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Indice:
L.R. n. 4/1978
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
23 gennaio 1978
, n.
4
Modifiche ed integrazioni all' art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/01/1978, N. 009
Data di entrata in vigore:
24/01/1978
Materia:
210.04
-
Zootecnia
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 1
(1)
Al
primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << programmi provinciali >> sono sostituite con quelle << programmi provinciali e/o regionali >>.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 2
(1)
Il
secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
, e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito dai seguenti:
<< Si considerano " ad integrazione degli interventi statali" tutte le sovvenzioni comunque destinate all' attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati, ivi compresi gli indennizzi agli allevatori per l' abbattimento degli animali infetti, per la distruzione di animali e di materiali contaminati e per risarcimento dei danni economici comunque derivanti dall' attuazione dei programmi suddetti. I casi previsti e le misure degli indennizzi precitati, saranno stabiliti dai programmi d' intervento, secondo le varie specie e malattie degli animali.
Salvo che per la tubercolosi bovina e per la brucellosi bovina, ovina e caprina, nella formulazione dei programmi precitati si prescinde dal parere delle Commissioni provinciali, di risanamento di cui alla
legge 9 giugno 1964, n. 615
e successive modificazioni ed integrazioni. >>
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 3
(1)
Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano a tutte le pratiche già istruite o definite.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 4
(1)
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative