con legge regionale, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
Art. 44
 Soppressione dei Consorzi provinciali
per l' istruzione tecnica
Le funzioni già spettanti ai Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1946 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, che rientrano nelle competenze regionali, sono esercitate dalla Regione nei modi e con l' osservanza delle norme della presente legge.
I Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica sono soppressi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta dell' Assessore regionale alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, è nominato un liquidatore.
La Regione succede nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi.
Il personale dipendente dei Consorzi, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, è trasferito alla Regione e sarà inquadrato nei ruoli del personale regionale con successiva legge.
Art. 45
 Rinvio alle norme statali
Sono fatte salve le norme statali in materia, non incompatibili con la presente legge.
Art. 46
 
In attesa del riconoscimento dei Centri, di cui al precedente articolo 23, l' applicazione dei benefici della presente legge può avvenire anche in assenza del provvedimento previsto in detto articolo fino al 31 dicembre 1978.
Art. 47
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi e finanziamenti per la formazione professionale >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 39, è autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 6776 con la denominazione: << Contributi per il funzionamento dell' IRFoP >> e con lo stanziamento di lire 350.000.000 per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6773 del precitato stato di previsione.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 6776 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 48
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.